Incarto n.
60.2013.94

 

Lugano

27 marzo 2013/dr

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliere:

Alessandro Achini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sul reclamo 25/26.3.2013 presentato da

 

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 contro

 

 

la decisione 15.3.2013 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di congedi (inc. GPC (inc. __________);

 

 

ritenuto che, dato l’esito del gravame, non si è proceduto ad uno scambio di allegati;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   Con sentenza 27.1.2009 la Corte delle assise criminali di __________ ha riconosciuto RE 1 (__________) autore colpevole di omicidio intenzionale e pornografia e l’ha condannato (unitamente ad altri due coimputati) alla pena detentiva di dieci anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto dal 2.2.2008 al 27.1.2009.

 

 

                                  b.   Come previsto nel piano di esecuzione della sanzione penale (PES), approvato dalle competenti autorità di esecuzione il 17.11.2009, egli è stato trasferito presso il penitenziario di __________, dove è arrivato il 16.2.2010 (cfr. decisione 4.4.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di concessione del primo congedo, p. 2, AI 10, inc. GPC __________).

 

 

                                   c.   Arrestato il 2.2.2008, RE 1 ha raggiunto l’1/3 dell’esecuzione della pena il 3.6.2011. La metà pena è intervenuta il 1°.2.2013, i 7/12 interverranno il 1°.12.2013 mentre i 2/3, per la liberazione condizionale, il 2.10.2014; in data 1°.2.2018 terminerà l’espiazione della pena.

 

 

d.Una richiesta di primo congedo del condannato è stata respinta dal giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 16.9.2011 (inc. GPC __________).

 

 

e.    Il 3/12.1.2012 RE 1 ha nuovamente richiesto la concessione del primo congedo.

                                         In questa seconda occasione, la richiesta è stata accolta dal giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 4.4.2012 (inc. GPC __________).

                                         Il congedo, possibile a far tempo dal 2.6.2012, è stato sottoposto a varie condizioni, tra cui quella secondo cui “il congedo dovrà aver luogo sul territorio dei Cantoni __________, __________ o __________, è escluso ogni accesso al Canton __________; questa regola deve valere anche per eventuali prossimi congedi” (decisione 4.4.2012, p. 12, inc. GPC __________).

                                         La decisione di concessione del congedo, con le relative condizioni, è passata in giudicato incontestata.

                                         RE 1 ha beneficiato di congedi il 4.8.2012, il 21.8.2012 ed il 29.8.2012 (allegati 11 e 12, inc. GPC __________).

 

 

f.      Il 23.8.2012 RE 1 ha richiesto alla direzione degli stabilimenti di __________ un ulteriore congedo dal 13 al 14.10.2012 per recarsi presso “la famiglia a casa mia in Ticino e poi a un matrimonio a __________” (allegato 14, p. 2, inc. GPC __________).

                                         Ricevuta comunicazione di detta richiesta, in data 6.9.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto la richiesta (allegato 14, p. 1), vista la restrizione geografica cui RE 1 era stato sottoposto con la precedente decisione 4.4.2012 (email 6.9.2012, allegato 15).

                                         Con scritto 7.9.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ribadito al legale del richiedente quanto indicato nel dispositivo della decisione 4.4.2012 di concessione del primo congedo, tra cui anche l’esclusione di ogni accesso al Canton Ticino, ricordando che tali condizioni mantenevano la loro validità anche nell’ambito della corrente richiesta di congedo (scritto 7.9.2012, allegato 17).

                                         Il reclamo presentato in data 17/18.9.2012 è stato dichiarato irricevibile da questa Corte in data 12.12.2012 (inc. __________).

 

 

g.Con successiva decisione 31.1.2013 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha delegato la competenza a decidere i congedi alla direzione dello stabilimento di __________ presso il quale RE 1 sta espiando la pena. Nella decisione, al punto 1 del dispositivo, oltre alla delega, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ribadito la limitazione geografica (impedimento a recarsi nel Canton Ticino) già stabilita nella decisione di primo congedo del 4.4.2012. Il reclamo presentato in data 6/7.2.2013 è stato dichiarato irricevibile da questa Corte in data 13.2.2013 (inc. __________).

 

 

h.Con istanza 4/6.3.2013, il reclamante ha chiesto che la restrizione territoriale impostagli in ambito di congedi sia tolta. Con decisione 15.3.2013 (inc. __________) il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto la richiesta di RE 1 ed ha confermato la limitazione geografica per i congedi.

 

 

i.      Con il presente gravame il reclamante chiede in via principale di annullare la decisione 15.3.2013 del giudice dei provvedimenti coercitivi, e di accogliere la richiesta di revoca della limitazione territoriale per i congedi. Domanda pure la concessione del gratuito patrocinio e la concessione, in via cautelare, di un permesso speciale per il 27.4.2013.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dal 1°.1.2011, all’art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

 

                                         1.2.

                                         L’art. 10 cpv. 1 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM), entrata in vigore il 1°.1.2011, conferisce al giudice dell’applicazione della pena – funzione questa attribuita in Ticino dal 1°.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l’art. 73 LOG – la competenza, fra l’altro, a decidere la concessione del primo congedo (lit. h).

                                         Contro tale decisione è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

 

                                         1.3.

                                         Nulla è detto nella LEPM riguardo alle decisioni sui successivi congedi.

                                         L’art. 46 del Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (REPM) stabilisce che, riservato il primo congedo, gli altri congedi e gli accompagnamenti sono decisi dalla Direzione.

                                         Contro le decisioni della Direzione è dato reclamo alla Divisione (art. 57 cpv. 1 REPM).

 

                                         1.4.

                                         Il Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) del 10.4.2006 (RS 4.2.1.1.3; di seguito: Concordato latino) in vigore, per quanto concerne il Ticino, dal 1°.11.2007, prevede all’art. 17 cpv. 1 che il Cantone che ha emanato la sentenza esercita tutte le competenze legali relative all’esecuzione della pena o della misura, a meno che non le abbia espressamente delegate a un altro Cantone. Per il cpv. 2, esso statuisce segnatamente sui congedi e le diverse autorizzazioni di uscita (lit. c).

                                         In Ticino, per i condannati detenuti fuori Cantone, in assenza di delega, sui congedi successivi al primo decide il giudice dei provvedimenti coercitivi. Si tratta di decisione equivalente a quella della Direzione in virtù dell’art. 46 REPM.

                                         Contro la decisione sui congedi non è prevista espressamente una via d'impugnazione: è comunque escluso il reclamo, per i motivi ivi esposti e noti alla parte reclamante (sentenze 12.12.2012, inc. __________ e 13.2.2013. inc. __________).

Potrebbe eventualmente entrare in linea di conto il reclamo alla Divisione della giustizia, applicando per analogia l’art. 57 cpv. 1 REPM.

                                         Contro le decisioni della Direzione è dato reclamo alla Divisione della giustizia giusta l’art. 81 cpv. 2 lit. c del Regolamento: il termine per proporre il gravame è di cinque giorni.

                                         Il presente reclamo, presentato a quest’autorità il 25/26.3.2013 contro la decisione 15.3.2013, appare tardivo rispetto al termine fissato dal REPM: ciò che permette di prescindere dalla trasmissione del gravame.

 

                                         1.5.

                                         Una competenza di questa Corte non sussiste neppure in virtù dell’art. 12 cpv. 2 della Legge cantonale sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM).

                                         I termini “decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure” utilizzati in questa norma devono essere interpretati.

                                         Di scarso aiuto sono i lavori preparatori: né il rapporto della Commissione preparatoria, né il Messaggio n. 6165 del 21.9.2009, né il Rapporto 6165 R del 31.3.2010 forniscono indicazioni utili.

                                         Questa Corte ritiene che detti termini vadano compresi in senso restrittivo, in particolare consentendo il reclamo unicamente contro le decisioni di esecuzione pena, non contro le decisioni relativi all’espiazione pena.

                                         Questa distinzione tra “Vollstreckung” e “Vollzug” (BSK StPO – B. BRÄGGER, art. 439 CPP n. 4 e 7) sussume alla prima categoria il regime progressivo dell’applicazione della pena, l’eventuale interruzione o sospensione della stessa, come pure la fine della medesima, solitamente in applicazione di norme federali. Nella seconda categoria sono sussumibili le modalità concrete di espiazione della sanzione privativa della libertà nello stabilimento o penitenziario designato, in base ai regolamenti ivi vigenti, prevalentemente di diritto cantonale o intercantonale.

 

                                         Solo le prime decisioni possono eventualmente essere qualificate di esecuzione della pena e delle misure ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 LEPM: sono escluse le impugnazioni contro le decisioni adottate in applicazione dei regolamenti e degli ordinamenti interni dei singoli penitenziari o stabilimenti.

 

                                         A sostegno di questa interpretazione restrittiva si può addurre che i due testi regolamentari ticinesi sull’espiazione delle pene, ovverosia il REPM (agli art. 56 e 57, modificati il 21.12.2010 e, l’art. 57, anche il 19.12.2012) e il Regolamento (all’art. 81, modificato il 15.12.2010 e il 10.12.2012), sono stati entrambi adottati successivamente all’approvazione da parte del parlamento della LEPM (avvenuta il 20.4.2010): in nessuno dei due si fa menzione o si iscrive la possibilità di reclamo a questa Corte dei provvedimenti adottati in applicazione dei medesimi.

 

                                         1.6.

                                         Fa eccezione a quanto sopra la decisione sul primo congedo, in quanto la possibilità di aggravarla con reclamo risulta espressamente dai combinati disposti degli art. 10 cpv. 1 lit. h e 12 cpv. 1 lit. b LEPM. Se nulla è previsto per i successivi congedi, se ne deve dedurre che l’eccezione (ovvero l’attribuzione di una competenza alla CRP) è limitata unicamente al primo congedo, e non si estende ai successivi.

 

                                         1.7.

                                         Per quanto esposto, non è quindi dato reclamo a questa Corte contro le decisioni della Direzione delle strutture carcerarie o del giudice dei provvedimenti coercitivi sui successivi congedi (escluso il primo).

 

                                         1.8.

                                         Il reclamo è pertanto irricevibile.

                                         Date la particolarità del caso, la situazione normativa poco chiara, l’assenza di indicazioni sulla via di reclamo nello scritto impugnato, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e le spese.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamate le norme menzionate ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Non è concessa l’assistenza giudiziaria.

 

 

 

 

                                   4.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   5.   Intimazione:

 

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Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           Il cancelliere