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Incarto n.
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Lugano 2 settembre 2014/asp
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 12/22.08.2014 presentata da
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IS 1 |
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tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli incarti penali riguardanti suicidi messi in atto dai ponti avvenuti tra gli anni 2010-2013 per uno studio nazionale; |
premesso che la richiesta datata 12.08.2014 è giunta al Ministero pubblico il 14.08.2014, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 21/22.08.2014, senza formulare particolari osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Nell’ambito di un progetto di ricerca denominato "Suizidmethoden in der Schweiz: Eine detaillierte Erfassung", in particolare in relazione al progetto "Suizidprävention bei Brücken: Follow-up" su incarico dell’Ufficio federale delle strade (USTRA), l’IS 1, __________, per il tramite della psicologa __________, con scritto intitolato "Studio Nazionale Astra" e datato 12.01.2011 (ricevuto dal Ministero pubblico il 17.01.2011), ha domandato al procuratore generale di poter ottenere l’autorizzazione alla raccolta di dati sui suicidi avvenuti nel Canton Ticino inerenti al periodo 2000-2010 e sui suicidi messi in atto dai ponti inerenti al periodo 1990-2009, rilevando parimenti che l’Istituto cantonale di patologia ha già assicurato la sua collaborazione al riguardo (scritto 12.01.2011 e documentazione ivi annessa, doc. CRP 1.b, inc. __________).
Con scritto 15.02.2011 il procuratore generale ha comunicato all’autorità istante di concedere l’autorizzazione per la raccolta dei dati riguardanti i casi di suicidio utili per la ricerca, invitando contestualmente i suoi collaboratori a prendere direttamente contatto con l’Istituto cantonale di patologia (doc. CRP 1.a, inc. __________).
In data 20/21.07.2011 il procuratore generale ha trasmesso a questa Corte, per competenza, l’istanza datata 12.01.2011, preavvisando favorevolmente la richiesta, comunicando parimenti che "(…) il Ministero pubblico è in possesso dell’elenco dei casi a partire dal 1999 che corrispondono a circa 450 eventi di suicidio. Da questi casi la signora __________ dovrà estrapolare quelli che interessano la ricerca, compulsando i relativi dossier" (scritto 20/21.07.2011, doc. CRP 1, inc. __________).
In data 8.08.2011 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi la summenzionata istanza. Ha ammesso l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, essendo dato un interesse sia scientifico sia pubblico (analisi dei metodi di suicidio a scopo di prevenzione) prevalenti sui diritti personali delle vittime del suicidio (cfr., nel dettaglio, decisione CRP 8.08.2011, inc. __________).
2. Con la presente richiesta (trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte), __________ [sempre attiva come psicologa presso l’IS 1] – richiamando la summenzionata decisione di questa Corte – postula di ottenere l’autorizzazione per poter accedere nuovamente agli archivi della Magistratura di __________ e di __________, considerato come i responsabili dello studio denominato "Astra" sono intenzionati ad estendere la raccolta dei dati riguardanti suicidi da ponti e luoghi analoghi al periodo 2010-2013. Precisa inoltre che il direttore dello studio è il dr. med. __________, medico primario del Centro psichiatrico a __________ (doc. CRP 1.a, inc__________).
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel caso qui posto a giudizio – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella presente richiesta, la finalità perseguita e la decisione 8.08.2011 di questa Corte (inc. __________, che qui si richiama integralmente) – si deve indubbiamente ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, essendo anche nell’ambito di questa fattispecie alla presenza di un interesse sia scientifico sia pubblico (analisi dei metodi di suicidio a scopo di prevenzione) prevalenti sui diritti personali delle vittime del suicidio.
Di conseguenza, questa Corte autorizza l’autorità istante rispettivamente i collaboratori del PD Dr. med. __________ che si occupano del progetto di ricerca in questione (tra cui __________) a compulsare presso gli archivi del Ministero pubblico di __________ e di __________ (concordando le modalità e i tempi di accesso con il procuratore generale John Noseda) gli incarti penali riguardanti i casi di suicidio del Canton Ticino inerenti agli anni 2010-2013 e a raccogliere i dati disponibili e utili per le loro incombenze.
Va da sé che le persone che si occupano di questa ricerca sono legate al segreto d’ufficio/professionale.
5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la finalità della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera