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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 11/19.08.2014 presentata da
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IS 1 patr. da: PR 1 |
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tendente ad ottenere la trasmissione di una sentenza, passata in giudicato, emanata a suo carico; |
premesso che la richiesta datata 11.08.2014 è giunta al Tribunale penale cantonale il medesimo giorno, che l’ha trasmessa, per competenza ed evasione diretta, a questa Corte il 19.08.2014, allegando parimenti copia della sentenza __________ [inc. __________];
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il __________ la Corte delle assise criminali ha – tra l’altro – dichiarato IS 1 autore colpevole di tentata rapina aggravata (commessa l’__________), atti preparatori punibili di rapina, violazione della LF sul materiale bellico, violazione della LC sul commercio delle armi e munizioni e sul porto d’arma, violazione della LF sul domicilio e la dimora degli stranieri e furto d’uso, e lo ha condannato alla pena di tre anni di reclusione (cui è stato computato il carcere preventivo sofferto), revocando la sospensione condizionale e ordinando l’esecuzione della pena di cinque giorni di detenzione inflittagli con decreto del __________, e meglio come descritto nella relativa sentenza [inc. __________];
che il predetto giudizio è passato in giudicato il __________;
che con la presente istanza (trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal Tribunale penale cantonale a questa Corte) la MLaw __________ chiede, in nome e per conto del suo assistito IS 1, la trasmissione della summenzionata decisione, allegando la relativa procura (doc. CRP 1.a e doc. CRP 1.b);
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al procedimento penale di cui all’incarto penale __________, sfociato nella sentenza di condanna __________, passata in giudicato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusato ai sensi del previgente CPP TI) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza emanata a suo carico il __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli ha conferito mandato al suo patrocinatore allo scopo di assumere informazioni riguardo al contenuto del giudizio di cui sopra;
che di conseguenza la sentenza richiesta viene trasmessa, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera