Incarto n.
60.2014.187

 

Lugano

21 luglio 2014/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 23/26.05.2014 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale MP __________, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;

 

 

richiamate le osservazioni 18.06.2014 del procuratore pubblico Andrea Gianini, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

 

rilevato che __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   In data 24/25.08.2004 il Consiglio di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario ha presentato al Ministero pubblico un esposto penale riguardante la persona di __________, cittadino __________, per presunti illeciti nella sua attività finanziaria con riferimento in particolare alla gestione di averi patrimoniali di pertinenza di __________, la quale a sua volta aveva presentato una segnalazione al predetto Consiglio (raccoglitore arancione AI 3.1).

 

                                         Il Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale a carico di __________ per varie ipotesi di reato (inc. MP __________), sfociato, da un lato, nel decreto di non luogo a procedere 26.05.2008 emanato dall’allora magistrato inquirente Giuseppe Muschietti in ordine alla denuncia 26.05.2008 presentata da __________ nei confronti di __________ (NLP __________) e, dall’altro lato, nel decreto di abbandono 28.12.2012 emanato dal procuratore pubblico Andrea Gianini, subentrato nell’inchiesta in sostituzione del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, sempre nei confronti di __________ (ABB __________).

 

                                         Entrambi i decreti sono regolarmente passati in giudicato, non essendo stati impugnati.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza la IS 1 chiede la trasmissione del surriferito incarto penale ai fini dell’istruttoria della causa civile pendente di cui all’incarto __________.

 

                                         A sostegno della sua richiesta ha prodotto uno scritto datato 20.05.2014 allestito dall’avv. __________ da cui emerge che il procedimento civile è stato promosso da __________ contro __________, facendo valere una pretesa a titolo di risarcimento pari a CHF 133'000.--, oltre interessi e spese, alla quale la parte convenuta si è opposta.

                                         A mente della parte attrice, essa avrebbe affidato la somma di circa CHF 165'000.-- alla __________, gestita da __________, mediante la sottoscrizione di un contratto di mandato di gestione. Il denaro sarebbe poi stato depositato su un conto acceso presso la __________ intestato a __________, rubrica "__________". Nei confronti di __________, che avrebbe gestito il denaro di __________ con risultati però deludenti, è stato poi aperto un procedimento penale (inc. MP __________), avendo agito tramite la __________ senza disporre della patente di fiduciario finanziario. __________ domanda alla __________, che mai si sarebbe occupata della gestione del deposito, di restituirle il capitale di partenza che aveva conferito a __________, deducendo l’importo di CHF 50'000.-- che la stessa __________ ha ricevuto da __________ nell’ambito del procedimento penale in questione. __________, che non ha mai avuto accesso all’incarto penale richiamato, vorrebbe conoscere nel dettaglio le valutazioni attuate dal Ministero pubblico riguardo all’agire di __________ rispettivamente dei dipendenti dell’istituto bancario, nonché i termini alla base dell’accordo pattuito tra le parti e sapere se il procedimento penale sia sfociato in un NLP o in un ABB. Vi sarebbe inoltre la necessità di dimostrare che la parte convenuta ha versato il saldo del conto "__________" all’amministratrice formale di __________ nel __________ su precisa autorizzazione da parte dell’allora procuratore pubblico (cfr. doc. CRP 1.a).

 

 

                                   3.   Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta. Gabriele Querci, interpellato tramite il suo patrocinatore, non ha presentato osservazioni in merito alla presente istanza.

 

 

                                   4.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

                                         Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         (i)  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         (ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

 

 

                                   5.   Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e il contenuto dell’incarto penale richiamato – appare data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il summenzionato procedimento penale nel frattempo archiviato.

 

                                         Alla base di entrambi vi è in particolare la gestione di averi patrimoniali di pertinenza di __________ (denunciante rispettivamente accusatrice privata nel procedimento penale di cui all’incarto penale richiamato sfociato nel NLP __________ e nell’ABB __________ e parte attrice nel procedimento civile pendente presso la Pretura qui istante), la quale nel mese di maggio 2000, su consiglio di __________ (denunciato rispettivamente imputato nel procedimento penale di cui all’incarto penale richiamato) ha trasferito l’importo di CHF 165'000.-- da un istituto bancario alla __________ (parte convenuta nell’ambito del procedimento civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura qui istante) su un conto intestato a __________ (rubrica "__________"), con sede a __________, conferendo un mandato di gestione alla predetta società (di cui __________ era direttore), subendo tuttavia delle perdite.

                                        

                                         Ne discende che alcuni atti istruttori dell’incarto penale richiamato potrebbero essere, in effetti, utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. Di conseguenza si può, di principio, riconoscere un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG, che viene subordinato nondimeno alle seguenti condizioni:

 

                                         dopo il passaggio in giudicato della presente decisione, l’incarto richiamato (inc. MP __________ composto da 2 scatole) viene trasmesso da questa Corte alla Pretura istante.

                                        

                                         Gli atti istruttori ivi contenuti dovranno dapprima essere esaminati dal pretore e/o dal segretario assessore. Nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela degli interessi privati e della sfera personale delle parti coinvolte e in ossequio al diritto di essere sentito, il pretore e/o il segretario assessore dovrà/dovranno e potrà/potranno estrapolare unicamente gli atti che ritengono utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile.

 

                                         Da questi atti dovranno estrapolare i documenti estranei al procedimento civile rispettivamente eliminare/cancellare le parti/i passaggi/i dati non pertinenti alla vertenza.

 

Questi (e soltanto questi) atti potranno quindi essere consultati dalle parti al procedimento civile, le quali indicheranno al pretore e/o al segretario assessore quali documenti (in fotocopia) vogliono far acquisire agli atti in connessione con la vertenza civile di cui all’incarto __________.

                                        

                                         La Pretura istante ha infine l’obbligo di restituire l’incarto penale in questione direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso.

 

La restrizione vale anche per eventuali autorità giudiziarie di ricorso.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera