Incarto n.
60.2014.298

 

Lugano

25 settembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 4/5.9.2014 presentato da

 

 

 

RE 1, ,

patr. da: PR 1, ,

 

 

contro

 

 

la decisione 26.8.2014 mediante la quale il giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena, non ha concesso la liberazione condizionale (inc. __________);

 

 

richiamato lo scritto 8/9.9.2014 del procuratore pubblico Nicola Respini, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

richiamato lo scritto 8/9.9.2014 del presidente della Corte delle assise criminali, giudice Marco Villa, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

richiamate  le osservazioni 9/10.9.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante le quali si conferma nella decisione impugnata;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

in fatto

 

                                   a.   Il reclamante, nato il __________, cittadino __________ domiciliato a __________, ha dei precedenti penali nel suo paese di origine.

Con un primo giudizio del 21.9.1993 è stato condannato a quattro mesi di reclusione, sospesi condizionalmente.

Con un secondo giudizio del 25.10.1994 è stato condannato a sei anni di reclusione per rapina continuata, rapina tentata, furto, ed altri reati relativi alle armi.

Con un terzo giudizio del 10.7.2001 è stato condannato a sedici anni e quattro mesi di reclusione, in particolare per omicidio e tentata rapina. In relazione a quest’ultima condanna, egli è stato affidato ai servizi sociali in data 25.10.2010: è stato definitivamente liberato a fine luglio 2012. 

 

 

                                  b.   RE 1 è stato condannato in Ticino il 27.11.2013 dalla Corte delle assise criminali (inc. TPC __________) a una pena detentiva di due anni e nove mesi, in quanto colpevole di ripetuta tentata rapina (in particolare in data 16.7.2013 e 17.7.2013), furto d’uso e contravvenzione alla LStup.

                                         Con sentenza del 9.5.2014, la Corte di appello e di revisione penale ha sostanzialmente confermato la pena inflitta in primo grado (inc. CARP __________).

 

 

                                   c.   Con decisione di collocamento iniziale del 25.7.2014 (inc. GPC __________), il reclamante ha iniziato a scontare la pena in sezione chiusa.

                                         Egli ha scontato 2/3 della pena il 20.6.2014: il termine pena è previsto per il 20.5.2015.

                                         Dopo aver raccolto il preavviso della Direzione delle Strutture carcerarie e dell’UAR, sentito il reclamante il 12.8.2014, in data 26.8.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha emanato la decisione qui impugnata, non ponendo RE 1 al beneficio della liberazione condizionale (inc. __________).

                                         Nella propria decisione il giudice ha preso atto dei preavvisi favorevoli, ha richiamato l’unico ammonimento comminato durante la carcerazione (in data 24.5.2013), ha ripreso quanto dichiarato dal reclamante durante l’audizione del 12.8.2014, ha ripercorso i precedenti in __________ di RE 1 (in particolare di rapina), per giungere a constatare come, dopo l’affidamento in prova del 26.7.2011, egli sia stato nuovamente arrestato in Ticino il 21.8.2012.

                                         Il magistrato ha ritenuto che il reclamante avesse commesso i reati oggetto della sentenza ticinese quando si trovava nelle stesse identiche condizioni di vita di quelle che vengono attualmente prospettate in vista dell’ottenimento della sua liberazione condizionale (lavoro presso il fratello, convivenza con la propria compagna).

                                         Il giudice pertanto ha formulato una prognosi negativa nell’ottica del pericolo di recidiva, senza ricorrere al preavviso della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi.

 

 

                                  d.   Con il proprio reclamo, RE 1 ripercorre l’iter processuale che ha condotto alla sua condanna in Ticino, sottolineando di essere stato prosciolto dall’imputazione relativa ai fatti di __________: evidenzia pure come la CARP avrebbe constatato che egli, presso l’ufficio postale di __________, si sarebbe reso conto di non riuscire a reggere la tensione.

                                         Il reclamante riprende pure i due preavvisi della Direzione (che adduce il buon comportamento in detenzione, la sporadicità dell’ammonimento subito) e dell’UAR (che sottolinea l’impor-tanza del rapporto con la compagna e l’evoluzione personale del detenuto).

                                         Nel gravame si ricorda che la Sezione della popolazione ha emanato, a carico del reclamante, una decisione di allontanamento.

                                         In diritto, il reclamante adduce che la concessione della liberazione condizionale, pur non essendo un diritto, nella prassi è una regola costante.

                                         Sulle condizioni della concessione della liberazione condizionale, il reclamante sottolinea il comportamento in carcere, giudicato favorevole, e non adeguatamente considerato dal giudice.

                                         Per il pericolo di recidiva, il reclamante evidenzia la diametrale differenza esistente tra la decisione impugnata e i preavvisi raccolti. La decisione impugnata sarebbe censurabile poiché formula una prognosi negativa, guardando al passato, e non valutando le prospettive future, come richiesto dalla formulazione di una prognosi.

                                         Il reclamante torna poi sul tentativo di rapina per cui è stato condannato, mettendo in risalto la situazione di panico in cui è venuto a trovarsi, ciò che per il futuro permette di formulare una prognosi positiva.

                                         La decisione del magistrato sarebbe abusiva, perché si distanzierebbe da due preavvisi favorevoli, dettagliatamente motivati, raccolti in vista della decisione. 

 

 

                                   e.   Nelle proprie osservazioni, il giudice dei provvedimenti coercitivi ricorda che i tentativi di rapina oggetto di condanna in Ticino sono due, che l’ammonimento ricevuto dal reclamante non è causale, e che il preavviso dell’UAR non è paragonabile ad un parere peritale.

 

 

                                    f.   Il reclamante, interpellato, non ha presentato una replica.

 

 

                                  g.   In data 5.8.2014, la Sezione della popolazione ha emanato una decisione di allontanamento (inc. __________).

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM), entrata in vigore il 1°.1.2011, conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dal 1°.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisione TF 1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.). La giurisdizione di ricorso non può modificare una decisione a pregiudizio dell’imputato (art. 391 cpv. 2 CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Inoltrato il 4/5.9.2014 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 26.8.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________), il gravame è tempestivo, oltre che proponibile giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         RE 1, quale destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

                                         Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

 

                                         L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

 

                                         2.2.

                                         La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

 

La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva.

Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 12; Commentaire romand, Code pénal I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

Si tratta della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; Commentaire romand, Code pénal I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).

L’adempimento delle condizioni per la sua concessione deve essere esaminato d’ufficio dalla competente autorità, che chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario (art. 86 cpv. 2 CP).

 

                                         2.3.

                                         Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.9.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).

                                         Con l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisione TF 6B_900/2010 del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisione TF 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201).

 

                                         La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni del TF 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4., 6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3). Al riguardo, di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV 193 consid. 4).

                                         La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).

                                         Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore il 1°.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel presente caso, è pacificamente ammesso e accertato che il reclamante abbia scontato 2/3 della pena che gli è stata inflitta, e questo ancora prima della crescita in giudicato della sentenza di appello.

 

                                         3.2.

                                         Sulla condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, dagli atti risulta globalmente un comportamento positivo, eccettuata unicamente una sanzione disciplinare in data 24.5.2013: gli stessi fatti sono poi divenuti oggetto del punto 4 dell’ACC __________, con l’imputazione di contravvenzione alla LStup.

                                         L’ammonimento, oggetto di valutazione diversa tra le parti, non risulta in ogni modo determinante per la decisione di mancata concessione della liberazione condizionale.

 

                                         3.3.

                                         Per quanto riguarda la prognosi, le posizioni delle parti divergono diametralmente.

                                         Per il giudice è dato un pericolo di recidiva, ciò che ha condotto alla formulazione di una prognosi negativa.

                                         Per il reclamante, la prognosi non può essere negativa e la libertà condizionale va concessa.

 

                                         3.4.

                                         Dagli atti, e come detto, risulta che il reclamante ha dei precedenti, nel suo paese, per i quali ha dovuto scontare lunghi anni di carcerazione.

                                         Dopo una prima condanna a quattro mesi di reclusione, sospesi condizionalmente (in data 21.9.1993), egli ha subito una condanna di sei anni di reclusione in data 25.10.1994 (per rapina continuata, rapina tentata, furto, e altri reati riferiti alle armi) e una condanna di sedici anni e quattro mesi di reclusione in data 10.7.2001 (in particolare per omicidio e tentata rapina). Da quest’ultima condanna è stato affidato ai servizi in data 25.10.2010, ed è stato definitivamente liberato a fine luglio 2012.

                                         I reati per cui è stato condannato in Ticino sono stati commessi a metà luglio del 2012.

Non deve pertanto sorprendere che la Corte di primo grado, esaminando la sospensione della pena, abbia ritenuto che la pena fosse “… evidentemente da espiare, non essendoci spazio alcuno per una possibile prognosi non negativa vista la sua scarcerazione, neanche un anno prima, dopo una condanna di 17 anni e 4 mesi di reclusione.” (sentenza 27.11.2013, punto 25 p. 31).

                                         A questa situazione di partenza si è aggiunto l’ammonimento del maggio 2013, oggetto anche dell’atto d’accusa (punto 4, contravvenzione alla LStup). Se quest’ultimo episodio è ampiamente compensato e controbilanciato da un comportamento corretto tenuto in espiazione della pena, resta una situazione di partenza di manifesto rischio di recidiva.

                                         Detto rischio non è eliminato o ridotto in modo sostanziale dalla situazione prospettata per il reclamante nel prossimo futuro, in caso di liberazione condizionale.

                                         Sia l’attività lavorativa prospettata (presso il fratello), sia la situazione abitativa (convivenza con la propria compagna) non divergono, ma anzi sono simili, a quelle esistenti dopo la definitiva liberazione.

                                         Per questo non si può ragionevolmente argomentare che la futura attività presso il fratello e la convivenza con la compagna siano tali da escludere o ridurre il rischio di commissione di nuovi reati.

                                         Anche lo “stato di panico”, addotto nel reclamo a dimostrazione dell’inesistenza del pericolo di recidiva, non è determinante, anche perché menzionato solo di transenna, e non adeguatamente accertato.

                                        

                                         Neppure il fatto che RE 1 debba lasciare la Svizzera, a seguito della decisione di allontanamento del 5.8.2014, esclude un pericolo di recidiva: in questa valutazione, non si possono scartare eventuali futuri reati, anche all’estero.

                                         Questa decisione di allontanamento esclude ovviamente un reinserimento sociale in Svizzera e l’adozione di misure finalizzate a questo scopo sul territorio elvetico.

                                         Il tentativo messo in atto dall’UAR per ovviare a questo, imponendo delle condizioni particolari al preavviso positivo (rientro a __________, obbligo di risiedere dalla compagna, obbligo di esercitare una regolare professione presso l’esercizio pubblico del fratello), appare problematico.

                                         Anzitutto queste condizioni particolari, siccome proiettate all’estero, sono di problematica attuazione o verifica, e ciò anche se il reclamante ha consentito i contatti necessari: problematica è anche la loro efficacia, probabilmente ridotta a mero invito (DTF 140 IV 86 ss.).

                                         Inoltre, la loro legalità appare dubbia, con riferimento all’art. 299 CP e alle sentenze 29.1.2013 del Tribunale penale federale (inc. SK.2012.20) e 22.7.2013 del Tribunale federale (6B_235/2013).  

 

                                         3.5.

                                         In queste condizioni la prognosi sfavorevole formulata dal giudice dei provvedimenti coercitivi, in ragione del pericolo di recidiva, è sostenibile, ciò che pertanto esclude la concessione della liberazione condizionale.

 

 

                                   4.   Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 393 ss. CPP, 12 LEPM, 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera