Incarto n.
60.2014.26

 

Lugano

2 giugno 2014/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 3/4.2.2014 presentato da

 

 

 

RE 1, ,

 

 

contro

 

 

la tassazione della nota professionale 14.1.2014 inerente al gratuito patrocinio (art. 136 CPP) di PI 1, __________, operata dal procuratore pubblico Nicola Respini il 21.1.2014 nel contesto del procedimento inc. MP __________ a carico di terzi;

 

 

richiamate le osservazioni 11.2.2014 del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame – e 14/17.2.2014 (replica) dell’avv. RE 1 – che si è confermato nelle sue allegazioni –;

 

preso atto che il procuratore pubblico, interpellato il 17.2.2014, non ha duplicato;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

 

in fatto

 

                                   a.   Il 24.5.2013 il magistrato inquirente ha decretato l’apertura dell’istruzione nei confronti di __________ e di __________ – mamma rispettivamente patrigno di PI 1 (__________) e genitori di __________ (__________) – per lesioni semplici, sub. vie di fatto e violazione del dovere di assistenza o educazione.

 

                                         Il procedimento è sfociato nei decreti di accusa 9.12.2013 a carico di entrambi gli imputati (DAC __________ – DA __________).

 

 

                                  b.   Con decreto 6.11.2013 il procuratore pubblico ha posto PI 1 al beneficio del gratuito patrocinio con effetto a partire dal 5.6.2013 (art. 136 cpv. 2 lit. a/b/c CPP). Ha contestualmente designato l’avv. RE 1 (con delega al Mlaw __________) patrocinatore d’ufficio dell’accusatore privato.

 

 

                                   c.   Il 14.1.2014 l’avv. RE 1 ha trasmesso al magistrato inquirente la sua nota professionale di CHF 2’710.35, di cui CHF 2'178.00 di onorario, CHF 346.40 di spese e CHF 185.95 di IVA.

 

 

                                  d.   Con decreto 21.1.2014 il procuratore pubblico ha tassato la nota, riconoscendo CHF 2'508.85, di cui CHF 1'998.00 di onorario, CHF 325.00 di spese (trasferte comprese) e CHF 185.85 di IVA.

 

                                         Ha ritenuto eccessivo il tempo esposto per le trasferte a Lugano l’11.9.2013 e il 24.10.2013 (ridotto di 30 min e di 45 min) e per la preparazione e la lettura dell’incarto il 23.10.2013 (ridotto di 45 min). Ha ammesso le spese in CHF 260.00 (CHF 200.00 per copie).

 

 

                                   e.   Con gravame 3/4.2.2014 l’avv. RE 1 postula che, in accoglimento del reclamo, la nota professionale sia approvata per complessivi CHF 2'637.40, di cui CHF 2'110.50 di onorario, CHF 346.40 di spese (trasferte comprese) e CHF 180.50 di IVA.

 

                                         Delle argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni del magistrato inquirente, si dirà se del caso in seguito.

 

 

 

in diritto

 

                                   1.   Il difensore d’ufficio, in applicazione dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, può presentare reclamo in materia di retribuzione contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Il gravame, inoltrato il 3/4.2.2014 contro il decreto 21.1.2014 del procuratore pubblico con cui ha tassato la nota professionale di data 14.1.2014 dell’avv. RE 1, è tempestivo.

 

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

 

                                         Il legale, designato il 6.11.2013 dal magistrato inquirente patrocinatore d’ufficio di PI 1 in applicazione dell’art. 136 CPP, è pacificamente legittimato a reclamare secondo gli art. 135 cpv. 3 lit. a e 138 cpv. 1 CPP (decisioni TF 6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 1.; 6B_151/2013 del 26.9.2013 consid. 1.).

 

                                         2.2.

                                         Il procuratore pubblico ha tassato la nota professionale con decreto 21.1.2014, indipendente dai suddetti decreti di accusa.

 

                                         L’art. 353 cpv. 1 lit. g CPP prevede nondimeno che nel decreto di accusa siano indicate, anche, le conseguenze in materia di spese e indennità, ovvero – tra l’altro – le spese per la difesa d’ufficio e il gratuito patrocinio (art. 422 cpv. 2 lit. a CPP) [N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 353 CPP n. 9].

 

                                         Procedere con tassazione separata non è dunque corretto.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone – con i quali esiste, dopo la sua nomina, un particolare rapporto giuridico, sulla base del quale il legale ha un credito di diritto pubblico (decisione TF 6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.1.) – in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

 

                                         Al caso concreto è applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008 [art. 4 della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG)].

 

                                         3.2.

                                         Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e, ancora, per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

 

                                         All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP n. 3/6; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP n. 6).

 

                                         L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora [art. 4 cpv. 1 Rtar (tariffa che l’Alta Corte ritiene corretta: decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.; DTF 139 IV 261 consid. 2.2.1.)]. Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.00/ora (art. 4 cpv. 3 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

 

                                         Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (cfr. per es. decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

 

                                         Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Il procuratore pubblico ha approvato la nota professionale dell’avv. RE 1, di complessivi CHF 2’710.35, per la somma di CHF 2'508.85, decurtando, tra l’altro, il tempo esposto per le trasferte a Lugano (11.9.2013: meno 30 min; 24.10.2013: meno 45 min) e, anche, le spese, riducendole a CHF 325.00.

 

                                         4.2.

                                         4.2.1.

                                         Il reclamante rileva che la distanza tra il suo ufficio e gli uffici del Ministero pubblico, sede di Lugano, sarebbe di 29 km, percorribili, in condizioni di traffico normale, in 33 min (www.tcs.ch). Occorrerebbe però aggiungere il tempo necessario per recarsi dall’ufficio all’auto rispettivamente dall’auto agli uffici del Ministero pubblico: sarebbe dunque lecito aggiungere altri 10/20 min per trasferta. In ogni caso il dispendio indicato nella nota professionale sarebbe quello effettivo, che considererebbe anche il maggior tempo dovuto al traffico incontrato in entrata a Lugano.

 

                                         4.2.2.

                                         Questa Corte, nella sua giurisprudenza (decisione 6.5.2014 in re avv. X., inc. 60.2013.455; decisione 5.7.2011 in re avv. Y., inc. 60.2011.204), ha riconosciuto il principio secondo cui, nella tassazione della nota d’onorario per prestazioni riferite a trasferte, si deve considerare la situazione concreta in relazione alla praticabilità delle strade: il tempo di percorrenza delle vie di transito ticinesi dipende infatti molto dalla situazione del traffico, che muta in maniera importante a dipendenza del giorno (feriale o festivo) e del momento della giornata (mattina, pomeriggio o sera).

 

                                        Il procuratore pubblico, nell’esame dei tempi di percorrenza esposti, avrebbe dunque dovuto tenere conto della situazione concreta, valutando la plausibilità della durata delle tratte e non – come effettuato – operando una decurtazione standardizzata.

 

                                         La prassi del Ministero pubblico, secondo la quale per la trasferta Bellinzona-Lugano e ritorno verrebbe riconosciuta un’ora a prescindere dall’effettivo tempo impiegato, non appare condivisibile.

 

                                         La motivazione addotta dal reclamante, riferita al consid. 4.2.1., in relazione ai tempi esposti, che sarebbero quelli effettivamente occorsi per le trasferte dell’11.9.2013 e del 24.10.2013, è sostenibile: il dispendio orario è approvato nel suo complesso.

 

                                         La trasferta dell’11.9.2013 viene perciò ammessa per 90 min per un onorario di CHF 135.00 (CHF 90.00/ora, art. 4 cpv. 3 Rtar) e la trasferta del 24.10.2013 viene approvata per 105 min per un onorario di CHF 157.50 (CHF 90.00/ora, art. 4 cpv. 3 Rtar).

 

                                         4.3.

                                         4.3.1.

                                         Il reclamante, con riferimento alle spese, rileva che il procuratore pubblico le avrebbe accettate soltanto per CHF 60.00 (oltre a CHF 200.00 per fotocopie), in luogo dei postulati CHF 146.40.

 

                                         Avrebbe nondimeno diritto al pagamento delle spese di trasferta, in aggiunta all’importo forfettario del 10% dell’onorario a copertura delle spese di cancelleria. Il magistrato inquirente avrebbe dovuto considerare l’importo di CHF 65.00 per le spese di trasferta e riconoscere un ulteriore importo di quasi CHF 200.00 per le altre spese, per un importo complessivo addirittura superiore a quello di CHF 146.40 indicato nella sua nota professionale.

 

                                         4.3.2.

                                         La nota professionale 14.1.2014 non specifica le spese per ogni singola posizione. Dall’incarto trasmesso dal Ministero pubblico esse si possono tuttavia, almeno parzialmente, ricostruire.

 

                                         Per il calcolo delle spese questa Corte riterrà CHF 5.00 per ogni pagina originale e CHF 2.00 per ogni copia (in analogia a quanto prevedeva l’art. 3 della TOA, oggi non più in vigore):

 

·         scritto 5.6.2013 (AI 28): CHF 15.00;

·         scritto 18.6.2013 (ignoto): CHF 6.00;

·         scritto 21.6.2013 (ignoto): CHF 6.00;

·         scritto 2.10.2013 (AI 67): CHF 12.00;

·         scritto 24.10.2013 (AI 67): CHF 24.00;

·         scritto 29.10.2013 (AI 68): CHF 20.00;

·         scritto 5.11.2013 (AI ?): CHF 16.00;

·         scritto 10.12.2013 (ignoto): CHF 18.00;

·         scritto 7.1.2014 (ignoto): CHF 6.00.

 

                                         Le spese per detti scritti assommano a CHF 123.00, ai quali devono essere aggiunte le spese telefoniche, indicate in CHF 2.00, totale ben superiore alla somma di CHF 60.00 ammessa dal magistrato inquirente nel decreto 21.1.2014. Si giustifica pertanto riconoscere l’importo di CHF 81.40 esposto nella nota professionale (CHF 18.00 per le fotocopie, CHF 61.40 per le spese postali e CHF 2.00 per le telefonate), oltre a CHF 65.00 per le trasferte (che il procuratore pubblico ha invero ammesso) ed a CHF 200.00 per la fatturazione 30.9.2013, per totali CHF 346.40.

 

                                         4.4.

                                         Si deve aggiungere, a completazione, che il diritto di essere sentito impone (anche) al procuratore pubblico di menzionare, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sul medesimo (cfr., per es., decisione TF 6B_807/2013 del 28.4.2014 consid. 6.2.).

 

                                         Principio che vale anche in materia di tassazione della nota professionale: tale diritto comporta che l’autorità di tassazione, qualora decida sulla base di un elenco di spese presentato dal legale, indichi – se intende discostarsene – almeno brevemente i motivi per cui ritiene certe operazioni ingiustificate (decisioni TF 6B_389/2013 del 26.11.2013 consid. 1.; 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.4.; 6B_124/2012 del 22.6.2012 consid. 2.2.).

 

                                         Il magistrato inquirente deve quindi esplicitare le ragioni che lo inducono a decurtare la nota professionale, incombenza che nel caso concreto ha disatteso, procedendo alla motivazione (peraltro soltanto parziale) unicamente in sede di osservazioni, ciò che evidentemente non è sufficiente per ossequiare detto principio.

 

                                         4.5.

                                         La nota professionale 14.1.2014 presentata dall’avv. RE 1 è approvata per CHF 2'637.40, di cui CHF 2'110.50 di onorario (CHF 1'998.00 accettati dal procuratore pubblico, oltre a CHF 112.50, pari a 75 min, ovvero alla differenza tra i 120 min già riconosciuti ed i 195 min ammessi da questa Corte per le due note trasferte), CHF 346.40 di spese e CHF 180.50 di IVA.

 

 

                                   5.   Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1, vincente, CHF 400.00 (comprensivi di onorario, spese ed IVA) per ripetibili in seguito a questa procedura.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135, 379 ss. e 393 ss. CPP, il Rtar ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è accolto.

 

                                    §   Il dispositivo n. 1. del decreto 21.1.2014 del procuratore pubblico Nicola Respini è riformato come segue:

 

                                         “La nota professionale in oggetto è approvata per

                                         - onorario                       fr. 2'110.50

                                         - spese + trasf.              fr.    346.40

                                         - IVA 8%                        fr.    180.50

                                         - totale                            fr. 2'637.40

                                         a carico dello Stato (318.058 CRB 165).

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1, __________, CHF 400.00 (quattrocento) a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera