Incarto n.
60.2014.213

 

Lugano

28 luglio 2014/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 13/16.06.2014 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, del referto autoptico inerente a un paziente deceduto;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che l’__________, presso la __________ di __________, è deceduto __________ (__________);

 

 

                                         che lo stesso giorno il procuratore pubblico Andrea Gianini, in nome e per conto del procuratore pubblico Chiara Borelli, ha ordinato l’autopsia sulla salma della vittima e i prelievi tossicologici necessari allo scopo di verificare l’esatta causa del decesso ["essendo il defunto rimasto vittima di reati contro la vita e l’integrità della persona, ritenuta la pendenza di causa tuttora in essere (…)" (mandato peritale autopsia __________, inc. MP __________)];

                                         che il relativo rapporto è stato allestito il __________: il perito è giunto alla conclusione che la causa del decesso debba essere individuata in un evento naturale improvviso (inc. NLP __________);

 

 

                                         che l’incarto penale è stato conseguentemente archiviato (inc. NLP __________);

 

 

                                         che con la presente istanza il dr. med. IS 1, essendo stato medico curante della persona deceduta, chiede di ottenere copia del surriferito referto autoptico, precisando parimenti di necessitarne una copia per dare anche seguito alla richiesta di informazioni da parte dell’Ufficio federale di statistica (doc. CRP 1 e doc. CRP 1.a);

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che in casu – visti i motivi addotti nella presente richiesta – è dato certamente un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG del medico istante, già medico curante della persona deceduta, ad ottenere copia del referto autoptico in questione, considerato inoltre che egli ne necessita una copia per dare informazioni all’Ufficio federale, Servizio dello stato civile, sulla causa del decesso (cfr., al proposito, copia formulario 6.11.2013 annesso all’istanza 13/16.06.2014);

 

 

                                         che la presente richiesta è stata dunque formulata a fini scientifici/professionali/statistici;

 

 

                                         che di conseguenza, il referto autoptico richiesto, viene trasmesso, in copia, al medico istante unitamente alla presente decisione;

 

 

                                         che va da sé che il medico istante è evidentemente tenuto al segreto d’ufficio/professionale;

 

 

                                         che, alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza va quindi accolta;

 

 

                                         che, stante la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera