Incarto n.
60.2014.161

 

Lugano

6 maggio 2014/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 24/28.04.2014 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare l’incarto penale NLP __________ nel frattempo archiviato;

 

 

premesso che la richiesta datata 24.04.2014 è stata spedita, via fax, al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Raffaella Rigamonti – l’ha trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 25/28.04.2014, comunicando che nulla osta all’accesso agli atti da parte dell’imputato;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che il 21/22.01.2013 __________ (socio e gerente con diritto di firma individuale della __________, con sede a __________, nonché direttore con diritto di firma individuale della __________, con sede a __________) e __________ (socio e direttore con diritto di firma individuale della __________ e AU con diritto di firma individuale della __________) hanno presentato un esposto penale nei confronti, tra l’altro, di __________ per le ipotesi di reato di "calunnia – millantato credito" in relazione ad alcuni problemi sorti riguardo all’acquisto di gru edili da parte delle predette società presso la IS 1, con sede a __________, di cui __________ è AU (AI 1 – inc. NLP 260/2013);

 

 

                                         che l’esposto penale è sfociato il 25.01.2013 nel decreto di non luogo a procedere emanato dal procuratore pubblico, tra l’altro, nei confronti di __________ "(…) considerato l’immediato ritiro della denuncia" (NLP __________);

 

 

                                         che il summenzionato decreto non è stato impugnato presso questa Corte: il medesimo è dunque passato in giudicato;

 

 

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 comunica che la IS 1, di cui è AU/titolare __________, le ha conferito il mandato di tutelare i suoi interessi nell’ambito di diverse procedure pendenti che la vede opposta alle società __________ e __________;

 

 

                                         che il legale, essendo venuto a conoscenza del summenzionato procedimento penale, chiede di poter esaminarne l’incarto ai fini delle sue incombenze;

 

 

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

 

 

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato, essendo __________ stato parte al medesimo;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di denunciato/querelato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

 

 

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di __________ (rispettivamente del suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, dell’incarto NLP __________ e del relativo decreto di non luogo a procedere, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che il summenzionato decreto è stato, tra l’altro, intimato soltanto ai denuncianti/querelanti (NLP __________);

 

 

                                         che di conseguenza gli atti istruttori dell’incarto NLP __________ (AI 1 – AI 6), il verbale del procedimento datato 25.04.2014 e il NLP __________ vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore di Giuseppe Tornello (rispettivamente della IS 1) unitamente alla presente decisione;

 

 

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo __________ già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera