Incarto n.
60.2014.369

 

Lugano

20 novembre 2014/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 30.10./3.11.2014 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere alle risultanze delle indagini anatomico-patologiche esperite post mortem inerenti ad una persona deceduta, già suo peritando;

 

 

premesso che la richiesta datata 29.10.2014, spedita il 30.10.2014, è giunta al Ministero pubblico il 31.10.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 31.10./3.11.2014, comunicando parimenti che non si oppone all’istanza, evidenziando l’esistenza di due raccoglitori contenenti diversa documentazione medica sequestrata il __________;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   In data __________ __________ (__________) è stato trasferito dal __________ all’Ospedale Regionale di __________ a causa di un malore. Nonostante le cure prestate, egli è deceduto lo stesso giorno. Il Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale (inc. MP __________) nell’ambito del quale il procuratore pubblico Andrea Pagani ha ordinato l’autopsia sulla salma della vittima (per stabilire il momento e l’esatta causa del decesso) e i prelievi tossicologici necessari. Il __________ il perito incaricato ha allestito il rapporto definitivo, stabilendo che la causa del decesso di ┼__________ è da ricondurre a un’ischemia miocardica acuta da trombosi della coronaria destra. L’incarto penale è stato archiviato il __________ (scritto PP __________, NLP __________).

 

 

                                   2.   Con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – il dr. med. IS 1 chiede di poter accedere alle risultanze delle indagini anatomico-patologiche esperite post mortem sulla salma di ┼__________.

 

                                         A sostegno della sua richiesta precisa in particolare che nell’estate del 2012 aveva sottoposto quest’ultimo ad una perizia e che si trattava di un caso molto complesso dal profilo diagnostico (doc. CRP 1.a).

 

                                         Come esposto in entrata, il magistrato inquirente non si è opposto alla richiesta.

 

 

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza e la sua finalità – appare, di principio, dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG del dr. med. IS 1 a consultare la documentazione medica agli atti. La sua richiesta è stata formulata sostanzialmente a fini scientifici/professionali allo scopo di approfondire la causa del decesso di ┼__________, già suo peritando (che a suo tempo aveva presentato una diagnosi molto insolita), per poter fare un confronto tra il quadro clinico ottenuto mediante la perizia e le risultanze dell’esame autoptico.

                                        

                                         Di conseguenza le relazioni di autopsie provvisorie datate 7.05.2013 e 10.09.2013 (AI 14 e AI 17), la relazione integrativa datata 18.09.2013 (AI 18), la relazione medico legale sugli accertamenti necroscopici eseguiti sulla salma di __________ datata 30.10.2013 (AI 19) e infine l’expertise toxicologique rapport d’analyse datato 10.10.2013 (AI 20) vengono trasmessi, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione.

 

                                         Questa Corte autorizza già sin d’ora il dr. med. IS 1 ad esaminare, se necessario, presso il Ministero pubblico i due raccoglitori contenenti diversa documentazione medica sequestrata il 25.04.2013 presso l’Ospedale Regionale di __________ e presso il __________ (cfr., al proposito, scritto PP 31.10./1.11.2014, doc. CRP 1), concordando i tempi e le modalità di accesso con il procuratore pubblico Andrea Pagani, compatibilmente con i suoi impegni. Il medico è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle sue incombenze.

 

                                         Va da sé che il dr. med. IS 1 è tenuto al segreto d’ufficio.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera