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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 18.06./3.07.2014 presentata da
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IS 1 IS 2 entrambi patr. da: PR 1 |
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tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza di condanna emanata a loro carico; |
premesso che la richiesta datata 6.05.2014 è stata inviata al Tribunale penale federale il 18.06.2014, cui è giunta il 25.06.2014, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico il 25/26.06.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha a sua volta trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 2/3.07.2014;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il __________ l’allora presidente della Corte delle assise criminali ha (tra l’altro) dichiarato IS 1 e IS 2 autori colpevoli di complicità in assassinio, mancato nei confronti di __________ (__________) e tentato nei confronti di __________ (__________) e __________ (__________), ed ha in particolare condannato il primo alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto ed il periodo di detenzione in __________), all’espulsione dal territorio svizzero per quindici anni, rispettivamente il secondo alla pena di sei anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto ed il periodo di detenzione in __________) all’espulsione dal territorio svizzero per quindici anni, e meglio come descritto nella relativa sentenza (inc. TPC __________);
che il __________ la (allora) Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto, nella misura della loro ammissibilità, i ricorsi presentati da IS 1 rispettivamente da IS 2 (inc. CCRP __________);
che da informazioni assunte da questa Corte, la summenzionata decisione è passata in giudicato il 18.10.2005;
che con la presente istanza – giunta, per competenza, a questa Corte il 3.07.2014 – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto dei suoi assistiti IS 1 e IS 2, la trasmissione, in copia, della sentenza di condanna emanata a loro carico (doc. CRP 1.b);
che, su richiesta 8.07.2014 di questa Corte, l’avv. PR 1, ha prodotto copia della relativa procura (cfr., nel dettaglio, doc. CRP 3 – 7);
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al summenzionato procedimento penale, nel frattempo archiviato, essendo i qui istanti stati parti (in qualità di accusati ai sensi del previgente CPP TI) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stati gli istanti parte (in qualità di accusati ai sensi del previgente CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, essi devono seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – stante il contenuto della procura prodotta in questa sede (cfr., al proposito, in particolare doc. CRP 5 e doc. CRP 7) – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo (del patrocinatore) di IS 1 e di IS 2 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza di condanna __________ (inc. TPC __________) e della sentenza 4.05.2005 della (allora) Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato li ha interessati personalmente in veste di parte;
che di conseguenza la documentazione richiesta viene trasmessa, in copia, al patrocinatore dei qui istanti unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo i qui istanti già stati parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera