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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 26/28.3.2013 presentato da
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RE 1
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in relazione |
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al decreto di abbandono 14.3.2013 emanato dal procuratore generale John Noseda - tra gli altri - nei di lui confronti, per titolo di estorsione, usura, coazione e falsità in documenti (ABB __________); |
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richiamate le osservazioni 3/8.4.2013 del magistrato inquirente, mediante le quali si rimette al prudente giudizio di codesta Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 17.11.2011, __________, nella sua qualità di segretario dell’__________, e __________, sindacalista, dopo essere stati contattati da alcuni dipendenti della __________, __________, hanno segnalato al Ministero pubblico dei fatti in merito al modo di operare della citata impresa di costruzioni (cfr. verbale di interrogatorio 17.11.2011, AI 1, inc. MP __________).
In medesima data il procuratore generale ha decretato l’apertura dell’istruzione penale nei confronti della __________, di PI 1 e di RE 1, rispettivamente amministratore unico e capo squadra della citata impresa di costruzioni, per titolo di estorsione, usura, coazione e falsità in documenti (AI 2).
b. Dopo aver esperito svariati atti istruttori, con decisione 3.12.2012 il magistrato inquirente ha decretato la chiusura dell’istruzione, prospettando - tra gli altri - a RE 1 l’emanazione di un decreto di abbandono nei suoi confronti, comunicando altresì che eventuali istanze probatorie avrebbero dovuto essere presentate entro il 21.12.2012 ed entro lo stesso termine RE 1 veniva anche invitato a formulare eventuali pretese d’indennizzo e di torto morale, producendo la documentazione a sostegno della richiesta (AI 31).
c. Con scritto 27.2/1.3.2013, RE 1, ha personalmente chiesto al procuratore generale un altro termine per presentare una richiesta di indennizzo e torto morale, in quanto si trovava “assente in __________ dal 06 Dicembre 2012 fino 31 Gennaio 2013, arrivato in Ticino 31 gennaio 2013, (...); mi è stato possibile solo adesso, verificare che il termine era già passato. Informo anche che non sono stato mai informato dei miei diritti e scadenze da parte dell’avv. __________” (cfr. AI 38).
d. Con decisione 14.3.2013 il procuratore generale ha decretato l’abbandono del procedimento nei confronti - tra gli altri - di RE 1, considerato come dall’inchiesta non sono “emersi elementi sufficienti a ritenere colpevoli gli imputati per i reati ipotizzati” (decreto d’abbandono 14.3.2013, p. 5, ABB __________.
Al punto 6 del dispositivo della decisione di cui sopra il magistrato inquirente ha poi negato di accordare indennizzi e non ha riconosciuto la riparazione del torto morale a RE 1, visto che lo stesso non ha “formulato pretese d’indennizzo e/o di riparazione del torto morale nel termine impartito con decreto di chiusura dell’istruzione (...) di data 3 dicembre 2012, e nemmeno sono adempiuti i presupposti di applicazione dell’art. 429 CPP” (decreto d’abbandono 14.3.2013, p. 5, ABB __________).
e. Con gravame 26/28.3.2013 RE 1 personalmente impugna il suddetto decreto di abbandono, sollevando il fatto che non sarebbe mai stato “avvertito e informato, da parte dell’avvocato responsabile del caso avv. __________, che si poteva quantificare anche in sede penale un indennizzo per tutto quello che ha comportato la suddetta procedura” (reclamo 26/28.3.2013, p. 1).
Chiede quindi che venga annullato il “punto 5” (recte 6) del dispositivo dell’ABB __________ e che gli venga assegnato un termine “per la richiesta di indennizzo” (reclamo 26/28.3.2013, p. 2).
in diritto
1. 1.1.
Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo (art. 322 cpv. 2 CPP).
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame – inoltrato il 26/28.3.2013 – contro la decisione 14.3.2013 del procuratore generale con cui ha abbandonato il procedimento penale a carico dell’imputato e non ha assegnato alcun indennizzo ex art. 429 CPP (dispositivo no. 6, __________), è tempestivo e proponibile.
RE 1 quale imputato nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ex art. 429 cpv. 1 CPP, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio che ha negato pretese a’ sensi dell’art. 429 CPP.
Il reclamo in esame non rispetta i requisiti di motivazione di cui al considerando precedente. RE 1 alla quale è giunto il procuratore generale, sostenendo principalmente di non essere stato informato circa i suoi diritti da parte del suo avvocato, senza aggiungere nulla di rilevante per corroborare le sue allegazioni.
Il reclamante ritiene di aver subito un torto morale e dei danni dalla procedura penale a suo carico, senza tuttavia specificare e quantificare - in maniera dettagliata, così com’è suo dovere - le pretese richieste di indennizzo.
RE 1 nemmeno nello scritto inviato al procuratore generale in data 27.2/1.3.2013, quindi ben due mesi oltre il termine assegnatogli con decreto di chiusura dell’istruzione 3.12.2012 (cfr. AI 31), si è premurato di formulare precisamente eventuali sue pretese, producendo la documentazione atta a comprovarle. Anche in quella sede si è limitato a richiedere l’assegnazione di un nuovo termine, senza aggiungere nulla di più, e ciò benché fosse rientrato dall’estero - a suo dire - già il 31.1.2013 (cfr. scritto AI 38).
La circostanza che secondo l’art. 391 CPP questa Corte esamini liberamente il fatto e il diritto non dispensa il reclamante dal suo obbligo di precisamente indicare i fatti per avvalorare le sue argomentazioni, producendo la necessaria documentazione.
In queste condizioni, a questa Corte non è noto quale torto morale e/o danno avrebbe patito il reclamante a seguito della procedura penale in questione.
Inoltre, l’unico rimprovero mosso nel gravame è rivolto al suo patrocinatore e non al procuratore generale.
Nella fattispecie non si può quindi ritenere che RE 1 abbia ossequiato il suo dovere di motivare il gravame, in particolare le sue pretese di indennizzo.
Il reclamo è quindi da dichiarare irricevibile, ciò che permette di prescindere da un esame del merito.
3. 3.1.
A titolo abbondanziale si rileva che giusta l’art. 94 cpv. 1 CPP la parte che, non avendo osservato un termine, ha subìto un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve render verosimile di non avere colpa dell’inosservanza. Per il cpv. 2, l’istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso.
3.2.
Nel caso concreto, anche volendo - per ipotesi - ritenere lo scritto che il reclamante ha inviato in data 27.2/1.3.2013 al procuratore generale (AI 38) un’istanza di restituzione dei termini, la stessa sarebbe in ogni caso priva di qualsivoglia motivazione e fondamento a sostegno della mancata presentazione di eventuali pretese d’indennizzo entro il termine fissato.
Il reclamante, anche in questo caso, si limita a sostenere di essere stato assente all’estero dal 6.12.2012 al 31.1.2013 e che si sarebbe reso conto solo nell’imminenza dello scritto 27.2/1.3.2013 “(...) che il termine era già passato” (cfr. AI 38), senza tuttavia specificare nulla di più al riguardo, neppure allegando una prova della sua permanenza in __________, fatto di per sé non sufficiente a giustificare una restituzione del termine, a maggior ragione considerato come il reclamante fosse patrocinato da un legale.
RE 1 non ha quindi fatto valere motivi che potessero, se sufficienti, comportare la restituzione del termine per presentare eventuali pretese di indennizzo.
4.Il gravame è irricevibile. Spese e tasse di giustizia sono poste a carico di RE 1, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 429 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera