Incarto n.
60.2014.16

 

Lugano

28 gennaio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 7/15.01.2014 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto MP __________, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria della causa civile ordinaria di cui all’incarto __________;

 

 

premesso che la richiesta datata 7.01.2014 è giunta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 14/15.01.2014, senza formulare osservazioni in merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito della denuncia sporta il 12/13.09.2012 da PI 2, per il tramite del suo patrocinatore avv. __________, a carico di PI 3 per l’ipotesi di reato di tentata truffa avendo fatto valere una pretesa nei confronti del denunciante della somma di CHF 171'000.-- oltre interessi, facendo spiccare un precetto esecutivo precisando quanto segue: "Rimborso della somma complessiva pagata dal creditore ingiustamente a favore di __________, __________, __________ e riconosciuto ufficialmente figlio naturale del debitore, suo padre biologico (ndr. PI 2)", il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale, mediante l’apertura dell’istruzione e il conferimento di un mandato alla polizia per le necessarie indagini (inc. MP __________).

 

                                         Il 5.11.2013 il procuratore generale ha decretato l’abbandono del summenzionato procedimento penale (ABB __________) ["(…). Nella fattispecie in esame, non si ravvede in che modo PI 3 avrebbe ingannato, o tentato di ingannare, con astuzia PI 2 facendo valere nei suoi confronti un credito ch’egli considera legittimo poiché fondato su degli obblighi di mantenimento che PI 3 sostiene fossero di spettanza di PI 2 in quanto padre biologico di __________. (…). La semplice pretesa di un credito nei confronti di una persona non costituisce di per sé una truffa ai sensi dell’art. 146 CP. Inoltre, quand’anche fosse vero che PI 3 sapesse di non essere il padre biologico di __________ già negli anni ’90, il fatto che questi ne abbia provveduto al mantenimento salvo poi reclamare un credito nei confronti di PI 2 non adempie gli elementi costitutivi oggettivi del suddetto reato" (decreto di abbandono 5.11.2013, p. 2, ABB __________).

 

                                         Avverso il citato decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP: il medesimo è dunque passato in giudicato.

 

 

                                   2.   Con scritto 7/15.01.2014 – a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1 postula la trasmissione del summenzionato incarto penale, nel frattempo archiviato, essendo stato richiamato con il consenso del pretore e delle parti ai fini dell’istruttoria della causa civile ordinaria di cui all’incarto __________ promossa con petizione 28.11.2012 da PI 3 (patr. da: avv. __________, __________) contro PI 2 (patr. da: avv. __________, __________).

                                         Il pretore ha in particolare precisato che "(…) il procedimento penale oggetto del richiamo di cui trattasi appare palesemente di potenziale rilevanza ai fini dell’esito di questa causa, avendo infatti la stessa quale ragione soggiacente. (…). Che poi il procedimento sia stato abbandonato poco importa, poiché ciò che qui interessa è il contenuto di quel fascicolo penale, più che il suo esito" (istanza 7/15.01.2014, p. 1, doc. CRP 1.a).

 

                                         Alla predetta istanza è stata allegata copia dello scritto 7.11.2013 dell’avv. __________, il quale ha in particolare evidenziato che la richiesta di pagamento dell’importo di CHF 171'000.-- oltre interessi da parte di PI 3 nei confronti di PI 2 è anche oggetto della vertenza civile di cui all’incarto __________ e che i due testi sentiti dinanzi alla polizia e le eventuali altre prove raccolte in ambito penale potrebbero essere utili in sede civile per dimostrare l’infondatezza delle pretese fatte valere dall’attore (copia scritto 7.11.2013 annessa all’istanza 7/15.01.2014, p. 1, doc. CRP 1.a).

 

 

                                   3.   Come esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha presentato osservazioni in merito alla presente richiesta.

 

 

                                   4.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

                                         Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         (i)  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         (ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

 

 

                                   5.   Nella fattispecie in esame – stante il contenuto dell’incarto penale richiamato e le motivazioni addotte nella presente richiesta – appare data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nell’ABB __________ del 5.11.2013 (passato in giudicato).

 

                                         Emerge, in effetti, che le parti coinvolte in entrambi i procedimenti sono le stesse: PI 3, attore nell’ambito del procedimento civile, era imputato in quello penale, mentre PI 2, convenuto nell’ambito del procedimento civile, aveva assunto la veste di denunciante nel procedimento penale.

                                         Inoltre alla base di ambedue i procedimenti vi è il medesimo complesso dei fatti, ovverossia la pretesa di CHF 171'000.-- oltre interessi fatta valere da PI 3 nei confronti di PI 2 a titolo di spese di mantenimento per __________: giova al riguardo rilevare che nel 1992 PI 3 lo ha riconosciuto come figlio, ma a seguito dell’azione di disconoscimento di paternità nei confronti di quest’ultimo e l’azione di accertamento di paternità nei confronti di PI 2 (entrambe inoltrate da __________), è però emerso che PI 2 è il padre biologico.

 

                                         Ciò posto, alcuni atti del procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ sfociato nell’ABB __________, in particolare il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 9.10.2013 (AI 5), in cui sono contenuti i verbali d’interrogatorio di PI 3, di un testimone e di una persona informata sui fatti (la madre di __________), potrebbero, in effetti, essere potenzialmente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. È quindi, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

 

                                         Di conseguenza l’incarto penale MP __________ viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso.

 

 

                                   6.   La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera