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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Raffaele Guffi, vicepresidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 24.02./10.03.2014 presentata dalla
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IS 1 |
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tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________; |
premesso che la richiesta datata 24.02.2014 è giunta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 10.03.2014, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito delle informazioni preliminari avviate d’ufficio per l’ipotesi di reato di riciclaggio di denaro a carico di __________ nonché degli esposti penali presentati il 24.10.2000 da due società rispettivamente il 20/21.11.2000 da una società per varie ipotesi di reato sempre nei confronti di __________ [il quale è stato presidente con diritto di firma collettiva a due nel periodo compreso tra il mese di gennaio __________ e il mese di luglio __________ della __________, radiata dal RC del Canton Ticino il __________ (cfr. estratto del RC del Canton Ticino)], il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali (inc. MP __________ e inc. MP __________), entrambi sfociati nel (medesimo) decreto di non luogo a procedere 18.06.2001 emanato dall’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer a carico del denunciato/querelato (NLP __________).
Il summenzionato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato alla (allora) competente Camera dei ricorsi penali.
2. Dopo il decesso di __________ (già azionista e presidente del consiglio d'amministrazione della fiduciaria __________ e presidente del __________) avvenuto il __________, il Ministero pubblico ha avviato d'ufficio una procedura penale intesa ad accertare le malversazioni commesse da quest'ultimo a danno dei clienti di __________ a favore del __________ ed eventuali responsabilità della direzione generale della (già) __________, presso i quali erano depositati i fondi dei clienti della fiduciaria.
Tale inchiesta ha permesso di appurare che tra il __________ e il __________, __________ si era effettivamente indebitamente appropriato di fondi di spettanza di alcuni clienti di __________, utilizzandoli, in parte, per scopi privati e, in parte, dirottandoli nelle casse del __________ (cfr. decreto di non luogo a procedere 12.08.2009, p. 3, NLP __________). Tra i clienti di __________ vi erano pure __________ e __________.
Con decisione 13.05.2002 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha decretato il non luogo a procedere in capo al procedimento penale aperto d'ufficio nei confronti della direzione generale dell'istituto bancario sopraindicato in ordine all'ipotesi di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro (decreto di non luogo a procedere 13.05.2002, NLP __________).
La (allora) Camera dei ricorsi penali ha poi respinto l'istanza di promozione dell'accusa ex art. 186 CPP TI presentata – tra gli altri – da __________ e __________ contro il predetto decreto [sentenza 5.07.2002 (passata in giudicato), inc. CRP __________].
3. Il __________ il __________ ha presentato istanza di fallimento giusta l’art. 191 LEF alla Pretura del distretto di __________.
Con decreto __________ il pretore ha autorizzato la liquidazione del fallimento mediante la procedura sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF.
__________ e __________ hanno insinuato i rispettivi crediti che sono stati riconosciuti e ammessi nella graduatoria (doc. 8 allegato alla denuncia 6/11.12.2006, inc. MP __________, AI 1).
Con decisione 15.02.2006, l’Ufficio fallimenti di __________ ha ceduto ex art. 260 LEF alle società sopraindicate il "(…) diritto di agire sia civilmente che penalmente nei confronti degli organi della fallita conformemente all’art. 754/456 CO (…)" (doc. 9 allegato alla denuncia 6/11.12.2006, inc. MP __________, AI 1). Cessione poi prorogata con decisione 12.09.2006 (doc. 10 allegato alla denuncia 6/11.12.2006, inc. MP __________, AI 1).
__________ 4. Con scritto 6/11.12.2006 __________ e __________ hanno sporto denuncia penale nei confronti "(…) dei soggetti genericamente indicati come ex-organi del __________ (…)" per titolo di cattiva gestione "(…) eventualmente altri reati del Titolo secondo, capitolo 3 della parte speciale del CP; eventualmente riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis CP (…)" (denuncia penale 6/11.12.2006, p. 1, inc. MP __________, AI 1).
Con decisione 12.08.2009 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia penale (NLP __________).
Con sentenza 2.12.2010 (passata in giudicato) la (allora) Camera dei ricorsi penali, autorità adita da __________ e __________ con istanza di promozione dell’accusa 24/25.08.2009 ex art. 186 CPP TI contro la citata decisione, ha respinto – per quanto ricevibile – l’impugnativa (inc. CRP __________).
5. Con decisione 30.04.2013 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi l’istanza 12/15.04.2013 ex art. 62 cpv. 4 LOG presentata dalla IS 1 tendente ad ottenere la trasmissione degli incarti penali CRP __________, __________ e __________ (archiviati) ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa da __________ e __________ nei confronti di __________ (cfr., al proposito, inc. CRP __________).
6. Con scritto 24.02./10.03.2014 – trasmesso, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal Ministero pubblico a questa Corte – la IS 1 postula la trasmissione di un ulteriore incarto penale archiviato, segnatamente l’incarto MP __________, essendo stato richiamato con il consenso del pretore e delle parti sempre ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ (istanza 24.02./10.03.2014, doc. CRP 1.a).
A sostegno della sua richiesta la Pretura istante ha prodotto uno scritto datato 30.01.2014 dell’avv. __________, in cui sono state riassunte le motivazioni che stanno alla base della presente istanza (doc. CRP 1.b annesso all’istanza 24.02./10.03.2014).
Il predetto legale, con riferimento all’incarto MP __________ richiamato, di cui la Pretura istante ne chiede la trasmissione, ha affermato quanto segue:
"(…). L’incarto in questione, in particolare il suo DNLP, appare di primaria importanza per questo procedimento, poiché confermerebbe il fatto che __________, esibendo tale documento, aveva voluto tranquillizzare __________ per convincerlo ad accettare la nomina in seno al Comitato del __________. Come in effetti è avvenuto. Visto che persino la Magistratura penale aveva indagato sulla gestione svolta in seno al __________ e che nulla di anomalo è emerso, __________ non doveva preoccuparsi di nulla perché tutto, nonostante i problemi di liquidità, era sotto controllo (…)" (scritto datato 30.01.2014, p. 2, doc. CRP 1.b annesso all’istanza 24.02./10.03.2014).
Giova rilevare che questa Corte non entra nel merito della richiesta formulata dall’avv. __________ nello scritto datato 30.01.2014 [ovverossia: "Viene formulata cortese istanza affinché i verbali di data 22.07.2002 (due), 30.07.2002 (uno) del signor __________, così come quello di data 23.07.2002 del signor __________ (uno) entrino a far parte dell’incarto processuale (tutti i verbali indicati si riferiscono all’inc. __________ del Ministero pubblico)" (scritto datato 30.01.2014, p. 2, doc. CRP 1.b annesso all’istanza 24.02./10.03.2014)], poiché nella presente richiesta la Pretura istante postula unicamente la trasmissione dell’incarto MP __________ (cfr. istanza 24.02./10.03.2014, doc. CRP 1.a).
7. Come esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha presentato osservazioni in merito alla presente richiesta.
8. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
9. Come visto, dinanzi alla Pretura istante è pendente una causa civile promossa dalla __________ e dalla __________ nei confronti di __________ (inc. __________) che trae le sue origini dalle malversazioni commesse da __________ ai danni dei clienti di __________ (radiata dal RC ticinese l’__________), tra cui figurano le due parti attrici, a favore del __________.
Il NLP __________ richiamato dall’avv. __________ concerne fattispecie e comportamenti assunti da __________ antecedenti al decesso di __________ e, in parte, in connessione con il __________. Secondo il legale, il citato decreto apparirebbe importante per il summenzionato procedimento civile "(…) poiché confermerebbe il fatto che __________, esibendo tale documento, aveva voluto tranquillizzare __________ per convincerlo ad accettare la nomina in seno al Comitato del __________ " (scritto datato 30.01.2014, p. 2, doc. CRP 1.b annesso all’istanza 24.02./10.03.2014).
Stanti le diverse fattispecie alla base delle malversazioni commesse da __________, ritenuto inoltre che questa Corte non conosce i dettagli della vertenza civile di cui all’incarto __________ (non essendo stato precisato alcunché al proposito) e considerate infine le motivazioni addotte dall’avv. __________ alla base della presente richiesta, non si può escludere a priori che alcuni atti istruttori dei due procedimenti penali sfociati nel NLP __________ potrebbero essere potenzialmente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. Di conseguenza si deve, di principio, riconoscere un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG, subordinato nondimeno alle seguenti condizioni:
l’incarto NLP __________ (composto dagli incarti MP __________ e MP __________) viene trasmesso direttamente alla Pretura istante unitamente alla presente decisione. Gli atti istruttori degli stessi dovranno dapprima essere esaminati dal pretore e/o dal segretario assessore. Nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela degli interessi privati e della sfera personale delle parti coinvolte ai due procedimenti penali in questione e in ossequio al diritto di essere sentito, il pretore e/o il segretario assessore dovrà/dovranno e potrà/potranno estrapolare dagli incarti MP __________ e MP __________ unicamente gli atti che ritengono utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile, e ciò in particolare con riferimento alla motivazione addotta dall’avv. __________ di cui si è detto poc’anzi.
Da questi atti dovranno togliere i documenti estranei al procedimento civile rispettivamente eliminare/cancellare le parti/i passaggi/i dati non pertinenti alla vertenza.
Questi (e soltanto questi) atti potranno quindi essere consultati dalle parti al procedimento civile, le quali indicheranno al pretore e/o al segretario assessore quali documenti (in fotocopia) vogliono far acquisire agli atti in connessione con la vertenza civile di cui all’incarto __________.
La Pretura istante ha infine l’obbligo di restituire gli incarti penali in questione direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso.
La restrizione vale anche per eventuali autorità giudiziarie di ricorso.
10. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera