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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 3/6.10.2014 presentata dalla
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IS 1 |
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tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto MP __________ e degli incarti CCRP __________ e __________, nel frattempo archiviati, nonché il verbale di dibattimento della Pretura penale, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________; |
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il __________ è avvenuto un incidente, in territorio di __________, zona __________, sulle rive del fiume __________, ai danni di __________ (__________), il quale a seguito di quanto accaduto è deceduto il medesimo giorno.
Il Ministero pubblico ha di conseguenza aperto un procedimento penale a carico di diverse persone (inc. MP __________) sfociato – per quanto interessa la fattispecie qui in esame – nel decreto di accusa __________ a carico di __________ (DA __________) rispettivamente a carico di __________ (DA __________) siccome entrambi ritenuti colpevoli di omicidio colposo giusta l’art. 117 CP in relazione ai fatti accaduti quel giorno ai danni di ┼__________. L’allora procuratore pubblico Mario Branda ha proposto la loro condanna alla multa di CHF 1'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come ivi descritto. In entrambi i decreti l’allora magistrato inquirente ha rinviato le parti civili (ai sensi del previgente CPP TI) al competente foro per il risarcimento dei danni.
Sia gli accusati, sia le parti civili __________, __________, __________ e __________ hanno inoltrato formale opposizione avverso i surriferiti decreti di accusa.
Con sentenza (con motivazione) __________ l’allora giudice della Pretura penale Giovanni Celio ha dichiarato __________ e __________ autori colpevoli di omicidio colposo ex art. 117 CP nelle circostanze descritte nel DA __________ rispettivamente nel DA __________ (per le imputazioni ivi indicate nella seconda parte) e li ha condannati alla multa di CHF 1'000.-- ciascuno e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. Il giudice ha inoltre accertato la responsabilità civile di entrambi gli imputati nei confronti delle parti civili ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 vLAV, rinviando parimenti quest’ultime al foro civile per le relative pretese (inc. __________).
L’__________ la (allora) Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto, nella loro ammissibilità, i ricorsi presentati da __________ e da __________ (inc. CCRP __________).
Il __________ il Tribunale federale, statuendo sui ricorsi di diritto pubblico e per cassazione presentati da entrambi gli imputati, li ha respinti nella misura della loro ammissibilità (decisione TF __________ del __________).
2. Con la presente istanza la IS 1 postula la trasmissione degli incarti penali MP __________ (recte __________), CCRP __________, nel frattempo archiviati, e del verbale di dibattimento della Pretura penale, essendo stati richiamati con il consenso del pretore e delle parti ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa in data 25.06.2010 da __________, __________, e da __________, __________ (entrambe patr. da: __________, __________), contro __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), e __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), mediante la quale le parti attrici hanno postulato di condannare, in solido, i convenuti al pagamento della somma di CHF 1'409'718.85 oltre interessi in favore di __________, di CHF 113'150.05 in favore di __________, e per essa della madre __________, di CHF 45'442.95 in favore di __________ e __________, e per essa della madre __________.
La petizione è stata integralmente avversata dalle parti convenute.
A mente del pretore i presupposti di cui all’art. 62 cpv. 4 LOG nonché i principi giurisprudenziali di questa Corte riguardo a istanze di ispezione degli atti da parte di autorità giudiziarie sarebbero realizzati.
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
4. Nella fattispecie in esame – stante il contenuto degli incarti penali richiamati e l’oggetto della vertenza civile – appare certamente data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato – tra l’altro – nella sentenza di condanna 22.04.2004 della Pretura penale (inc. __________), confermata dapprima dalla (allora) CCRP l’8.03.2006 (inc. CCRP __________) e poi dall’Alta Corte il __________ (decisione TF __________ – __________, __________ del __________).
Le parti coinvolte in entrambi i procedimenti sono in sostanza le stesse: __________ e __________, attrici nell’ambito del procedimento civile, erano parti civili (ai sensi del previgente CPP TI) in quello penale, mentre __________ e __________, convenuti nell’ambito del procedimento civile, avevano assunto la veste di accusati (ai sensi del previgente CPP TI) nel procedimento penale. Inoltre entrambi i procedimenti traggono le loro origini dai fatti accaduti il __________ ai danni di ┼__________.
Per questi motivi, alcuni atti istruttori degli incarti penali richiamati potrebbero essere potenzialmente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile volto all’ottenimento, da parte degli attori, del risarcimento in relazione a quanto accaduto quel giorno ai danni del loro congiunto.
In casu è quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza l’incarto penale MP __________ del Ministero pubblico (due raccoglitori arancioni), gli incarti __________ e __________ della Pretura penale (due fascicoli bianchi e un raccoglitore blu) e infine gli incarti CCRP __________ e __________ della (allora) Corte di cassazione e di revisione penale (due fascicoli azzurri) vengono trasmessi, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirli direttamente alle citate autorità, al più tardi, a procedimento civile concluso.
5. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera