Incarto n.
60.2014.257

 

Lugano

1 settembre 2014/spa

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 22/29.07.2014 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione del DA __________ emanato a suo carico (passato in giudicato);

 

 

premesso che la richiesta datata 22.07.2014 è giunta al Ministero pubblico il 23.07.2014, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 29.07.2014, allegando parimenti una copia del DA __________ e il relativo incarto;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che a seguito di una segnalazione, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 18.11.2013 mediante il quale il procuratore pubblico Andrea Gianini ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso) giusta l’art. 117 cpv. 1 LStr "per avere, nel periodo gennaio-marzo 2013 e dal 19.09.2013 al 17.10.2013, a __________, in qualità di datrice di lavoro, impiegato intenzionalmente quale badante __________ (cittadina __________ nata il __________), straniera non autorizzata ad esercitare attività lucrativa in Svizzera, in quanto priva del necessario permesso rilasciato dalla Polizia degli stranieri" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 70.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 2'100.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come ivi descritto (DA __________);

 

 

                                         che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato;

 

 

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza ed evasione diretta, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, del summenzionato decreto di accusa, poiché l’ha smarrito e ne necessiterebbe una copia per prendere posizione in merito ad uno scritto inviatole il 14.07.2014 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (cfr., nel dettaglio, copia scritto 14.07.2014 annesso all’istanza 22/29.07.2014, doc. CRP 1.a);

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

 

 

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

 

 

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del DA __________, passato in giudicato, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che essa necessiterebbe del predetto decreto, da lei nel frattempo smarrito, per prendere posizione in merito allo scritto 14.07.2014 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, il cui contenuto é in connessione con la fattispecie per la quale è stata condannata il 18.11.2013 (doc. CRP 1);

 

 

                                         che di conseguenza il decreto richiesto viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

 

 

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera