Incarto n.
60.2014.345

 

Lugano

15 ottobre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 14.10.2014 presentata da

 

 

 

RE 1

rappr. dal curatore: PR 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare la sentenza di condanna 5.09.2013 (inc. TPC __________);

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Il 5.09.2013 la Corte delle assise criminali ha emanato una sentenza di condanna a carico di __________, il quale è stato in particolare condannato alla pena detentiva di due anni e otto mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto) [inc. TPC __________].

 

                                         La summenzionata sentenza è passata in giudicato il medesimo giorno. __________ è attualmente in carcere in espiazione della pena.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza l’avv. PR 1, il quale è stato nominato curatore di __________ (__________) dall’ARP __________, sede di __________, ed è stato in particolare incaricato di accertare e stabilire il rapporto di filiazione con il padre del bambino con risoluzione dell’11.04.2014 (doc. CRP 1.A), chiede – in via urgente – di ottenere l’autorizzazione ad esaminare la surriferita sentenza di condanna.

 

                                         A fondamento della sua richiesta il curatore precisa in particolare che la madre sostiene che il padre del bambino sia __________, attualmente in carcere in espiazione della pena. Non essendoci però stata alcuna collaborazione particolare né da parte di __________ né da parte della madre per un eventuale riconoscimento di paternità consensuale, egli ritiene opportuno ottenere copia della sentenza di condanna emanata a carico di __________ per sapere quando avverrà la sua scarcerazione e per utilizzarla come prova nell’ambito di un’eventuale istanza di assunzione di prova a titolo supercautelare (test di paternità) in sede civile (cfr., nel dettaglio, istanza 14.10.2014, doc. CRP 1 e documentazione ivi annessa).

 

                                         Considerati l’urgenza della richiesta e gli interessi del bambino in gioco, questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, imputato nel procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna 5.09.2013 (inc. TPC __________), passata in giudicato.

 

 

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   Nella fattispecie qui in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza e la finalità della richiesta – a giudizio di questa Corte è dato un interesse giuridico legittimo del minorenne __________ rispettivamente del suo curatore (avv. PR 1) ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali di __________, ad ottenere copia della sentenza di condanna richiesta, oltre che della decisione 26.11.2013 di collocamento iniziale (inc. GPC __________). Questi documenti potrebbero, in effetti, essere utili al curatore nell’ambito delle sue incombenze, in particolare in sede civile per stabilire il rapporto di filiazione del bambino con il padre.

 

                                         Di conseguenza le predette decisioni vengono trasmesse all’istante unitamente alla presente decisione.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     -   avv. Andres Alessandro Martini, Lugano [con copia della sentenza 5.09.2013 (inc. TPC 72.2013.58) e della decisione 26.11.2013 (inc. GPC 850.2013.114)];

                                     -   Tribunale penale cantonale, sede (rif. inc. TPC 72.2013.58, con copia dell’istanza 14.10.2014, doc. CRP 1);

                                     -   giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, Lugano (rif. inc. GPC 850.2013.114, con copia dell’istanza 14.10.2014, doc. CRP 1).

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera