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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 15/16.04.2014 presentata da
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IS 1 patr. da: PR 1 |
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tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di una sentenza (passata in giudicato); |
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il 23.01.2014 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Rosa Item, ha emanato una sentenza di condanna a carico, tra l’altro, di PI 2 (inc. TPC __________).
Nella sua decisione il presidente ha in particolare ordinato la confisca degli oggetti elencati nell’atto di accusa (eccetto un telefono cellulare e due schede telefoniche), tra cui "__________", sequestrata a PI 2 (ACC __________, p. 3).
La predetta decisione è regolarmente passata in giudicato.
2. Con la presente istanza il patrocinatore del qui istante postula la trasmissione della summenzionata sentenza.
A sostegno della sua richiesta precisa che il 29.07.2013 il suo assistito IS 1 avrebbe stipulato un contratto di locazione tra la sua società, la __________, con sede a __________, e PI 2 avente quale oggetto l’autovettura __________, targa __________, __________. Chiede pertanto la trasmissione della sentenza in questione allo scopo di fornire maggiori ragguagli al suo cliente riguardo al sequestro della sua autovettura e per valutare i passi legali da intraprendere.
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Ora, nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato dapprima nell’ACC __________ emanato dall’allora procuratore pubblico Amos Pagnamenta e poi nella sentenza 23.01.2014 emanata, tra l’altro, a carico di PI 2, il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha ordinato, tra le altre cose, la confisca dell’autovettura "(…) __________ " (ACC __________, p. 3 e sentenza 23.01.2014, p. 7, dispositivo no. 5, inc. TPC __________). Sembra dunque che la vettura confiscata corrisponda a quella di cui al contratto apparentemente stipulato tra __________ (rappresentata dal qui istante) e __________.
Di conseguenza in casu appare, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG di IS 1 che prevale sugli interessi personali delle persone coinvolte nel procedimento penale sfociato nella sentenza 23.01.2014 (inc. TPC __________).
In siffatte circostanze, l’ACC __________ e la sentenza 23.01.2014 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________) vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione.
5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera