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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 21.08./22.09.2014 presentata dal
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IS 1 |
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tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza 28.03.2014, passata in giudicato, emanata dalla Pretura penale (inc. __________); |
premesso che la richiesta datata 21.08.2014 è giunta alla Pretura penale il 26.08.2014, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 19/22.09.2014, senza formulare osservazioni in merito;
rilevato che PI 2, interpellato da questa Corte con scritto 24.09.2014, non ha presentato osservazioni in merito alla presente istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 16.08.2012 è stato aperto un procedimento penale a carico di PI 2 in relazione ai fatti accaduti a __________, il 15.08.2012, ai danni della moglie __________ (violenza domestica) [inc. MP __________] sfociato dapprima nel decreto di accusa 22.05.2013 mediante il quale il procuratore pubblico Chiara Borelli ha posto l’imputato in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale del Canton Ticino siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici, minaccia e coazione ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di sessanta aliquote giornaliere pari a CHF 70.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 4'200.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________;
che avverso il summenzionato decreto in data 27/29.05.2013 l’imputato ha inoltrato formale opposizione;
che il 28.03.2014 il giudice della Pretura penale ha dichiarato PI 2 autore colpevole di lesioni semplici "per aver colpito con sberle il volto della moglie __________, provocandole le lesioni attestate dal certificato medico 16 agosto 2012 del Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di __________ ", l’ha prosciolto dall’imputazione di minaccia e di coazione in relazione ai fatti descritti nel DA __________ e l’ha condannato alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere di CHF 70.-- ciascuna, per un totale di CHF 700.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 140.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (sentenza 28.03.2014, p. 2, inc. __________);
che la summenzionata sentenza è regolarmente passata in giudicato, non essendo stata impugnata;
che con la presente richiesta il giudice dell’istruzione del IS 1 (di seguito IS 1) chiede di ottenere la trasmissione della sentenza 28.03.2014 emanata dalla Pretura penale a carico di PI 2 per motivi istruttori, essendo pendente un ricorso in materia di rinnovo del permesso di dimora in Svizzera inoltrato da quest’ultimo (doc. CRP 1.a);
che, come esposto in entrata, PI 2, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito alla presente richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nella fattispecie in esame – visti i motivi posti alla base della presente richiesta e la sua finalità, il contenuto e l’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna a carico di PI 2, nonché la LStr (in particolare l’art. 50) – è dato, di principio, un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG del IS 1 che prevale sui diritti personali di PI 2 ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza 28.03.2014 emanata dalla Pretura penale (inc. __________), il cui contenuto può essere, in effetti, indubbiamente utile all’autorità istante per esaminare il rinnovo del permesso di dimora di quest’ultimo (in applicazione della LStr);
che in siffatte circostanze la sentenza 28.03.2014 (AI 7 – inc. __________) e il relativo verbale del dibattimento (AI 6 – inc. __________) vengono trasmessi, in copia, al IS 1 unitamente alla presente decisione;
che stante la natura e la finalità della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LStr ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera