Incarto n.
60.2014.138

 

Lugano

2 settembre 2014/asp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 7/8.4.2014, completato il 6/10.6.2014, presentato da

 

 

 

avv. RE 1

 

 

 

contro

 

 

il dispositivo n. 4 della sentenza 28.3.2014 della Corte delle assise correzionali di __________ concernente la tassazione delle sue note professionali 23.5.2013, 12.3.2014 e 28.3.2014 riferite alla difesa d’ufficio di PI 2, __________ (inc. TPC __________);

 

 

richiamate le osservazioni 12.6.2014 del procuratore pubblico Margherita Lanzillo e 13.6.2014 del Presidente della Corte delle assise correzionali, giudice Amos Pagnamenta;

 

vista la replica 23/24.6.2014 della reclamante e l’ulteriore scritto 26.6.2014 del Presidente della Corte delle assise correzionali, giudice Amos Pagnamenta;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

in fatto

 

                                   a.   PI 2 è stato fermato il 2.3.2013 alla guida della vettura VW Golf GTI targata TI __________ nell’ambito di un controllo di velocità svolto sulla tratta autostradale che conduce all’uscita della A2 in territorio di __________. Da tale controllo è emerso che l’imputato viaggiava a 151 km/h su di un tratto in cui la velocità massima consentita era di 80 km/h prescritti.

 

 

                                  b.   Il 14.3.2013 il procuratore pubblico ha nominato l’avv. RE 1 difensore d’ufficio del predetto (art. 132 CPP ed art. 133 CPP) (doc. 3, inc. MP __________).

 

 

                                   c.   Con atto di accusa 24.5.2013 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa davanti alla competente Corte delle assise correzionali nei confronti di PI 2, per il reato di infrazione grave alle norme della circolazione stradale (ACC __________).

 

 

                                  d.   Il 23.5.2013 l’avv. RE 1 ha trasmesso al procuratore pubblico la sua nota professionale per le prestazioni effettuate fino a quel momento. Ha domandato la rifusione dell’importo di CHF 3'046.75, di cui CHF 2'564.60 di onorario, CHF 256.45 di spese e CHF 225.70 di IVA (doc. 15, inc. MP __________).

 

                                         Di seguito, ha presentato alla Corte di merito la sua nota professionale 12.3.2014 per le prestazioni successive. Ha chiesto la somma di CHF 605.90, di cui CHF 522.-- di onorario, CHF 39.-- di spese e CHF 44.90 di IVA (doc. 9, inc. TPC __________).

 

                                         Durante il dibattimento ha infine prodotto la sua nota professionale 28.3.2014 per complessivi CHF 1'460.80 (CHF 1'335.60 per onorari, CHF 17.-- per spese e CHF 108.20 per IVA) (doc. DIB 3, inc. TPC __________).

 

                                         Ha quindi postulato complessivamente la rifusione dell’importo di CHF 5'113.45.

 

 

e.Con sentenza 28.3.2014 la Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato PI 2 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale e lo ha condannato alla pena detentiva di tredici mesi condizionalmente sospesa per un periodo di due anni.

 

                                         La Corte ha approvato le note professionali dell’avv. RE 1 per l’importo di CHF 2'808.45 (onorario e spese), decurtando il dispendio orario con riferimento a gran parte delle prestazioni.

 

 

                                    f.   Con reclamo 7/8.4.2014, completato il 6/10.6.2014 dopo intimazione della motivazione della sentenza, il legale postula che la decisione sia riformata nel senso che le sue note professionali siano integralmente approvate.

 

Ha inoltre aggiunto alla sua nota d’onorario 28.3.2014 l’importo di “(…) CHF 450.-- (più IVA) inerenti l’onorario per il dibattimento (circa 2 ore), il colloquio con il cliente dopo il dibattimento (di 15 minuti) ed il tempo di trasferta (di 15 minuti)” (reclamo 7/8.4.2014, p. 3).

 

                                         Delle argomentazioni e della replica, così come delle ulteriori osservazioni, si dirà se del caso in corso di motivazione.

 

 

in diritto

 

                                   1.   Il difensore d’ufficio, in applicazione dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, può presentare reclamo in materia di retribuzione contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                   2.   Il gravame – inoltrato il 7/8.4.2014 e poi completato il 6/10.6.2014, nel termine di dieci giorni assegnato da questa Corte per perfezionarlo – contro la decisione 28.3.2014 della Corte delle assise correzionali (competente giusta gli art. 135 cpv. 2 e 81 cpv. 4 lit. b CPP), con cui ha tassato le note professionali dell’avv. RE 1, è tempestivo e proponibile.

 

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

 

                                         Il legale, designato dal procuratore pubblico difensore d’ufficio di PI 2, è pacificamente legittimato a reclamare secondo l’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP (decisioni TF 6B_48/2013 del 13.6.2013 consid. 2.3.; 6B_611/2012 del 19.4.2013 consid. 5.2.).

 

                                         Il gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

 

                                         Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008.

 

                                         3.2.

                                         Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

 

                                         All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP n. 3/6; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP n. 6).

 

                                         L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.4.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.--/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.--/ora (art. 5a Rtar).

 

                                         Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

 

                                         Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

 

 

                                   4.   La Corte ha approvato le note professionali dell’avv. RE 1, di complessivi CHF 5'565.-- (onorario, spese ed IVA), per l’importo di CHF 2'808.45 (onorario e spese), decurtando il dispendio orario con riferimento a gran parte delle prestazioni esposte.

 

 

5.Nota professionale dell’avv. RE 1 di data 23.5.2013 concernente le prestazioni dal 2.3.2013 al 23.5.2013

 

5.1.

                                         La Corte ha ritenuto ingiustificato l’”esame doc. da cliente” del 4.3.2013 (10 minuti): “(…) Tale documentazione, peraltro mai versata agli atti, appare verosimilmente concernere i provvedimenti amministrativi assunti dall’Ufficio giuridico della circolazione, esulanti quindi dal procedimento penale (…)”. Le stesse considerazioni varrebbero per l’ulteriore esame di documentazione del 25.3.2013 (10 minuti) e per l’email ricevuto dal cliente in stessa data (5 minuti) (cfr. consid. 17 a. 1 della sentenza 28.3.2014, inc. TPC __________).

 

La reclamante censura questa conclusione: il dispendio sopraindicato riguarderebbe “(…) l’esame dell’assicurazione di protezione giuridica e relative condizioni generali e condizioni complementari che la sottoscritta ha analizzato al fine di valutare la possibilità di copertura da parte della CAP della procedura penale avviata nei confronti di PI 2, analisi che se positiva avrebbe evitato di gravare le casse dello Stato. (…). Oltre a tali documenti, il cliente aveva altresì trasmesso copia dell’attestato di degenza del nonno materno (…)” (reclamo 6/10.6.2014, p. 3).

 

A mente di questa Corte devono dunque essere ammessi, giusta quanto sopraindicato dalla reclamante, 10 minuti per l’esame della documentazione prodotta dal suo cliente di data 4.3.2013; per il resto deve essere confermato quanto deciso dall’autorità di merito.

 

5.2.

                                         La Corte ha inoltre ritenuto ingiustificati ed eccessivi i contatti telefonici esposti, per raffronto alle particolarità fattuali e giuridiche del caso. Ha così stralciato i colloqui telefonici intervenuti fra l’avvocato ed il suo cliente tra il 7.3.2013 e l’8.5.2013. Ha inoltre ridotto la prestazione del 22.4.2013 “tel. a cliente” da 10 minuti a 5 minuti. Ha inoltre considerato eccessive le telefonate del 15.5.2013 e del 23.5.2013 (cfr. consid. 17 a. 2 della sentenza 28.3.2014, inc. TPC __________).

 

                                         Per l’avv. RE 1 i contatti telefonici con il cliente sarebbero giustificati dalla natura stessa del procedimento e dalle possibili conseguenze di tale procedimento sulla vita di PI 2.

 

                                         Ora, si è detto che deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso, principio di cui si deve evidentemente tenere conto nella valutazione delle prestazioni esposte, tra le quali i colloqui con le diverse persone partecipanti al procedimento penale.

 

                                         In altre parole, se il caso non presenta particolari difficoltà di fatto e/o di diritto, anche il dispendio orario da riconoscere sarà ridotto.

                                         La nota professionale 23.5.2013 indica un dispendio orario per colloqui telefonici con il cliente di 95 minuti (1 ora e 30 minuti circa) che appare adeguato al caso. I 30 minuti ammessi dalla Corte sono troppo esigui, considerato peraltro che gli altri colloqui (di persona) con il cliente, esposti nella nota, sono di durata limitata.

 

5.3.

Si riconoscono poi 25 minuti per le prestazioni del 27.3.2013 che riguardano, secondo le spiegazioni addotte dal legale medesimo nel gravame, “(…) vari argomenti, in particolare avevo spiegato al cliente che non vi era la copertura da parte della CAP, (…), inoltre avevo riferito al cliente della citazione (pervenutami quello stesso giorno) da parte del Ministero pubblico per il verbale di interrogatorio inizialmente previsto per il 3 aprile 2013; durante il colloquio il cliente aveva riferito di non poter presenziare in quanto assente per l’estero (…). Insomma, vari gli argomenti trattati e tutti connessi con la procedura penale in corso (…)” (reclamo 6/10.6.2014, p. 4).

 

5.4.

Anche le prestazioni esposte per “ricerca giuridica” (30.4.2013) e “ricerca dottrinale esame incarto” (16.5.2013), per totali 3 ore e 30 minuti, sarebbero da ridurre ad 1 ora giusta la Corte delle assise correzionali: “(…) La fattispecie fattuale e giuridica essendo estremamente chiara a fronte di un eccesso di velocità non giustifica il dispendio orario esposto. Si rileva, peraltro, che gli atti istruttori (già noti alla difesa avendovi partecipato) erano costituiti da una ventina di pagine, ivi compresa la documentazione fotografica. Il tempo ritenuto di 1 ora è dunque sufficiente sia per la (ri)lettura del dossier, sia per una verifica dei presupposti d’applicazione delle norme applicabili (…)” (consid. 17 a. 4 della sentenza 28.3.2014, inc. TPC __________).

 

Tale conclusione può essere (in parte) condivisa da questa Corte: il dispendio orario di 3 ore e 30 minuti appare in effetti, vista la fattispecie e l’esigua “mole” dell’incarto, eccessivo. Vanno pertanto riconosciute 2 ore per lo studio dell’incarto e la relativa ricerca giuridica.

 

5.5.

La Corte delle assise correzionali ha inoltre ridotto da 10 minuti (come esposto) a 5 minuti il tempo impiegato per “esame incarto e lettera a PP” del 13.5.2013, “lettera a cliente” del 14.5.2013 e “email da cliente” del 14.5.2013: “(…) Non può inoltre essere ammessa la sistematica indicazione di 10 minuti (…) per ogni prestazione, prescindendo quindi dal reale ed effettivo tempo impiegato (…)” (consid. 17 a. 5 della sentenza 28.3.2014, inc. TPC __________).

 

                                         Tuttavia non si può neppure operare, come fa la Corte di merito, una sistematica riduzione delle prestazioni: i 10 minuti fatturati per ogni scritto sono comprensivi del tempo necessario per la rilettura, le eventuali aggiunte e le modifiche. Dispendio che sembra proporzionato alla fattispecie.

 

                                          5.6.

                                         La stessa conclusione è da ritenere per quanto concerne la prestazione del 17.5.2013 “varie tel con SG __________” per complessivi 10 minuti, anch’essa stralciata dalla Corte di merito.

 

                                        La reclamante ha affermato che il colloquio telefonico con la segretaria giudiziaria concerneva “(…) la possibilità di applicare, alla fattispecie, la decisione della Conferenza delle Autorità inquirenti svizzere (CAIS) del 22 febbraio 2013 in base alla quale non si rientrava nella casistica di pirata della strada allorquando non si eccedeva in autostrada (…) il limite di velocità di almeno 80 km/h. Sussumendo il caso di PI 2 alla tabella della CAIS, questi avrebbe dovuto eventualmente essere punito ad al massimo 120 giorni di pena pecuniaria. Questo il tenore del colloquio intervenuto con la SG __________ (…)” (reclamo 6/10.6.2014, p. 6). Tale prestazione va dunque ammessa.

 

5.7.

                                         La nota professionale 23.5.2013 dell’avv. RE 1 è riconosciuta per 11 ore e 45 minuti circa. L’onorario complessivo ammonta pertanto a CHF 2'249.60. A questo importo vanno aggiunte le spese di CHF 224.96.

 

                                         L’IVA esposta dall’avv. RE 1 non può, per contro, essere riconosciuta. In effetti secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte (sentenza TF 6B_638/2012 del 10.12.2012), nel caso di un avvocato nominato quale difensore d’ufficio e dipendente di uno studio legale, la posta relativa all’IVA non era stata presa in considerazione, siccome non soggetto lui stesso a tale imposta. In particolare il Tribunale federale ha stabilito come, per il caso di un avvocato designato quale difensore d’ufficio, lo stesso eserciti un’attività indipendente con l’assunzione di detto ruolo, anche se lo stesso risulta essere salariato dallo studio legale presso il quale lavora. Le prestazioni da lui fornite in qualità di difensore d’ufficio non possono essere imputate al datore di lavoro dal punto di vista dell’IVA.

                                         Ne consegue che le prestazioni effettuate dalla reclamante sono state svolte in maniera indipendente. Non essendo lei stessa soggetta a IVA, l’importo relativo a tale imposta non può essere riconosciuto (cfr. sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014; sentenza TF 6B_638/2012 del 10.12.2012, consid. 3.7.).

 

                                         La retribuzione spettante all’avv. RE 1 in merito alla sua nota professionale 23.5.2013 ammonta a CHF 2'475.-- .

 

 

6.Nota professionale dell’avv. RE 1 di data 12.3.2014 concernente le prestazioni dal 27.5.2013 al 12.3.2014

 

6.1.

La Corte delle assise correzionali ha nuovamente ridotto da 10 minuti (come esposto) a 5 minuti il tempo impiegato per le prestazioni dell’ 8.7.2013 e del 3.9.2013 per “lettera a cliente”. Tuttavia, come già sopra indicato, non si può operare una riduzione sistematica per ogni lettera.

 

6.2.

Anche per quanto concerne la prestazione dell’avv. RE 1 del 3.9.2013 per “tel da cliente, esame incarto, tel a TPC e lettera a TPC” per complessivi 30 minuti, la riduzione effettuata dalla Corte delle assise correzionali di 15 minuti non può essere ammessa: 30 minuti per effettuare due telefonate, scrivere una lettera e guardare velocemente l’incarto sembrano adeguati.

 

6.3.

L’autorità di merito ha inoltre stralciato la prestazione del 10.3.2014 per “esame doc. da TPC” di 5 minuti “(…) ritenuto che si trattava verosimilmente dei doc. TPC 6 e 8, ovvero della citazione al dibattimento, già comunque anticipata telefonicamente il 27.02.2014 (…) e del breve scritto della Sezione della circolazione (…)” (consid. 17 b. 3 della sentenza 28.3.2014, inc. TPC __________). Tuttavia tali scritti dovevano essere almeno letti dal patrocinatore di PI 2 e il tempo esposto in merito (di soli 5 minuti) è proporzionato.

 

6.4.

Giusta la Corte delle assise correzionali sarebbe inoltre ingiustificata “(…) la posta dell’11.03.2014 per ‘esame incarto e ricerca giurisprudenziale’ della durata di 40 minuti [recte 30 minuti] (…). Non essendovi stati nuovi atti istruttori rispetto a quanto già precedentemente agli atti, non si comprende perché l’incarto avrebbe dovuto essere nuovamente esaminato (…)” (consid. 17 b. 4 della sentenza 28.3.2014, inc. TPC __________). A mente della reclamante essa “(…) ha ritenuto di effettuare una ricerca in ambito giurisprudenziale estesa ai vari Cantoni per verificare se nel frattempo, a distanza di oltre I anno dall’introduzione della novella legislativa, erano state rese sentenze in merito alla problematica del pirata della strada. Si tratta di una verifica doverosa per una conduzione diligente del mandato (…)” (reclamo 6/10.6.2014, p. 8).

 

                                         Ora, nel caso concreto, non si può concordare con la Corte circa l’inutilità della ricerca giuridica e giurisprudenziale effettuata dall’avv. RE 1. Quest’ultima ha in effetti diligentemente verificato se fossero state emesse nuove sentenze utili al caso di PI 2 in merito alla nuova problematica concernente i pirati della strada. Non si deve peraltro dimenticare che la stessa Corte delle assise correzionali ha condannato l’imputato (al termine di una sentenza di ben 33 pagine) alla pena di 13 mesi di detenzione (sospesi): pena di non poco conto.

 

                                         6.5

                                         La nota professionale del 12.3.2014 dell’avv. RE 1 è pertanto riconosciuta per complessivi CHF 561.-- (dedotta l’IVA).

 

 

7.Nota professionale dell’avv. RE 1 di data 28.3.2014 concernente le prestazioni dal 17.3.2014 al 27.3.2014

 

7.1.

                                         La Corte delle assise correzionali ha dapprima stralciato le prestazioni dell’avv. RE 1 per il “sopralluogo autostrada __________ __________ __________” del 27.3.2013, a suo dire del tutto sprovvisto di rilevanza: ”(…) neppure si comprende quale conseguenza la difesa avrebbe preteso di trarre dal fatto che oggi, ad oltre 1 anno dai fatti, il limite di velocità è diverso da quello che è stato imputato al PI 2. Tale sopralluogo avrebbe avuto un senso, se del caso, immediatamente a ridosso dei fatti e ciò nell’ipotesi (…) in cui l’imputato avesse sostenuto di aver visto il cartello indicante il limite di 100 km/h. Tale posta deve essere integralmente stralciata (…)” (consid. 17 c. 1 della sentenza 28.3.2014, inc. TPC __________).

                                        Per contro, a dire della reclamante, “(…) le conseguenze che la difesa riteneva di trarre dal filmato del sopralluogo effettuato sono lapalissiane, anche a fronte del fatto che la documentazione fotografica agli atti raffigurava unicamente il cartello iniziale ed il cartello finale indicanti il limite di 80 km/h ma non il cartello centrale dopo il quale è stata rilevata la velocità di PI 2 (…). In proposito si ribadisce che la Pubblica accusa solo in sede di dibattimento ha presentato un rapporto di complemento da parte della Polizia nel quale si attesta la presenza sull’autostrada anche del cartello centrale. Ne consegue che se addirittura la Procuratrice pubblica ha ritenuto di far allestire il giorno prima del dibattimento un complemento di rapporto inerente il cartello centrale dopo il quale è stata rilevata la velocità di PI 2 (…) diviene lecito domandarsi perché mai alla difesa non debba essere riconosciuto il tempo impiegato per il sopralluogo che serviva a contestare le risultanze istruttorie. Siffatta prestazione, (…), risultava pertanto oltremodo necessaria per un corretto espletamento del mandato ed il tempo esposto congruo, da qui la richiesta di ammetterla integralmente (…)” (reclamo 6/10.6.2014, p. 9).

 

La tesi della reclamante deve essere condivisa. Il procuratore pubblico ha infatti anch’esso, ad oltre un anno dai fatti, fatto allestire un rapporto di complemento dalla Polizia cantonale, datato 27.3.2014. Pertanto anche il sopralluogo di stessa data dell’avv. RE 1 aveva motivo di essere, dovendo contestare le risultanze istruttorie emerse dal sopraindicato rapporto. L’onorario di 1 ora e 15 minuti deve essere dunque riconosciuto.

 

7.2.

L’autorità di merito ha inoltre “massicciamente” ridotto le prestazioni della reclamante inerenti la preparazione dell’arringa di complessive 5 ore e 15 minuti. La Corte delle assise correzionali ha infatti riconosciuto all’avv. RE 1 unicamente 30 minuti per “inizio stesura arringa” del 17.3.2014, “continuazione stesura arringa” del 25.3.2014 e “ultimazione arringa” del 27.3.2014.

 

La reclamante ha contestato tali conclusioni affermando di aver consultato per la stesura dell’arringa diversi articoli dottrinali inerenti il nuovo art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr. Ha inoltre sottolineato che “(…) talmente la ‘fattispecie di fatto e di diritto era estremamente chiara’ che il Giudice A. Pagnamenta ha impiegato ben 33 pagine per motivare la propria decisione. A mente del Giudice Pagnamenta, 30 minuti sono sufficienti per un avvocato penalista diligente per scrivere l’arringa. Orbene, l’arringa della scrivente consta di 15 pagine. Seguendo il ragionamento del Giudice (…), per scrivere circa 30/35 pagine il tempo impiegato dovrebbe essere – abbondando – di circa 1.15h/1.30h. In casu, la sentenza del Giudice (…) è di 33 pagine: ciò significa che il Giudice (…) avrebbe dovuto impiegare al massimo 90 minuti per la redazione della stessa. Ma è credibile? Perché adottare due pesi e due misure? (…)” (reclamo 6/10.6.2014, p. 10).

 

A giusta ragione l’avv. RE 1 contesta la riduzione effettuata dalla Corte delle assise correzionali in merito alla preparazione della sua arringa. Riconoscere unicamente 30 minuti per la preparazione e la redazione della stessa è del tutto inopportuno; le critiche mosse dalla reclamante sono condivise da questa Corte. Tuttavia il tempo esposto di 5 ore e 15 minuti appare oggettivamente eccessivo e deve essere ridotto a 3 ore.

 

7.3.

La Corte delle assise correzionali ha inoltre ridotto i colloqui avuti tra l’avv. RE 1 e il suo cliente PI 2 esposti in 55 minuti (24.3.2014 “tel da cliente” e 28.3.2014 “colloqui con cliente prima del processo”).

 

Questa Corte ritiene di dover riconoscere unicamente la prestazione del 28.3.2014 inerente il colloquio fra avvocato e patrocinato prima del processo avvenuto lo stesso giorno. La prestazione del 24.3.2014 può essere stralciata considerati peraltro tutti gli altri colloqui (di persona ed al telefono) con il cliente, esposti e riconosciuti nelle note precedenti.

 

7.4.

Le spese telefoniche e quelle “di viaggio”, stralciate dalla Corte di merito, non vengono anche in questa sede riconosciute, non essendovi in merito nel reclamo alcuna spiegazione.

 

7.5.

La reclamante ha inoltre aggiunto alla sua nota d’onorario 28.3.2014 l’importo di “(…) CHF 450.-- (più IVA) inerenti l’onorario per il dibattimento (circa 2 ore), il colloquio con il cliente dopo il dibattimento (di 15 minuti) ed il tempo di trasferta (di 15 minuti)” (reclamo 7/8.4.2014, p. 3).

 

 

 

 

                                         7.6.

                                         La nota professionale 28.3.2014 dell’avv. RE 1 è dunque riconosciuta per complessivi CHF 1'335.-- (pari a 7 ore e 25 minuti).

 

 

8.All’avv. RE 1, a titolo di retribuzione quale difensore d’ufficio di PI 2, è dovuto l’importo complessivo di CHF 4'371.--.

 

 

9.Il gravame è parzialmente accolto. La tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, parzialmente a carico della reclamante, in parte soccombente, sono compensate con le ripetibili di CHF 500.-- a favore della stessa reclamante, che è risultata vincente nella causa solo parzialmente.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG, il Rtar ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è parzialmente accolto.

 

                                    §   Il dispositivo 4. della sentenza 28.3.2014 emanata dalla Corte delle assise correzionali di __________ è riformato come segue:

 

                                         “Le note professionali 23.05.2013, 12.03.2014 e 28.03.2014 dell’avv. RE 1 sono approvate per fr. 4'371.--, comprensive di onorario e spese.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, parzialmente a carico della reclamante, sono compensate con le ripetibili a suo favore.

 

 

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-        

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera