|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 28.02./19.05.2014 presentata dalla
|
|
IS 1 |
|
|
tendente ad ottenere la trasmissione di tutti gli incarti penali, nel frattempo archiviati, che traggono le loro origini dagli esposti penali presentati da __________ nei confronti di __________ e __________, ai fini dell’istruttoria della causa civile ordinaria appellabile di cui all’incarto __________; |
premesso che la richiesta datata 28.02.2014 è giunta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Gianini – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 19.05.2014, unitamente a due incarti penali nel frattempo archiviati, comunicando parimenti che non si oppone all’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
In data 9.10.2000 la (allora) __________, __________, ed uno dei suoi titolari __________, per il tramite del loro patrocinatore avv. __________, hanno sporto querela penale contro ignoti per l’ipotesi di reato di calunnia (art. 174 CP) in relazione ad una segnalazione anonima pervenuta all’Ufficio cantonale degli stranieri inerente a presunte irregolarità da parte della società querelante nell’ambito dell’ottenimento del permesso di lavoro di un cittadino __________, costituendosi parimenti parti civili.
Dopo aver preso atto del nominativo dell’estensore della lettera __________), __________ lo ha querelato per l’ipotesi di reato di calunnia, chiedendo di valutare anche l’ipotesi di reato di denuncia mendace.
Esperite le indagini preliminari mediante in particolare l’assunzione della lettera datata 17.05.2000 inviata da __________ all’Ufficio degli stranieri e l’allestimento del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 23.02.2002, con decisione 3.05.2004 l’allora procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha decretato il non luogo a procedere (non motivato) in ordine alla suddetta denuncia/querela (NLP __________). Dopo la richiesta 14.05.2004 da parte di __________ di ottenerne la motivazione scritta, con decisione 25.05.2004 il magistrato inquirente ha evidenziato che, per quanto concerne i reati contro l’onore, l’azione penale sarebbe prescritta. Circa l’ipotesi di reato di denuncia mendace dalle informazioni preliminari non sarebbero emersi sufficienti elementi per ritenere che __________ abbia agito ai sensi dell’art. 303 CP (NLP __________ – inc. MP __________). Il predetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato.
1.2.
Il 27.09.2001 __________ e la (allora) __________, __________, sempre per il tramite del loro patrocinatore, hanno sporto un'altra querela penale nei confronti di ignoti per l’ipotesi di reato di calunnia in relazione ad una verifica fiscale della __________ da parte delle autorità cantonali competenti, la cui ispezione sarebbe scaturita da una segnalazione di una persona che avrebbe riferito di fatturazioni in nero e strani movimenti messi in atto allo scopo di eludere il fisco, ciò che però non corrisponderebbe al vero (AI 1 – inc. MP __________).
Esperite le indagini preliminari mediante in particolare l’assunzione agli atti di un estratto dell’incarto dell’ispettorato fiscale inerente alla __________, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 23.02.2002 e del NLP __________ (emanato dall’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer nei confronti di __________ e __________ a seguito delle indagini preliminari avviate d’ufficio dal Ministero pubblico per titolo di truffa e falsità in documenti), con decisione 3.05.2004 l’allora procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha decretato il non luogo a procedere (non motivato) nei confronti di ignoti identificati in __________ e __________ (che è stato alle dipendenze della __________) in ordine alla querela 27.09.2001 (NLP __________ – inc. MP __________). A seguito della richiesta 14.05.2004 da parte di __________ di ottenere la motivazione del decreto, con decisione 25.05.2004 il magistrato inquirente ha evidenziato che per il reato di calunnia ai sensi dell’art. 178 CP in vigore fino al 30.09.2002, l’azione penale si prescriveva in due anni rispettivamente in quattro anni (art. 72 CP in vigore fino al 30.09.2002): trattandosi di fatti avvenuti il __________ è intervenuta la prescrizione assoluta (NLP __________ – inc. MP __________). Il citato decreto è pure regolarmente passato in giudicato, non essendo stata inoltrata un’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI alla (allora) Camera dei ricorsi penali.
2. Con la presente richiesta, trasmessa, per competenza, a questa Corte e denominata "Ordinanza", il pretore della IS 1, nell’ambito della causa a procedura ordinaria appellabile di cui all’incarto __________ promossa il 20.07.2009 da __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________) contro PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, Bellinzona), ha ordinato l’intimazione al Ministero pubblico dell’istanza 27.02.2014 presentata dalla parte convenuta (alla citata Pretura) riguardante il richiamo di incarti penali relativi alle querele a suo tempo inoltrate dall’attore a carico di __________ e __________, per evasione. La parte attrice non si è opposta al richiamo (istanza 28.02./19.05.2014, doc. CRP 1.a).
L’avv. PR 1 nell’istanza 27.02.2014 (allegata all’Ordinanza datata 28.02.2014) ha in particolare esposto che al centro della controversia vi sarebbero i danni cagionati (quali?) al suo assistito dalle reiterate denunce di __________: il danno materiale e il torto morale subiti (entità?) potrebbero essere facilmente comprovati dal contenuto dei relativi incarti penali richiamati (doc. CRP 1.b).
3. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha comunicato che non si oppone a quanto richiesto nella menzionata ordinanza.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nella fattispecie in esame – stante il contenuto degli incarti penali richiamati e le motivazioni poste alla base del loro richiamo – appare data una stretta connessione tra il procedimento civile pendente presso la Pretura istante (__________) e i due procedimenti penali nel frattempo archiviati (inc. MP __________ e inc. MP __________).
Le parti coinvolte in entrambe le sedi sono in sostanza le stesse: __________, attore nel procedimento civile, aveva assunto il ruolo di denunciante/querelante ai sensi del CPP TI nell’ambito dei procedimenti penali di cui agli incarti MP __________ (sfociato nel NLP __________) e MP __________ (sfociato nel NLP __________) richiamati in sede civile (nel frattempo archiviati). __________, dal canto suo, convenuto in ambito civile, aveva assunto la veste di denunciato/querelato ai sensi del CPP TI in entrambi i procedimenti penali.
Per questi motivi, gli atti istruttori degli incarti penali richiamati potrebbero assumere una loro rilevanza ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. In casu è dunque adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza gli incarti penali richiamati vengono trasmessi, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirli direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso.
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Questa Corte segnala la necessità di formulazione di una motivazione più dettagliata e completa da parte dei giudici civili nelle future richieste in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, come esatto dalla costante giurisprudenza di questa Corte: non è conforme alla predetta disposizione emanare un’ordinanza mediante la quale viene intimata un’istanza inerente al richiamo di incarti penali conclusi (archiviati) al Ministero pubblico per evasione diretta. Inoltre occorre precisare esattamente le parti e l’oggetto del contendere civile (non potendo questa Corte, per evidenti motivi, conoscerne il contenuto) e il suo legame di pertinenza con l’incarto penale richiamato (cfr., al proposito, considerando 4. della presente decisione).
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera