Incarto n.
60.2014.29

 

Lugano

27 febbraio 2014/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 4/5.02.2014 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’emanazione di una decisione di principio in relazione ai controlli di sicurezza ai sensi degli art. 10, 11 e 12 dell’OCSP e alla valutazione del potenziale di violenza mediante un controllo di sicurezza ai sensi dell’art. 113 cpv. 1 lit. d cifra 1 LM;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   In data 15.04.2011 questa Corte ha emanato una decisione di principio, riconoscendo al __________ un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere direttamente dal Ministero pubblico, dal Tribunale penale cantonale, dalla Pretura penale, dalla Corte di appello e di revisione penale e dalla Corte dei reclami penali copia delle decisioni di procedimenti penali conclusi e non cancellati dal casellario giudiziale giusta il previgente art. 17 cpv. 2 vOCSP e l’art. 19 cpv. 2 OCSP in relazione all’art. 20 LMSI, senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG, allegando l’apposito formulario intitolato "Controllo di sicurezza relativo alle persone per terzi (progetto civile)" sottoscritto dalla persona soggetta a controlli (inc. CRP __________).

 

 

                                   2.   Con la presente istanza il IS 1 (di seguito IS 1), quale organo preposto alla sicurezza pubblica, richiamando gli art. 113 cpv. 1 lit. d e 113 cpv. 2 LM, gli art. 10, 11 e 12 dell’OCSP, e infine l’art. 20 LMSI, domanda che l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG riconosciuto mediante la decisione del 15.04.2011 emanata da questa Corte (inc. CRP __________), venga esteso al IS 1 nell’ambito dei controlli di sicurezza effettuati ai sensi degli art. 10, 11 e 12 cpv. 1 OCSP e nell’ambito della valutazione del potenziale di violenza mediante un controllo di sicurezza senza il consenso della persona interessata ai sensi dell’art. 113 cpv. 1 lit. d LM, alla Magistratura dei minorenni e a tutti i procedimenti penali pendenti, conclusi e abbandonati. Ciò allo scopo di poter svolgere al meglio il mandato conferitogli, ovverossia nell’eseguire i controlli di sicurezza relativi alle persone (doc. CRP 1).

 

 

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   4.1.

                                         L’art. 17 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione dei dati del 19.06.1992 (RS 235.1, di seguito LPD) prevede esplicitamente che gli organi federali hanno il diritto di trattare i dati personali se sussiste una base legale. I dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale, o se eccezionalmente:

                                         -  ciò sia indispensabile per l’adempimento di un compito chiaramente definito in una legge in senso formale (art. 17 cpv. 2 lit. a LPD);

                                         -  il Consiglio federale lo autorizza nel caso specifico poiché non sono pregiudicati i diritti della persona interessata (art. 17 cpv. 2 lit. b LPD) oppure

                                         -  la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente al trattamento (art. 17 cpv. 2 lit. c LPD).

 

                                         4.2.

                                         La Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna del 21.03.1997 (RS 120, di seguito LMSI) si prefigge lo scopo di garantire i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera nonché di proteggere la libertà della sua popolazione (art. 1 LMSI).

 

                                         Giusta l’art. 19 cpv. 1 LMSI il Consiglio federale può prevedere controlli di sicurezza per agenti della Confederazione, militari e terzi che collaborano a progetti classificati nell’ambito della sicurezza interna ed esterna e nell’esercizio dell’attività se hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell’attività governativa o di importanti affari di politica della sicurezza e possono avere influsso sugli stessi (lit. a), se hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna o ad informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l’adempimento di compiti importanti della Confederazione (lit. b), se hanno, in quanto militari, accesso a informazioni, materiali o impianti classificati (lit. c), se collaborano, in quanto partner contrattuali o impiegati di questi ultimi, a progetti classificati della Confederazione o devono essere oggetto di controllo in virtù di convenzioni sulla protezione di segreti (lit. d) e se hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione potrebbe gravemente pregiudicare i diritti individuali delle persone interessate (lit. e).

 

                                         Il controllo di sicurezza è effettuato prima dell’elezione alla carica o funzione o dell’attribuzione del mandato. La persona sottoposta al controllo deve essere consenziente; rimane salvo l’art. 113 cpv. 1 lit. d LM (art. 19 cpv. 3 LMSI).

 

                                         Il controllo di sicurezza consiste nel raccogliere i dati rilevanti in materia di sicurezza concernenti il modo di vita della persona interessata, segnatamente le relazioni personali strette e quelle familiari, la situazione finanziaria, i rapporti con l’estero e le attività atte a minacciare in maniera illegale la sicurezza interna ed esterna; non vengono raccolti dati sull’esercizio dei diritti costituzionali (art. 20 cpv. 1 LMSI).

 

                                         I dati possono essere rilevati – tra l’altro – tramite richiesta, ai competenti organi incaricati del perseguimento penale, di informazioni concernenti procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati nonché dei relativi atti giudiziari e istruttori (art. 20 cpv. 2 lit. d LMSI).

                                         I controlli di sicurezza relativi alle persone hanno, in effetti, quale obiettivo di mettere lo Stato al riparo dal rischio che le persone che occupano posizioni chiave commettano un tradimento, agiscano contro lo Stato o aspirino a modificarne in modo illegale le istituzioni. Allo scopo di valutare i rischi in materia di sicurezza, l’autorità di controllo ha l’obbligo di visionare atti inerenti a procedimenti penali conclusi o abbandonati, poiché anche persone sottoposte ad altri livelli di controllo (accesso a informazioni, impianti militari o materiali classificati confidenziale o segreto) rivestono funzioni sensibili in materia di sicurezza (FF 2010 6970).

                                        

                                         4.3.

                                         Per l’esame dei motivi d’impedimento per la consegna dell’arma personale, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito necessita di determinati dati: mediante l’art. 113 LM, entrato in vigore il 1°.01.2011, è stata istituita la base legale formale (Messaggio relativo alla modifica della legge militare del 19.08.2009, 09.063, p. 5139).

 

                                         In particolare l’art. 113 cpv. 1 lit. d cifra 1 LM sancisce che lo Stato maggiore di condotta dell’esercito, con riferimento all’esame dei motivi d’impedimento per la consegna dell’arma personale, può esigere – senza il consenso della persona interessata – la valutazione del potenziale di violenza mediante un controllo di sicurezza relativo alle persone che è limitato alla consultazione del casellario giudiziale informatizzato, del sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato, del Registro nazionale di Polizia, nonché alla domanda di informazioni alle competenti autorità di perseguimento penale sui procedimenti penali in corso, conclusi o sospesi.

 

                                         L’esecuzione del controllo di sicurezza ai sensi della summenzionata disposizione può dunque essere messa in atto anche senza il consenso della persona interessata. In ogni caso la raccolta dei dati nell’ambito dei controlli di sicurezza relativi alle persone dovrebbe essere limitata allo stretto necessario che il caso richiede (decisione TAF A-6294/2011 del 4.08.2012, consid. 3.2.1. e riferimenti).

 

                                         Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell’esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’art. 113 cpv. 1 lit. d LM tutte le persone soggette all’obbligo di leva (art. 5 cpv. 2 lit. a OCSP), tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un’arma personale (art. 5 cpv. 2 lit. b OCSP) e i militari se sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l’arma personale (art. 5 cpv. 2 lit. c cifra 1 OCSP) oppure se sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell’arma personale da parte dei militari stessi o di terzi (art. 5 cpv. 2 lit. c cifra 2 OCSP).

 

                                         4.4.

                                         L’Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone del 4.03.2011 (RS 120.4, in vigore dall’1.04.2011; di seguito OCSP) disciplina i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli art. 19-21 LMSI nonché secondo gli art. art. 23 cpv. 2 lit. d, 103 cpv. 3 lit. d e 113 cpv. 1 lit. d LM (art. 1 OCSP).

                                        

                                         Giusta l’art. 3 OCSP il IS 1 esegue i controlli di sicurezza su determinate persone [ovverossia gli agenti della Confederazione (art. 4 OCSP), le persone soggette all’obbligo di leva, militari e militi della protezione civile (art. 5 OCSP), terzi (art. 6 OCSP) e gli impiegati dei Cantoni (art. 7 OCSP)] secondo gli art. 10 (controllo di sicurezza di base), 11 (controllo di sicurezza ampliato) e 12 (controllo di sicurezza ampliato con audizione) OCSP in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni.

                                         Per tutti i tre tipi di controllo di sicurezza l’autorità di controllo (il IS 1) rileva i dati – tra l’altro – ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 lit. d LMSI [tramite richiesta, ai competenti organi incaricati del perseguimento penale, di informazioni concernenti procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati nonché dei relativi atti giudiziari e istruttori] (cfr., al proposito, art. 10 cpv. 3 OCSP, art. 11 cpv. 3 OCSP e art. 12 cpv. 3 OCSP; cfr. anche l’art. 20 cpv. 2 lit. d OCSP il cui contenuto corrisponde all’art. 20 cpv. 2 lit. d LMSI).

 

                                         Lo svolgimento del controllo di sicurezza relativo alle persone è sancito dagli art. 14-20 OCSP (cfr. inoltre "Personensicherheits-prüfung - das Verfahren" rispettivamente "Contrôles de sécurité relatifs aux personnes - déroulement" scaricabili dal sito www.vbs.admin.ch).

                                         4.5.

                                         A giudizio di questa Corte – tenuto conto di quanto sopra esposto – l’art. 113 cpv. 1 lit. d cifra 1 LM, così come gli art. 10, 11 e 12 OCSP in relazione all’art. 20 cpv. 2 lit. d LMSI costituiscono una base legale sufficiente che prevalgono sul diritto cantonale (l’art. 62 cpv. 4 LOG) affinché il IS 1 possa chiedere direttamente ai competenti organi del perseguimento penale ticinesi informazioni concernenti, per quanto concerne la competenza di questa Corte, procedimenti penali conclusi (archiviati) e non cancellati dal Casellario giudiziario nonché dei relativi atti giudiziari e istruttori, senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG.

 

                                         Il IS 1 può dunque rivolgersi direttamente ai competenti organi del perseguimento penale ticinesi in ossequio a quanto sancito dalle norme federali applicabili nei singoli casi.

 

 

                                   5.   L’istanza è evasa ai sensi dei precedenti considerandi. Stante la funzione dell’istante e la finalità della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LM, la LMSI, l’OCSP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è evasa ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

 

                                         per conoscenza:

                                        

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera