Incarto n.
60.2013.8

 

Lugano

11 gennaio 2013/dr

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 21.12.2012/8.01.2013 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione degli atti istruttori di un incarto penale nel frattempo archiviato;

 

 

premesso che la richiesta datata 21.12.2012 è giunta al Ministero pubblico il 24.12.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 7/8.01.2013, segnalando che nulla osta alla consegna di quanto richiesto;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che a seguito della denuncia/querela sporta da IS 1 nei confronti di PI 2 per titolo di "aggressione" in relazione ai fatti accaduti a __________ il 7.12.2011, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 4.05.2012 mediante il quale il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuto colpevole  di lesioni semplici di lieve entità giusta l’art. 123 cifra 1 seconda frase CP "per avere, a __________, il 07.12.2011, con l’intento di spintonarla, colpito al volto con una mano IS 1, procurandogli (recte: procurandole) le lesioni attestate dal certificato medico del 07.12.2011 del Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________ (…)" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di dieci aliquote da CHF 90.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 900.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 250.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando l’accusatrice privata IS 1 al competente foro civile per far valere le sue pretese (DA __________);

 

 

                                         che il suddetto decreto è passato in giudicato il 4.06.2012;

 

 

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua assistita IS 1, la trasmissione della documentazione inerente al DA __________ allo scopo di valutare l’eventualità di avviare una vertenza civile (doc. 1.a);

 

 

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

 

 

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2 nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di accusatrice privata) al medesimo;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di accusatrice privata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

 

 

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori A1 – AI 4 dell’incarto MP __________ e del decreto di accusa 4.05.2012 (DA __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico nel DA __________ ha rinviato la qui istante al competente foro civile per far valere eventuali pretese: essa necessita dunque della documentazione richiesta allo scopo di valutare se avviare nei confronti di PI 2 un procedimento civile;

 

 

                                         che di conseguenza la documentazione richiesta viene trasmessa, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;

 

 

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera