Incarto n.
60.2014.191

 

Lugano

4 giugno 2014/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 13.03./27.05.2014 presentata dall’

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia allestito nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________, nel frattempo archiviato;

 

 

premesso che la richiesta datata 13.03.2014 è giunta alla Polizia il 17.03.2014, che l’ha inviata, per approvazione, al Ministero pubblico il 20/22.05.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha a sua volta trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 26/27.05.2014, comunicando il suo nulla osta in merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che a seguito di un intervento da parte della Polizia verificatosi il __________, presso un appartamento ubicato a __________ (Quartiere di __________), in Via __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di un cittadino __________ sfociato nel DA __________ (regolarmente passato in giudicato), emanato il 4.03.2014 dal procuratore pubblico Andrea Pagani;

 

 

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. IS 1, quale proprietario dello stabile ubicato a __________ (Quartiere di __________), in Via __________, chiede la trasmissione, in copia, del rapporto di polizia allestito nell’ambito del predetto procedimento penale;

 

 

                                         che a sostegno della sua richiesta precisa in particolare che il __________ vi è stato un intervento da parte della Polizia cantonale e comunale in uno degli appartamenti dello stabile di sua proprietà dato in locazione a un’inquilina: egli necessiterebbe del rapporto di polizia in questione nell’ambito della procedura di sfratto avviata a suo carico;

 

 

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

 

 

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare l’imputato e la conduttrice, essendo il qui istante stato interrogato in qualità di persona informata sui fatti nell’ambito del procedimento penale in questione, nel frattempo archiviato, e non essendo l’inquilina parte al procedimento;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante altro partecipante al procedimento (quale persona informata sui fatti) giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. d e l’art. 105 cpv. 2 CPP nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

 

 

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza e il contenuto del rapporto di polizia richiesto – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’avv. IS 1 in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del rapporto di segnalazione 16.04.2014, poiché il procedimento penale lo ha interessato personalmente in veste di altro partecipante al procedimento giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. d CPP (in veste di persona informata sui fatti) e l’art. 105 cpv. 2 CPP (secondo cui "le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese nei loro diritti fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi");

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che il contenuto del postulato rapporto di polizia potrebbe, in effetti, essere utile nell’ambito della procedura di sfratto avviata nei confronti dell’inquilina, in quanto l’intervento della Polizia è avvenuto nell’appartamento da lei locato;

 

 

                                         che di conseguenza il rapporto di segnalazione 16.04.2014 viene trasmesso, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;

                                         che va da sé che la documentazione ivi contenuta potrà essere utilizzata soltanto nell’ambito della procedura di sfratto a carico dell’inquilina;

 

 

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo l’avv. IS 1 già stato altro partecipante al procedimento (in veste di persona informata sui fatti) nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________, nel frattempo archiviato.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera