Incarto n.
60.2014.123

 

Lugano

4 febbraio 2015/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 31.3.2014 presentato dal

 

 

 

procuratore pubblico RE 1,

 

 

contro

 

 

la decisione 21.3.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale ha concesso a PI 1 (patr. da: PR 1) la liberazione condizionale (inc. GPC __________);

 

 

richiamate le osservazioni 7/8.4.2014 e lo scritto di duplica 5/6.5.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi, concludenti per l’irricevibilità del gravame;

 

preso atto delle osservazioni di replica 28/29.4.2014 del procuratore pubblico, con cui riconferma le proprie argomentazioni e conclusioni, come pure le argomentazioni di cui allo scritto 2.4.2014 con l’annessa documentazione;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

in fatto

 

 

a.In data 10.10.2013 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto PI 1 autore colpevole di truffa per mestiere e lo ha condannato ad una pena detentiva, parzialmente aggiuntiva a tre sentenze estere (una francese del 16.12.2011 con condanna a 3 anni di pena detentiva di cui 2 sospesi condizionalmente, una belga del 7.11.2012 con condanna a 1 anno di pena detentiva sospesa con la condizionale e una tedesca del 28.3.2013 con condanna a 2 anni di pena detentiva sospesi con la condizionale) di 14 mesi fermi, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferti (punto 2. del dispositivo della sentenza della Corte delle assise criminali del 10.10.2013, inc. TPC __________).

                                         Dalla stessa sentenza (a pag. 2) risulta altresì che PI 1 è stato posto in carcerazione preventiva dal 25.6.2013 al 26.8.2013 (63 giorni) e in carcerazione di sicurezza dal 27.8.2013 al 10.10.2013 (44 giorni).

                                         La sentenza della Corte delle assise criminali è passata in giudicato.

 

 

b.    In esecuzione della sentenza della Corte di merito, il giudice dei provvedimenti coercitivi il 6.11.2013, dovendosi determinare sul collocamento iniziale del condannato, ha ordinato il collocamento di quest’ultimo in sezione chiusa e ha stabilito che in data 24.8.2014 (salvo ulteriori decisioni sulla scarcerazione) la pena sarebbe stata interamente scontata (punti 1. e 2. del dispositivo della decisione 6.11.2013, inc. GPC __________).

                                         Nella medesima decisione, ritenuto che l’esecuzione della pena ha avuto inizio il 10.10.2013 e considerati i periodi di carcerazione preventiva indicati nella sentenza di merito, sono stati determinati i seguenti termini di espiazione:

                                         1/3               13.11.2013

                                         1/2               23.01.2014

                                         2/3               04.04.2014

                                         Termine     24.08.2014

 

 

                                   c.   Il 7.11.2013 la Sezione della popolazione, Bellinzona, ha deciso l’allontanamento di PI 1 dal nostro territorio non appena scarcerato.

 

 

                                  d.   Con esposto 11/12.11.2013 PI 1 ha interposto reclamo davanti a questa Corte contro la decisione 6.11.2013 del giudice dei provvedimenti coercitivi, chiedendo di fissare il termine di fine pena al 5.3.2014, stante che, a suo parere, nel computo della carcerazione preventiva sofferta, dovevano essere considerati anche i periodi di detenzione preventiva ed estradizionale subiti nell’ambito dei procedimenti esteri e non solo il carcere preventivo e la carcerazione di sicurezza scontati in Svizzera.

                                         Il 12.12.2013 la Corte dei reclami penali ha dichiarato il reclamo irricevibile, ritenuto che la questione riguardante il computo della carcerazione subita prima del processo compete al giudice del merito in base al chiaro testo dell’art. 51 CP.

                                         Stabilito che quanto richiesto nel gravame riguardava la comprensione del punto 2.1. del dispositivo della sentenza di merito in particolare a sapere se nella carcerazione preventiva e di sicurezza da dedurre dalla pena detentiva pronunciata andasse computata unicamente quella sofferta in Svizzera o anche quella scontata all’estero in relazione alle sentenze estere considerate per fissare la pena parzialmente aggiuntiva la Corte dei reclami penali, sulla base dell’art. 83 cpv. 1 CPP, considerando lo scritto 11/12.11.2013 del reclamante quale richiesta di interpretazione della sentenza di merito, lo ha trasmesso d’ufficio alla Corte delle assise criminali per evasione, giusta l’art. 39 cpv. 1 CPP (inc. CRP __________).

                                         Questa decisione è passata in giudicato.

 

 

                                   e.   In data 8.1.2014 la Corte delle assise criminali ha respinto l’istanza d’interpretazione 11/12.11.2013, precisando che il carcere preventivo e di sicurezza da dedurre dalla pena pronunciata di cui al dispositivo 2.1. della sentenza di merito, faceva riferimento, in modo chiaro ed inequivocabile, al solo periodo di detenzione precedente il processo sofferto in Svizzera e indicato a pag. 2 della sentenza del 10.10.2013, senza lasciare alcuno spazio per il computo di altre forme di carcerazione avvenute all’estero, nemmeno menzionate in detta sentenza (inc. TPC __________).

 

                                         Tale decisione non è stata impugnata, per cui, sulla base dei termini di esecuzione indicati nella decisione di collocamento iniziale del giudice dei provvedimenti coercitivi, nel febbraio 2014 è stato allestito il Piano di Esecuzione della Sanzione penale [PES] (doc. 13, inc. GPC __________).

 

 

                                    f.   Raccolti i preavvisi della Direzione delle strutture carcerarie e dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa entrambi favorevoli , acquisita la documentazione pertinente e sentito in udienza PI 1, con decisione 21.3.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi, valutando la prognosi non sfavorevole circa il pericolo di recidiva, ha concesso la liberazione condizionale a far tempo dal 4.4.2014, fissando nel contempo un periodo di prova di 1 anno.

                                         Il giudice ha altresì disposto il rimpatrio di PI 1 in __________ con imbarco su un volo __________ di medesima data, per il tramite del Gruppo rimpatri della Polizia cantonale.

 

 

                                  g.   Con esposto 31.3.2014 il procuratore pubblico interpone reclamo contro la suddetta decisione, postulando in via principale l’emanazione di una nuova decisione che non conceda la liberazione condizionale; in via subordinata chiede l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio.

 

                                         Il procuratore pubblico contesta in particolare che nella fattispecie sia adempiuto il presupposto dell’aver scontato i due terzi della pena imposto dall’art. 86 cpv. 1 CP, necessario per la concessione della liberazione condizionale.

 

                                         Riprendendo le motivazioni e il punto 2. del dispositivo della sentenza del 10.10.2013 della Corte delle assise criminali, il magistrato inquirente sostiene che, visto il concorso retrospettivo, la liberazione condizionale potrebbe avvenire solamente quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena complessiva (4 anni e 11 mesi), valutata dal giudice di merito tenendo conto delle condanne estere, e non i due terzi della pena residua (14 mesi).

                                         A suo avviso la normativa sulla liberazione condizionale non potrebbe essere applicata ad un detenuto che, secondo i propri calcoli, ha passato in carcere 15 mesi (di cui 173 giorni all’estero, come carcere preventivo ed estradizionale, e circa 9 mesi e 10 giorni in Svizzera, per il procedimento sfociato nella condanna del 10.10.2013) a fronte di una pena complessiva di 4 anni e 11 mesi, ovverossia un detenuto che ha espiato poco più di un quarto della pena. Di fatto, giusta l’art. 43 cpv. 3 CP, l’istituto della liberazione condizionale non sarebbe applicabile alla parte da espiare delle pene parzialmente sospese.

 

                                         Osserva inoltre, che soltanto grazie all’applicazione del concorso retrospettivo sancito dall’art. 49 cpv. 2 CP, PI 1 è stato condannato in Svizzera a 14 mesi di pena detentiva; in assenza delle precedenti sentenze estere, come precisato dalla Corte di merito, la pena sarebbe invece stata di 2 anni e 11 mesi. Analogamente, nella valutazione della liberazione condizionale ex art. 86 CP, dovrebbe essere considerata la pena complessiva e, nel caso in cui alcune pene estere siano state sospese con la condizionale, dovrebbe essere ritenuto il carcere complessivo effettivamente sofferto. In caso contrario si snaturerebbe, a suo avviso, un sistema che ha quale unico obiettivo quello di essere giusto e di non discriminare chi è stato giudicato da tribunali diversi; non invece quello di evitare il carcere ad un criminale che ha delinquito in vari Stati.

                                         Infine il magistrato postula la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo.

 

 

                                  h.   Con scritto 1.4.2014 questa Corte non lo ha concesso. Preso atto di ciò, il procuratore pubblico con lettera 2.4.2014 ha prodotto una serie di documenti, annessi agli atti (AI 3), formulando altresì alcune osservazioni.

 

 

                                    i.   Nel contempo in data 2.4.2014 l’Ufficio federale della migrazione, Berna, ha pronunciato il divieto d’entrata nei confronti di PI 1 a tempo indeterminato, mentre il 4.4.2014 alle ore 12.30 egli è stato imbarcato a __________ su un volo con destinazione __________ (rapporto di complemento 4.4.2014, allegato a all’AI 10).

 

 

                                    l.   Il giudice dei provvedimenti coercitivi, nelle sue osservazioni 7/8.4.2014, chiede a questa Corte di pronunciarsi preliminarmente sulla tardività e/o carenza di motivazione del reclamo.

 

                                         In particolare evidenzia che il gravame non si esprimerebbe in relazione ai motivi alla base della concessione della liberazione condizionale, bensì contesta il calcolo del termine dei due terzi. Calcolo questo oggetto della decisione di collocamento iniziale 6.11.2013, nel frattempo passata in giudicato. A mente del giudice ciò apparirebbe non solo tardivo ma anche lesivo del principio di buona fede.

 

                                         Osserva inoltre che il reclamo sarebbe carente nella motivazione: l’esposto non preciserebbe infatti quali norme di diritto sarebbero state violate con il calcolo dei due terzi effettuato dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Gli art. 42 cpv. 3 CP (sospensione condizionale), 49 cpv. 2 CP (concorso retrospettivo) e 68 CP (pubblicazione della sentenza) menzionati nel gravame, non riguarderebbero infatti le modalità di computo dei due terzi.

 

                                         Per il resto, non ritiene di esprimersi “nel merito” delle contestazioni sollevate dal reclamante, prima che vengano risolte le asserite questioni preliminari. Tuttavia, qualora queste ultime dovessero essere risolte a favore del reclamante, il magistrato si riserva il diritto di completare le proprie osservazioni. Segnala comunque sin d’ora che “le norme federali in materia prevedono che, in caso di più pene detentive (da espiare), il termine minimo per la liberazione condizionale è calcolato in base alla loro durata totale solo nel caso di pene eseguibili simultaneamente” (osservazioni 7/8.4.2014, p. 2). Ciò, a suo avviso, confermerebbe, tra l’altro, il fatto che l’autorità d’esecuzione dovrebbe occuparsi, nelle sue specifiche decisioni, solo della durata delle pene che può o è tenuta a far eseguire. Conclude pertanto che anche le argomentazioni di “merito” del reclamo sarebbero prive di fondamento.

 

 

                                 m.   Con osservazioni di replica 28/29.4.2014, il procuratore pubblico rileva preliminarmente la sussistenza di un interesse all’emanazione di una decisione in punto al suo reclamo anche dopo il rimpatrio di PI 1, in quanto ai fini, a suo parere, di una corretta espiazione delle pene inflitte quest’ultimo, qualora ricomparisse in Svizzera, potrebbe essere fermato e chiamato ad espiare il residuo di pena.

 

                                         Il magistrato inquirente contesta dipoi le censure di tardività e di violazione del principio di buona fede sollevate dal giudice dei provvedimenti coercitivi, sostenendo che a essere passati in giudicato sarebbero i dispositivi 1. (riguardante il collocamento in sezione chiusa) e 2. (inerente al termine di fine pena) della decisione di quest’ultimo e quindi non i termini di espiazione della pena, non oggetto del dispositivo.

 

                                         Egli contesta altresì la censura di carente motivazione del reclamo. Evidenzia come nel gravame si rimprovera un’errata applicazione dell’art. 86 CP e precisa che in concreto la concessione della liberazione condizionale allo scadere dei 2/3 della pena aggiuntiva di 14 mesi, inflitta con sentenza 10.10.2013, violerebbe lo spirito di detta norma di legge. Infatti il detenuto non avrebbe espiato i 2/3 della pena globale ritenuta dalla Corte di merito, rispettivamente avendo egli scontato solo una piccola parte delle pene inflittegli, presenterebbe una prognosi negativa.

 

                                         Il legislatore, a suo avviso, non avrebbe previsto una situazione come quella del caso in questione, in specie tre sentenze estere che si ignorano reciprocamente, precedenti la sentenza ticinese. Pertanto in difetto di una chiara norma nonché di dottrina o di giurisprudenza, che trattino il caso specifico, si dovrebbe, a suo parere, “far prevalere con buon senso lo scopo e lo spirito” dell’art. 86 CP.

 

                                         Infine il magistrato inquirente ritiene le argomentazioni di “merito” espresse dal giudice dei provvedimenti coercitivi prive di fondamento, riconfermando in conclusione le argomentazioni esposte nel reclamo e in replica, e postulando l’emanazione da parte di questa Corte di una nuova decisione che neghi a PI 1 la liberazione condizionale.

 

 

                                  n.   PI 1, per parte sua, non ha fatto pervenire a questa Corte alcuna osservazione.

 

 

                                  o.   Il giudice dei provvedimenti coercitivi, in duplica, con scritto 5/6.5.2014 riconferma le proprie argomentazioni e conclusioni. Aggiunge brevemente che nemmeno la decisione impugnata indica nel dispositivo il calcolo dei 2/3; ad ogni modo l’esigenza di segnalazione tempestiva potrebbe pure essere desunta dall’art. 75 cpv. 6 CP. Infine osserva che “situazioni del genere” sono previste (per sussunzione o conclusione) dagli art. 4 e 5 dell’Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM), a condizione che si tratti di pene eseguibili (poiché non sospese e/o rientranti nella competenza della specifica autorità d’esecuzione).

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino dall’1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

 

                                         Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 31.3.2014 dal Ministero pubblico − legittimato ex lege − alla Corte dei reclami penali contro la decisione 21.3.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________), è tempestivo oltre che proponibile, giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

                                         L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

 

                                         2.2.

                                         La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi deve essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

 

                                         La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva.

                                         Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

                                         Si tratta della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).

                                         L’adempimento delle condizioni per la sua concessione deve essere esaminato d’ufficio dalla competente autorità, che chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario (art. 86 cpv. 2 CP).

 

 

                                   3.   Nel presente caso ad essere oggetto di contestazione è la prima condizione per la concessione della liberazione condizionale, segnatamente il calcolo dei due terzi della pena, previsto dall’art. 86 cpv. 1 CP.

                                         A mente del Pubblico ministero tale condizione non sarebbe adempiuta nel caso concreto, siccome il termine dei due terzi dovrebbe venire calcolato sulla pena complessiva (di 4 anni e 11 mesi) valutata dal giudice della Corte di merito nelle sue motivazioni, tenendo conto dei fatti oggetto dell’atto d’accusa chiamato a giudicare nonché delle tre precedenti condanne subite da PI 1 all’estero e inerenti a reati commessi precedentemente a quelli in giudizio.

                                         Il giudice dei provvedimenti coercitivi ritiene in buona sostanza di avere, conformemente alle proprie competenze in ambito di esecuzione pene, correttamente calcolato, nella procedura per la concessione della liberazione condizionale, il termine dei due terzi sulla base della pena pronunciata dalla Corte di merito (di 14 mesi) oggetto del dispositivo della sentenza del 10.10.2013, passato in giudicato. Calcolo questo anche oggetto della propria conseguente decisione di collocamento iniziale del 6.11.2013, nel frattempo pure passata in giudicato.

                                         Pertanto le censure sollevate dal reclamante sarebbero, a suo avviso, tardive, carenti nella motivazione, lesive del principio della buona fede ed erronee.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         In concreto, si ha che la Corte di merito, nella sentenza 10.10.2013, ha pronunciato nei confronti di PI 1 una pena detentiva di 14 mesi da espiare, parzialmente aggiuntiva a tre precedenti condanne estere, avendo tenuto conto del concorso retrospettivo previsto dall’art. 49 cpv. 2 CP, che impone al giudice − qualora egli deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto − di determinare una pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.

                                         La medesima autorità giudicante, sulla base dell’art. 51 CP, ha altresì determinato e disposto il computo sulla pena pronunciata, unicamente del carcere preventivo e di sicurezza (di complessivi 107 giorni) sofferti dal condannato per il procedimento svoltosi sul nostro territorio.

                                         Tutto ciò non è stato oggetto di appello giusta gli art. 398 ss. CPP, unico rimedio giuridico possibile per censurare la commisurazione della pena e il computo del carcere subito prima della condanna. Pertanto il dispositivo della sentenza è passato in giudicato.

                                         Nemmeno c’è stato spazio per un’altra interpretazione, in particolare circa il computo del carcere preventivo ed estradizionale patiti dal condannato all’estero, avendo la Corte di merito respinto in data 8.1.2014 un’istanza di interpretazione volta in tal senso.

 

                                         4.2.

                                         Il giudice dei provvedimenti coercitivi, nei limiti di competenza impostigli dall’art. 10 LEPM in combinazione con l’art. 73 LOG, è (correttamente) intervenuto in veste di esecutore delle pene, emanando la decisione 6.11.2013 di collocamento iniziale e stabilendo il termine di fine pena nel 24.8.2014 (oggetto del dispositivo di tale decisione). Termine questo, che chiaramente è stato calcolato sulla base della sentenza della Corte di merito, e dunque considerando la pena detentiva pronunciata di 14 mesi, dedotti 107 giorni di carcere preventivo e di sicurezza, e ritenuto il 10.10.2013 quale inizio dell’espiazione.

                                         Di riflesso, i termini di esecuzione pena − fra cui quello dei due terzi −, per calcolo matematico, non possono che situarsi nell’arco di tempo fra tale termine di inizio e di fine pena.

                                         Già per questo, l’idea che il detenuto debba espiare 2/3 della pena complessiva, comporterebbe una carcerazione ben più lunga dei 14 mesi inflitti dalla Corte di merito. In tal caso, il procuratore pubblico avrebbe dovuto ricorrere in appello sulla commisurazione della pena.

 

                                         Pertanto oltre che tardiva, risulta totalmente inconsistente e poco seria la censura del procuratore pubblico sollevata in questa sede, secondo cui il calcolo dei termini di espiazione operato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione 6.11.2013, non essendo oggetto del dispositivo, non sarebbe a tutt’oggi passato in giudicato e sarebbe quindi ancora impugnabile.  

                                         Ciò che appare ancor più temerario, se si considera che il magistrato inquirente, anziché aggravarsi tempestivamente contro la suddetta decisione (e prima ancora, come detto sopra, ricorrendo in appello) solleva le proprie censure soltanto nell’imminenza della liberazione condizionale e del rimpatrio del detenuto.

 

                                         4.3.

                                         Per non incorrere nelle censure di tardività e di irricevibilità, il termine dei due terzi deve, in questa sede, essere esclusivamente valutato quale presupposto dell’art. 86 CP per la concessione della liberazione condizionale.

                                         Esso non deve riferirsi al calcolo matematico operato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella di lui decisione di collocamento iniziale. Nemmeno deve essere un modo per rivalutare l’applicazione del concorso retrospettivo ex art. 49 cpv. 2 CP considerato dal giudice di merito nel commisurare la pena − impugnabile solo mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale (ciò che il magistrato inquirente non ha fatto) − oppure per rivedere il computo del carcere preventivo previsto dall’art. 51 CP, di esclusiva competenza del giudice di merito.

 

                                         4.4.

                                         L’istituto della liberazione condizionale si applica alle pene detentive di durata superiore ai tre mesi, non sospese condizionalmente, ed eseguibili (“auf unbedingt vollziehbare zeitliche Freiheitsstrafen von mehr als drei Monaten”), come pure alle pene detentive a vita (“auf lebenslängliche Freiheitsstrafen”).

                                         È applicabile inoltre alla pena unica (“Gesamtstrafe”), da pronunciare dal giudice di merito ex art. 49 CP a motivo della revoca della liberazione condizionale di una pena divenuta esecutiva in seguito ad un nuovo reato, giusta l’art. 89 cpv. 6 CP (“auf nach dem Widerruf einer bedingen Entlassung gebildete Gesamtstrafen”), purché la durata della stessa superi complessivamente i tre mesi, così come alle pene detentive eseguibili simultaneamente (“auf gleichzeitig vollziehbare Freiheitsstrafen”) [BSK − Strafrecht I − C. KOLLER, 3. ed., vor art. 86 CP n. 6].

                                         Se vi è concorso di più pene detentive nell’ambito dell’esecuzione, l’Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) del 19.9.2006 stabilisce in particolare, che tali pene siano eseguite congiuntamente conformemente agli art. 76-79 CP, secondo la loro durata totale (art. 4 OCP-CPM).

                                         ll termine minimo per la liberazione condizionale delle pene detentive di durata limitata eseguibili simultaneamente, è calcolato in base alla loro durata totale (art. 5 OCP-CPM).

                                         Per finire l’istituto della liberazione condizionale trova altresì applicazione alle pene detentive sostitutive, conseguenti alla commutazione di una pena pecuniaria (art. 36 CP) o del lavoro di pubblica utilità (art. 39 CP) [BSK − Strafrecht I − C. KOLLER, op. cit., vor art. 86 CP n. 6].

                                         Esso è invece escluso alla parte di pena da eseguire in caso di sospensione parziale di una pena detentiva, secondo il chiaro testo dell’art. 43 cpv. 3 CP, e ciò per evitare una “doppia erosione” delle pene detentive e per accontentare gli oppositori dell’istituto della condizionale parziale (CR − CP I − A. KUHN, art. 86 CP n. 10).

 

                                         Prevedendo espressamente i casi di applicabilità così come quelli di esclusione, il legislatore ha regolamentato l’istituto della liberazione condizionale in modo chiaro e completo, senza lasciare spazio ad eventuali lacune, contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore pubblico, il quale del resto non ha sostanziato la sua censura con un qualche riferimento dottrinale e/o giurisprudenziale.

 

                                         4.5.

                                         Nel calcolo del termine minimo per la concessione della liberazione condizionale, il periodo di carcerazione preventiva sofferto va interamente dedotto dalla pena privativa della libertà personale nella quale esso è computato, conformemente all’art. 51 CP. La decisione di computo rientra nella competenza del giudice di merito e non delle autorità d’esecuzione (BSK − Strafrecht I − C. KOLLER, op. cit., art. 86 CP n. 1), che non hanno alcun margine di manovra in quest’ambito (CR − CP I − Y. JEANNERET, art. 51 CP n. 7).

 

                                         4.6.

                                         In concreto, la Corte di merito ha pronunciato (dispositivo 2. della sentenza 10.10.2013, passato in giudicato) una pena ferma di 14 mesi, aggiuntiva, in quanto, in applicazione del concorso retrospettivo imposto dall’art. 49 CP, la stessa è stata commisurata tenendo conto delle tre precedenti condanne estere.

                                         Il giudice dei provvedimenti coercitivi è chiamato a far eseguire tale pena; non invece anche le tre condanne estere, che, ritenuto quanto sopra esposto, non sono eseguibili simultaneamente (fra l’altro, due delle tre pene pronunciate all’estero sono pure sospese condizionalmente), e sono fuori dalla sua competenza.

                                         Dal quantum della suddetta pena va poi dedotto il carcere preventivo e di sicurezza già sofferti dal detenuto (in Svizzera), così come definiti imperativamente dalla Corte di merito nella sentenza 10.10.2013 (passata in giudicato) e riconfermati nella decisione 8.1.2014 quo all’istanza di interpretazione, ovvero complessivamente 107 giorni.

                                         Infatti nell’ambito della liberazione condizionale da una pena aggiuntiva pronunciata in Svizzera, non va tenuto conto della pena espiata all’estero (“Nicht zu berücksichtigen ist dagegen die im Ausland verbüsste Strafe für die bedingte Entlassung aus einer in der Schweiz ausgefällten Zusatzstrafe”, BSK − Strafrecht I − C. KOLLER, op. cit., art. 86 CP n. 2).

 

                                         Pertanto sulla base di ciò, il termine di espiazione dei due terzi, venuto a scadere il 4.4.2014, quale primo presupposto per la liberazione condizionale, è in concreto adempiuto.

                                         Realizzati altresì gli ulteriori presupposti di cui all’art. 86 CP − rimasti incontestati − la decisione 21.3.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi resiste alle censure del procuratore pubblico e merita di essere tutelata.

 

 

                                   5.   Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto. Non si prelevano tasse, né spese, trattandosi del Ministero pubblico a soccombere.

                                         Non si assegnano ripetibili, in quanto PI 1 non ha presentato osservazioni nella presente procedura e nemmeno le ha protestate.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 73 LOG, 43, 49, 74 ss., 86 CP, l’OCP-CPM, la LEPM, ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-       

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera