Incarto n.
60.2014.339

 

Lugano

11 febbraio 2015/dr

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 30.09./9.10.2014 presentata da

 

 

 

IS 1

rappr. da:

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di un decreto di abbandono e l’autorizzazione ad accedere agli atti di un incarto penale nel frattempo archiviato;

 

 

premesso che la richiesta datata 30.09.2014 è giunta al Ministero pubblico l’1.10.2014, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 7/9.10.2014;

 

ritenuto lo scritto di precisazione 14/15.10.2014 di IS 1;

 

richiamate le osservazioni 21.10.2014 del procuratore generale, 27/28.10.2014 e 11/12.11.2014 (duplica) dell’PI 2, __________ [di seguito PI 2] (patr. da: avv. PR 1, __________), di cui si dirà in seguito;

 

richiamata inoltre la replica 4/6.11.2014 di IS 1, mediante la quale ribadisce in sostanza la sua richiesta;

 

rilevato che il procuratore generale, interpellato da questa Corte, ha rinunciato a presentare osservazioni di duplica;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali a seguito di irregolarità nella __________ presso l’PI 2 (__________). Uno dei due procedimenti era relativo alla mancata segnalazione dei fatti da parte dei __________ dell’PI 2 ed è sfociato nell’ABB __________ del __________. L’altro incarto è tuttora pendente presso il Ministero pubblico.

 

                                         Lo stesso giorno dell’emanazione dell’ABB __________ il Ministero pubblico ha pubblicato sull’apposito sito internet il seguente comunicato stampa intitolato "__________":

 

                                         "Come noto, il Ministero Pubblico ha avviato d'ufficio, lo scorso __________, un'istruttoria in margine alla vicenda delle __________ avvenute all'__________ __________, e questo in base a notizie apprese pubblicamente tramite i media e non a seguito di una formale denuncia. Oggetto di quest'indagine promossa dal Procuratore Generale John Noseda, era la mancata segnalazione dei fatti alla Magistratura. Nel caso specifico, si trattava di verificare se, e nei confronti di chi, si potesse ipotizzare il reato di __________ per tale omessa denuncia (art. __________).

 

                                                      Giova precisare che, in seguito all'introduzione del nuovo Codice di procedura penale svizzero (2011), il Legislatore cantonale non ha introdotto l'obbligo di denuncia per i membri dei Consigli d'Amministrazione degli Enti pubblici, mantenendolo però per i membri dei tre poteri dello Stato (Gran Consiglio, Consiglio di Stato e altri Magistrati), e ciò in relazione a possibili reati di azione pubblica dei quali essi vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

 

                                                      Dal profilo giuridico può pertanto apparire contraddittoria la posizione dei membri del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio nominati in senso ai Consigli di amministrazione degli Enti pubblici, ma dall'esame degli atti e dalla ricostruzione della procedura adottata in seno all'PI 2 dopo la scoperta delle __________ a __________, è emerso che la scelta di denunciare l'accaduto al Ministero Pubblico non è stata scartata. Essa è stata tenuta solo in sospeso in attesa di farla nel momento opportuno dopo aver completato le verifiche contabili necessarie per ottenere il rimborso degli importi sottratti, e soprattutto per garantire il funzionamento del reparto di chirurgia implicato.

 

                                                      Dal profilo giuridico, ciò comporta l'esclusione del reato di favoreggiamento, sia dal profilo oggettivo sia dal profilo soggettivo, non esistendo di fatto gli estremi né per il dolo diretto né per il dolo eventuale. Nessuno dei membri del Consiglio d'amministrazione dell'PI 2 ha infatti perseguito interessi personali, bensì l'intento comune di non compromettere i servizi __________.

 

                                                      Per queste ragioni, il Procuratore Generale John Noseda ha firmato un Decreto di abbandono del procedimento nei riguardi di tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione dell'PI 2.

 

                                                      Continua in ogni caso l'indagine relativa alle responsabilità penali dei __________ coinvolti direttamente nella vicenda".

 

 

                                   2.   Con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico a questa Corte – la IS 1, richiamando in particolare il summenzionato comunicato stampa e la giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 137 I 16 e decisione TF 1B_68/2012 del 3.07.2012), chiede di poter ottenere la trasmissione, in copia, del relativo decreto di abbandono e l’accesso agli atti del procedimento penale.

 

                                         A sostegno della sua richiesta la IS 1 ritiene che vi sarebbe un evidente interesse pubblico della vicenda, considerato che toccherebbe il comportamento assunto dai __________ (tra cui figurano un __________ e membri del __________), che tale __________ non potrebbe esistere senza la costante alimentazione di ingenti capitali pubblici, che nella fattispecie sarebbe stato esaminato il reato di __________ (un reato contro l’amministrazione della giustizia), che all’origine della vicenda vi sarebbe un caso di un presunto abuso __________ (__________) in un settore delicato e che lo scandalo avrebbe avuto larga eco sui mass media.

 

 

                                   3.   Con le sue osservazioni l’PI 2 evidenzia anzitutto che il __________ si è tenuta una conferenza stampa in cui sarebbero stati forniti ragguagli dal __________ in merito alle circostanze alla base dell’ABB e alle questioni di __________ legate alla fattispecie del __________, oggetto dell’altro procedimento penale. A seguito di ciò tale argomento sarebbe letteralmente scomparso dai media: l’asserito evidente interesse pubblico sarebbe dunque massicciamente scemato. La sentenza del Tribunale federale richiamata dalla IS 1 concernerebbe un’altra fattispecie sfociata in un ABB in applicazione dell’art. 53 CP. Nel caso di specie troverebbero, per conto, applicazione i criteri sanciti dall’Alta Corte nella sentenza DTF 134 I 286. In casu non sarebbe dato un interesse all’informazione degno di protezione, poiché l’ABB di cui viene postulata la visione non conterrebbe nessuna informazione che non sia già stata comunicata ai media durante la conferenza stampa del __________. Inoltre la fattispecie esulerebbe dalla funzione di controllo dei media ("funzione che il Tribunale federale nel caso __________ aveva considerato costitutiva dell’interesse all’informazione"). Si rimette in ogni caso al prudente giudizio di questa Corte per quanto attiene all’accesso del decreto di abbandono. Si oppone, per contro, all’accesso agli atti istruttori del relativo incarto penale, evidenziando in particolare che vi sarebbero documenti interni dell’PI 2 che non possono essere messi in pasto ai media.

 

                                         Il procuratore generale, dal canto suo, si è rimesso al prudente giudizio di questa Corte.

 

                                         Con replica la IS 1 richiama quanto esposto in sede di istanza, precisando che il principio della pubblicità della giustizia mirerebbe, per un verso, a garantire l’accesso alla giurisprudenza e, per altro verso, ad assicurare la trasparenza delle procedure giudiziarie (JdT 2014 I p. 147, ndr. corrispondente alla sentenza DTF 139 I 129). Tale trasparenza non può essere né garantita né sanata ex post mediante una conferenza stampa di una parte in causa, che non aveva spontaneamente segnalato il caso al Ministero pubblico. Osserva inoltre che l’accesso agli atti sarebbe riconosciuto anche laddove non sarebbe dato un interesse pubblico.

 

                                         Con duplica l’PI 2 ribadisce quanto esposto nelle sue osservazioni. Si oppone recisamente alla pubblicazione degli atti istruttori del procedimento penale. Non vi sarebbe alcuna base legale, evidenziando contestualmente che il principio della pubblicità della giustizia non si estenderebbe all’intero incarto penale, invocando il segreto d’ufficio. Si rimette nuovamente al prudente giudizio di questa Corte circa l’accesso al decreto di abbandono.

 

                                         Il procuratore generale ha rinunciato a formulare osservazioni di duplica.

 

 

                                   4.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Il principio della pubblicità della giustizia è ancorato all’art. 30 cpv. 3 Cost., all’art. 6 n. 1 CEDU e all’art. 14 cpv. 1 Patto ONU II. La pubblicità della giustizia permette l’accesso alla giurisprudenza e assicura la trasparenza delle procedure giudiziarie. Da un lato essa tutela le parti direttamente implicate al procedimento favorendo un trattamento corretto e un giudizio conforme alla legge, d’altro canto permette a terzi che non sono parti al procedimento di ricostruire lo svolgimento delle procedure giudiziarie, il diritto applicato e la giustizia amministrata. La pubblicità della giustizia si oppone a qualsiasi forma di giustizia segreta, mira ad assicurare la trasparenza e a porre le basi per la fiducia nella giustizia.

                                         Inoltre l’art. 16 cpv. 1 Cost. garantisce la libertà d’informazione che viene tuttavia limitata alle fonti accessibili a tutti (art. 16 cpv. 3 Cost.) [DTF 139 I 129 consid. 3.3 e rif.; decisione TF 1B_68/2012 del 3.07.2012 consid. 3.1]. Come fonti accessibili a tutti valgono ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 Cost. l’udienza e la pronuncia della sentenza (decisione TF 1B_68/2012 del 3.07.2012 consid. 3.1). La pronuncia della sentenza, che è pubblica, è parte integrante dell’art. 30 cpv. 3 Cost. principalmente per i terzi che non sono parti al procedimento, ambito in cui i media assumono un ruolo di collegamento tra la giustizia e la popolazione (DTF 1B_68/2012 del 3.07.2012 consid. 3.1; DTF 137 I 16 consid. 2.2 e rif.).

 

                                          5.2.

                                         Il Tribunale federale riconosce, alle persone interessate che non sono parti al procedimento penale, un diritto di accesso agli atti per decreti di non luogo a procedere e decreti di abbandono, onde conoscere l’esito dato al procedimento penale [decisione TF 1B_68/2012 del 3.07.2012 consid. 3.2 e rif.].

 

                                         Secondo giurisprudenza tale diritto presuppone un interesse degno di protezione all’informazione: nella prassi è sufficiente che l’interessato renda verosimile un interesse serio riguardo all’informazione richiesta (decisione TF 1B_68/2012 del 3.07.2012 consid. 3.2; DTF 134 I 286 consid. 5.1; DTF 124 IV 234 consid. 3d).

                                         Alla postulata consultazione non possono inoltre opporsi interessi pubblici o privati preponderanti, ove a dipendenza delle circostanze si può procedere anche all’anonimizzazione oppure alla decurtazione (decisione TF 1B_68/2012 del 3.07.2012 consid. 3.2 e rif.).

 

 

                                         5.3.

                                         La IS 1, il cui scopo è in particolare l'edizione, la pubblicazione e la stampa di quotidiani e periodici (cfr. estratto RC del Canton Ticino), postula la trasmissione dell’ABB __________.

 

                                         Giova anzitutto osservare che il contenuto essenziale del summenzionato decreto è stato ripreso, in buona parte, nel comunicato stampa pubblicato il __________ sull’apposito sito internet del Ministero pubblico.

                                         Inoltre, a rendere noto il contenuto dell’ABB __________ non si oppongono interessi pubblici/privati preponderanti. Infine alla vicenda è stato dato un ampio risalto pubblico e mediatico, suscitando interesse tra la popolazione.

                                         In casu appare quindi dato un interesse degno di protezione, come esatto dalla giurisprudenza del Tribunale federale, da parte della IS 1 ad ottenere la trasmissione del decreto di abbandono in base al principio della pubblicità della giustizia.

 

 

                                   6.   6.1.

                                         Diversa, per contro, è la richiesta di accesso agli atti istruttori dell’incarto penale ABB __________, nel frattempo archiviato, alla quale l’PI 2 si oppone (cfr. osservazioni 27/28.10.2014, p. 2, doc. 6 CRP; duplica 11/12.11.2014, doc. CRP 10).

                                         Come visto al precedente considerando, il principio della pubblicità della giustizia e in particolare il diritto di conoscere gli atti da parte di terzi che non sono parti al procedimento penale si riferiscono ai decreti di non luogo a procedere e ai decreti di abbandono, ovvero alle decisioni che mettono fine al procedimento.

                                         Diverso e più delicato è il possibile accesso indiscriminato agli atti istruttori di un incarto penale da parte di chi non è parte al procedimento penale sfociato in un decreto di abbandono.

 

                                         6.2.

                                         Nel corso del procedimento tale situazione è disciplinata dall’art. 101 cpv. 3 CPP in virtù del quale i terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti. Secondo il Tribunale federale è sufficiente che il terzo abbia un interesse degno di protezione prevalente sugli interessi al mantenimento del segreto (decisione TF 1B_33/2014 del 13.03.2014 consid. 2.3; per quanto concerne l’applicazione dell’art. 101 cpv. 3 CPP per le persone attive nei mass media cfr., ad esempio, BSK StPO – M. SCHMUTZ, 2. ed., art. 101 CPP n. 25).

                                         Dopo la chiusura del procedimento si applica l’art. 62 cpv. 4 LOG, interpretandolo però alla luce dell’art. 101 cpv. 3 CPP.

 

                                         6.3.

                                         Nella fattispecie in esame, a giudizio di questa Corte la società istante non ha un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti dell’ente pubblico ivi implicate in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG. Nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela degli interessi privati e pubblici delle parti coinvolte al procedimento penale nel frattempo archiviato nonché a tutela del segreto aziendale e del dovere di fedeltà e discrezione degli amministratori, non si giustifica concedere l’accesso agli atti istruttori dell’incarto penale, essendo in parte di natura confidenziale. Consentendo l’accesso al decreto di abbandono alla IS 1viene in ogni caso garantita la pubblicità della giustizia.

 

                                         Ne discende che – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà, in copia, alla IS 1 il decreto di abbandono 22.09.2014 (ABB __________).

 

 

                                   7.   L’istanza è parzialmente accolta ai sensi della presente decisione. Stante la natura della richiesta, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visti la Cost., la CEDU, il Patto ONU II, l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera