Incarto n.
60.2014.125

 

Lugano

2 giugno 2014/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza datata 28.03.2014, spedita il 31.03.2014 e ricevuta da questa Corte il 1.04.2014, presentata dal

 

 

 

IS 1

rappr. da: RA 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna __________ (passata in giudicato) emanata a carico di PI 3 e di PI 2 (inc. TPC __________);

 

 

richiamate le osservazioni 2/3.04.2014 e 23/24.04.2014 (duplica) del procuratore generale John Noseda, 11/14.04.2014 di PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________) e 14/15.04.2014 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), di cui si dirà in seguito;

 

richiamata inoltre la replica 16/18.04.2014 del RA 1, mediante la quale si riconferma nella sua richiesta;

 

rilevato che PI 2 e PI 3, interpellati, hanno rinunciato a presentare osservazioni di duplica;

 

preso atto dello scritto 5.05.2014 dell’avv. PR 1 nonché dello scritto 12/13.05. 2014 del RA 1, di cui si dirà in corso di motivazione;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito dei fatti avvenuti il __________, tra __________ e __________, ai danni di un cittadino __________, il giorno seguente l’allora procuratore pubblico Amos Pagnamenta ha decretato l’apertura dell’istruzione penale nei confronti di __________, PI 2 e PI 3, per diverse ipotesi di reato (AI 1 e AI 1 – inc. ACC __________).

                                         Il procedimento penale è sfociato, da un lato, (dapprima) nell’atto di accusa __________ (ACC __________, doc. TPC 1) e, dall’altro lato, nel decreto di abbandono di medesima data nei confronti dei due imputati per recesso di querela da parte della vittima (ABB __________, AI 82 – inc. ACC __________). Entrambi i decreti sono stati emanati dall’allora procuratore pubblico Amos Pagnamenta.

 

                                         L’ABB __________ è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato.

 

                                         Il __________ la Corte delle assise correzionali di __________ ha ritenuto PI 3 e PI 2, già __________, autori colpevoli di sequestro di persona e rapimento, abuso di autorità, lesioni semplici (con arma) e omissione di soccorso in relazione ai fatti avvenuti il __________, tra __________ e __________, ai danni di un cittadino __________ e, avendo entrambi dimostrato sincero pentimento, li ha condannati alla pena detentiva di diciotto mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto), sospesa per un periodo di due anni (inc. TPC __________).

 

                                         La summenzionata sentenza è passata in giudicato il medesimo giorno (art. 437 CPP).

 

 

                                   2.   Con la presente richiesta l’autorità istante comunica in particolare di aver a suo tempo aperto un’inchiesta disciplinare a carico di PI 2 e di PI 3 per violazione dei doveri di servizio a seguito di quanto accaduto il __________. L’inchiesta è stata immediatamente sospesa in attesa dell’esito del procedimento penale nel frattempo sfociato nella sentenza di condanna __________. Riattivata l’inchiesta amministrativa, risulterebbe un interesse giuridico legittimo del RA 1 affinché possa ottenere l’autorizzazione da parte di questa Corte ad ispezionare e a fotocopiare gli atti istruttori rilevanti nell’ambito della procedura amministrativa.

 

 

                                   3.   Con scritto 2/3.04.2014 il procuratore generale John Noseda preavvisa favorevolmente la richiesta.

 

                                         Con osservazioni 11/14.04.2014 il patrocinatore di PI 3, dal canto suo, informa che il suo assistito non si oppone all’istanza.

 

                                         Con osservazioni 14/15.04.2014 il patrocinatore di PI 2 si oppone, per contro, recisamente alla richiesta (protestando tasse, spese e ripetibili): contesta in sostanza che siano date le condizioni di cui all’art. 62 cpv. 4 LOG, lamentando parimenti il fatto che il RA 1 istante dovrebbe far luce sullo stadio in cui si trova l’inchiesta amministrativa.

                                         A suo dire l’istanza, così come è stata formulata, sarebbe "(…) sproporzionata e eccessivamente (ovvero inutilmente) lesiva dei diritti personali delle persone implicate nel procedimento penale oramai concluso (art. 62 cpv. 4 LOG) e contravviene pertanto alla protezione della personalità e alla tutela del segreto" (osservazioni 14/15.04.2014, doc. CRP 5). Lamenta che, da un lato, il datore di lavoro non gli avrebbe mai chiesto alcun atto del procedimento penale che lo concerne, e d’altro canto quest’ultimo dovrebbe già essere in possesso di una copia della sentenza di condanna __________.

 

                                         Con replica 16/18.04.2014 il RA 1 rileva in particolare che in data __________, nei confronti di PI 2, è stata aperta un’inchiesta amministrativa (di cui egli sarebbe stato debitamente informato) ai sensi degli art. 31 ss. ROD a seguito dei fatti accaduti il __________, con contestuale sospensione (in attesa dell’esito del procedimento penale). Il IS 1, non essendo stato parte al procedimento penale in questione, non ha potuto accedere ai relativi atti istruttori e non ha nemmeno ricevuto la sentenza di condanna. Sarebbe dunque evidente l’interesse giuridico legittimo del RA 1 (quale autorità di nomina di PI 2 e PI 3, cui spetta anche il compito di vigilare sul loro operato e di sanzionare le violazioni dei doveri di servizio) che prevale sui diritti personali delle parti coinvolte (in particolare gli imputati). L’acquisizione della documentazione, da cui emerge tale violazione, sarebbe utile per l’inchiesta amministrativa non ancora avviata.

 

                                         Con duplica 23/24.04.2014 il procuratore generale riconferma il suo preavviso favorevole.

 

                                         PI 2 e PI 3 hanno rinunciato a formulare osservazioni di duplica.

 

 

                                   4.   In data 5.05.2014 l’avv. PR 1 ha trasmesso a questa Corte copia dello scritto __________ del RA 1, da cui emerge che è venuta a cadere l’inchiesta __________ aperta a carico di PI 2 con __________ del __________, subordinata all’esito del procedimento penale, avendo quest’ultimo inoltrato le proprie dimissioni, accettate dal RA 1 con effetto al __________. Di conseguenza, stante il suo contenuto, la presente richiesta sarebbe divenuta priva d’oggetto per quanto lo riguarda e dovrà essere conseguentemente stralciata.

 

 

                                   5.   A seguito dello scritto 6.05.2014 (mediante il quale questa Corte ha chiesto all’istante se permane un interesse all’evasione della presente istanza), in data 12/13.05.2014 il RA 1 ha confermato il contenuto della sua lettera datata __________, comunicando parimenti che l’inchiesta amministrativa e la richiesta di ispezione degli atti del procedimento penale inerente a PI 2 sono venuti a cadere. Per quanto concerne, per contro, la persona di PI 3 (il quale non si è opposto all’istanza) ha confermato il mantenimento della sua richiesta.

 

 

                                   6.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   7.   7.1.

                                         Il Regolamento organico dei dipendenti del IS 1 del __________ (di seguito ROD) è applicabile a tutti i dipendenti del Comune (art. 1 cpv. 1 ROD). Le nomine e le assunzioni sono di competenza esclusiva del Municipio (art. 3 ROD). I doveri di servizio sono stabiliti dall’art. 25 ROD, mentre le mancanze a questi doveri dagli art. 29 ss. ROD. In particolare l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 31 ROD è preceduta da un’inchiesta (cfr., nel dettaglio, l’art. 32 ROD). Il Municipio può sospendere, in casi gravi, anche immediatamente dalla carica e privare totalmente o parzialmente dello stipendio il dipendente contro il quale è aperta un’inchiesta disciplinare; per casi particolari il Municipio può trasferire provvisoriamente il dipendente ad altra funzione (art. 33 cpv. 1 ROD). Questa misura è applicabile anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria notifica al Municipio l’apertura di un procedimento penale a carico di un dipendente per reati intenzionali di azione pubblica, eccettuati i casi di lieve entità o senza rilevanza per la funzione (art. 33 cpv. 2 ROD).

 

                                         7.2.

                                         Ora, PI 2 e PI 3, la sera dei fatti accaduti il __________ (ai danni del cittadino __________, fatti per i quali sono poi stati condannati il __________), sono stati __________ quali __________.

 

                                         In data __________ il RA 1, dopo aver preso conoscenza della segnalazione da parte dell’allora magistrato inquirente dell’apertura di un procedimento penale a carico dei __________, ha notificato agli stessi di aver aperto un’inchiesta amministrativa (subordinata all’esito del procedimento penale) nei loro confronti in applicazione dell’art. 32 ROD e di aver deciso la sospensione immediata dalla loro carica in applicazione dell’art. 33 ROD (AI 11 e AI 12 – inc. __________).

 

                                         Dagli atti emerge altresì che il RA 1, oltre ad aver sospeso immediatamente PI 2 e PI 3 dalla loro carica di __________, ha parimenti deciso, in via provvisoria, il loro trasferimento ad altra funzione ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 e 2 ROD [cfr. verbale d’interrogatorio degli imputati (allegato 1 al verbale del dibattimento) __________, p. 6 e 7, inc. TPC __________].

 

                                         Nel frattempo, in data __________ PI 2 ha rescisso il suo rapporto di lavoro con il IS 1. Le sue dimissioni sono state accettate dal RA 1 con effetto al __________. Ne discende che, non essendo più alle dipendenze del IS 1, l’inchiesta amministrativa aperta nei suoi confronti è effettivamente divenuta priva d’oggetto (doc. CRP 10), circostanza confermata dallo stesso RA 1 con scritto __________, e ciò limitatamente alla sua persona (doc. CRP 12).

 

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in casu il RA 1 – quale autorità di nomina dei dipendenti del IS 1 ai sensi dell’art. 3 ROD e quale autorità disciplinare ai sensi dell’art. 31 ROD – ha senza dubbio un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali di PI 3, imputato nel procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ sfociato nella sentenza di condanna 24.01.2014 (inc. TPC __________). In effetti, sia il procedimento penale, sia quello disciplinare, traggono le loro origini dalla medesima fattispecie, ovverossia i fatti accaduti il __________, tra __________ e __________, ai danni di un cittadino __________. Ne consegue che alcuni atti istruttori del procedimento penale in questione sono certamente utili al RA 1 nell’ambito del procedimento disciplinare aperto a carico di PI 3, dovendo valutare se quest’ultimo, mediante il suo agire, abbia violato i doveri d’ufficio.

 

                                         Nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela degli interessi privati e della sfera personale di PI 2 e stante che il procedimento penale riguarda i fatti accaduti il __________, tra __________ e __________, ai danni di un cittadino __________ avente quali imputati PI 3 (il quale non si è opposto alla presente richiesta) e PI 2 (nei confronti del quale la procedura disciplinare è divenuta nel frattempo priva d’oggetto), entrambi condannati il __________ dalla Corte delle assise correzionali alla stessa pena [avendo agito in correità tra loro circa i capi d’imputazione di sequestro di persona e rapimento, abuso di autorità e omissione di soccorso, eccetto per quanto concerne il capo d’imputazione di lesioni semplici (con arma) per il quale PI 3 è stato condannato per omissione], questa Corte – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – trasmetterà al RA 1 copia della sentenza __________ (inc. TPC __________), del verbale d’interrogatorio PP 28.03.2013 di PI 3 con gli allegati (AI 5 – inc. __________) e del verbale d’interrogatorio PP 19.09.2013 di PI 3 (AI 63 – inc. __________), apparendo il loro contenuto sufficiente per la procedura disciplinare a carico di quest’ultimo.

 

                                         Va da sé che il __________, il __________ e gli altri __________ del RA 1 sono tenuti al segreto d’ufficio. Inoltre la documentazione in questione potrà essere utilizzata soltanto nell’ambito della procedura disciplinare a carico di PI 3.

 

 

                                   8.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la particolarità della fattispecie non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si giustifica, per evidenti motivi, l’assegnazione di ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il ROD ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera