Incarto n.
60.2014.375

 

Lugano

22 dicembre 2014/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 28.10./7.11.2014 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere informazioni riguardanti una persona nell’ambito di misure di protezione di una minorenne;

 

 

premesso che la richiesta datata 28.10.2014 è giunta al Ministero pubblico il 29.10.2014, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 7.11.2014, unitamente a quattro incarti penali;

 

richiamato lo scritto 11/12.11.2014 del procuratore generale John Noseda, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi parimenti al giudizio di questa Corte;

 

rilevato che PI 1, interpellata da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito alla presente istanza;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A carico di PI 1 nata __________ (__________) sono stati aperti quattro procedimenti penali, tutti nel frattempo archiviati, segnatamente l’incarto DA __________ sfociato nel decreto di accusa 3.10.2007 emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini, l’incarto DA __________ sfociato nel decreto di accusa 16.12.2013 emanato sempre dal procuratore pubblico Antonio Perugini, l’incarto DA __________ sfociato nel decreto di accusa 10.03.2014 emanato dal procuratore pubblico Margherita Lanzillo e infine l’incarto DA __________ sfociato nel decreto di accusa 5.05.2014 emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini.

 

                                         Tutti e quattro i decreti sono stati emanati a carico di PI 1 nata __________ e sono regolarmente passati in giudicato, non essendo stati impugnati.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – IS 1 (di seguito IS 1) chiede di ottenere informazioni riguardanti la persona di PI 1 nata __________ (__________), già domiciliata a __________ e dal __________ a __________.

 

                                         A sostegno della sua richiesta l’IS 1 precisa che, a seguito di alcune verifiche effettuate nell’ambito di una procedura tendente a valutare il collocamento di una minorenne presso PI 1, essa avrebbe ottenuto alcune sommarie informazioni da parte della Polizia comunale che vedono coinvolta quest’ultima in alcuni procedimenti penali. Per questi motivi necessiterebbe di ottenere informazioni in merito per verificare/valutare la necessità di attivare ulteriori provvedimenti a tutela della minore (doc. CRP 1.a).

 

 

                                   3.   Come esposto in entrata, il procuratore generale si è rimesso al prudente giudizio di questa Corte.

 

                                         PI 1, dal canto suo, interpellata da questa Corte, non ha presentato osservazioni.

 

 

                                   4.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti, la legislazione federale prescrive l'istituzione dell'autorità di protezione (art. 440 CC). Nel Canton Ticino questa funzione è esercitata dall'autorità regionale di protezione (art. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto dell’8.03.1999, di seguito LPMA), le cui competenze sono stabilite dal CC e dal regolamento di applicazione della LPMA (ROPMA).

 

                                         5.2.

                                         Dall’incarto penale DA __________ emerge che unitamente a PI 1 vive sua sorella minorenne. Trattasi di __________ nata il __________ (cfr., al proposito, banca dati Movpop).

 

                                         Ciò posto, in casu appare, di principio, dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG dell’IS 1 che prevale sui diritti personali di PI 1: occorre, in effetti, anzitutto tutelare gli interessi della minorenne e quindi mettere a disposizione dell’autorità istante dati e informazioni utili e pertinenti per poter valutare al meglio la situazione personale/famigliare della ragazza e il rapporto instauratosi con sua sorella (PI 1).

 

                                         Di conseguenza, un membro dell’IS 1 è autorizzato ad esaminare presso questa Corte gli incarti penali DA __________, DA __________, DA __________ e DA __________, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria compatibilmente con i loro impegni.

 

                                         Il membro è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti strettamente necessari ai fini delle sue incombenze.

 

Va da sé che il membro è legato al segreto d’ufficio (art. 12 LPMA).

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura della richiesta si può prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il CC, la LPMA, il ROPMA ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera