Incarto n.
60.2014.220

 

Lugano

21 luglio 2014/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 19/25.06.2014 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione degli atti del procedimento penale di cui all’incarto penale DAC __________;

 

 

premesso che la richiesta datata 19.06.2014 è giunta al Ministero pubblico il 23.06.2014, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 24/25.06.2014 unitamente all’incarto DAC __________, senza presentare osservazioni in merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che a seguito della denuncia/querela 11/14.09.2012 sporta dal __________, con sede a __________, per il tramite del suo patrocinatore avv. __________, nei confronti di IS 1 per le ipotesi di reato di truffa e falsità in documenti in relazione ad un acquisto di un’autovettura, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 29.07.2013 mediante il quale il procuratore generale John Noseda ha posto quest’ultimo in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ siccome ritenuto colpevole di truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP "per avere, a __________, nel periodo 12.05.2012 – 18.05.2012, al fine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia il __________ di __________, affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio (…)" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 120 (centoventi) aliquote giornaliere da CHF 100.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 12'000.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 2'400.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando l’accusatore privato al competente foro civile per far valere le sue pretese, e meglio come descritto nel DAC __________;

 

 

                                         che l’8/12.08.2013 l’accusatore privato ha interposto tempestiva opposizione al summenzionato decreto, contestando il rinvio delle pretese di natura civile al competente foro (AI 11);

 

 

                                         che il 28.10.2013 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Rosa Item, ha dichiarato irricevibile la suddetta opposizione, in difetto di legittimazione dell’accusatore privato, confermando contestualmente il contenuto del DAC __________ (decreto 28.10.2013, inc. TPC __________);

 

 

                                         che il DAC __________ è passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte;

 

 

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto di IS 1, la trasmissione degli atti del surriferito procedimento penale, essendo venuto a conoscenza del fatto che in data 29.07.2013 è stato emanato un decreto di accusa a carico del suo assistito;

 

 

                                         che a sostegno della sua richiesta il legale ha prodotto copia di un decreto del 28.05.2013 emanato dall’Oberstaatsanwaltschaft del Canton __________ attestante il fatto che è stato nominato difensore d’ufficio, con effetto dal 28.05.2013, di IS 1 a seguito dell’istanza presentata il 27.05.2013 dal Ministero pubblico __________, in applicazione degli art. 130 lit. b e 132 cpv. 1 lit. a CPP (doc. CRP 1.a);

 

 

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore generale non ha presentato osservazioni in merito alla presente richiesta;

 

 

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare l’accusatore privato del procedimento penale in questione, nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

 

 

 

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (e, di riflesso, del suo difensore d’ufficio, avv. PR 1) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, di tutti gli atti istruttori dell’incarto penale sfociato nel DAC __________, passato in giudicato, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che l’avv. PR 1, essendo stato nominato difensore d’ufficio di IS 1 nell’ambito di un altro procedimento penale aperto a carico di quest’ultimo nel Canton Argovia per titolo di truffa e falsità in documenti (cfr., al proposito, estratto del casellario giudiziale datato 7.06.2013, inc. DAC __________), ha evidentemente un interesse giuridico legittimo a conoscere il contenuto dell’incarto penale in questione sfociato nel DAC __________ (passato in giudicato) che concerne il suo patrocinato;

 

 

                                         che di conseguenza tutti gli atti istruttori dell’incarto DAC __________ vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;

 

 

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera