Incarto n.
60.2014.394

 

Lugano

11 dicembre 2014/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelleria

 

 

sedente per statuire sull’istanza 1.10.2014/24.11.2014 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere della documentazione inerente al procedimento penale sfociato nella sentenza 29.11.2012 (inc. CARP __________);

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   In data __________ il procuratore pubblico ha ritenuto PI 2 autore colpevole di ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (per avere, a __________, nel periodo compreso tra il __________ ed il __________, nella sua qualità di gerente di fatto della __________, affittacamere sito sotto l’esercizio pubblico __________, ripetutamente facilitato il soggiorno di un imprecisato numero di cittadine straniere, ma almeno sedici, permettendo che avessero a loro disposizione le camere, sapendo o dovendo presumere che, benché prive del necessario permesso, vi avrebbero esercitato la prostituzione) ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di quarantacinque aliquote giornaliere da CHF 80.-- cadauna (corrispondenti a complessivi CHF 3'600.--), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese.

 

                                         Con sentenza __________, statuendo sull’opposizione tempestivamente interposta dall’imputato, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto di accusa ma, tenuto conto della prescrizione intervenuta per i fatti anteriori al __________, ha adeguato il periodo di commissione del reato a quello compreso tra il __________ e il __________. Ha quindi condannato l’imputato alla pena pecuniaria di trenta aliquote giornaliere da CHF 60.-- cadauna (corrispondenti a complessivi CHF 1'800.--), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese.

 

                                         Con sentenza __________ (passata in giudicato, non essendo stata impugnata) la Corte di appello e di revisione penale (di seguito CARP) ha accolto l’appello presentato dall’imputato e lo ha prosciolto da ogni imputazione (cfr. inc. CARP __________).

 

 

                                   2.   In data 24.09.2014 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi l’istanza 26.06.2014 ex art. 62 cpv. 4 LOG presentata dalla IS 1 (di seguito IS 1), autorizzando un funzionario della predetta autorità ad esaminare, presso questa Corte, gli atti istruttori dell’incarto CARP __________ e a fotocopiare soltanto i documenti utili alle sue incombenze (cfr., nel dettaglio, inc. CRP __________).

 

 

                                   3.   Con la presente richiesta – per quanto concerne la competenza di questa Corte ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1 postula di esaminare "(…) i documenti, verbali d’interrogatorio ed altro, relativi all’indagine del Ministero Pubblico sfociata nella decisione __________ della Corte di appello e di revisione penale (…)" (istanza 1.10./24.11.2014, p. 3, doc. CRP 1).

 

                                         A sostegno della sua richiesta, il IS 1 richiama in sostanza gli stessi motivi indicati nella sua precedente istanza 26.06.2014 (inc. CRP __________). Precisa in particolare che, su autorizzazione del 20.02.2012 da parte del capo del __________, è stata avviata un’inchiesta fiscale speciale in applicazione degli art. 190 ss. LIFD in relazione agli art. 19-50 DPA nei confronti di __________ e __________. Questi ultimi sarebbero sospettati di avere commesso personalmente delle gravi sottrazioni d’imposta (art. 175 ss. LIFD), di aver partecipato a reati fiscali commessi da diverse società anonime (__________) (art. 177 LIFD) e di aver commesso il reato di frode fiscale (art. 186 LFID). L’inchiesta è stata poi estesa a possibili reati di cui alla LIP a carico di __________.

                                        

                                         Evidenzia in particolare che l’inchiesta condotta dalla IS 1 sarebbe "(…) tesa a chiarire l’ammontare delle prestazioni valutabili in denaro corrisposte agli imputati dalle società che dal 2001 ad oggi hanno gestito l’affittacamere e il bar siti in Via __________ __________ a __________ con l’insegna __________ (…), rinomato ritrovo ticinese a luci rosse", ove "(…) dodici diverse società si sarebbero susseguite nella gestione delle due attività (…)" (istanza 1.10./24.11.2014, p. 1, doc. CRP 1). Il credito fiscale delle persone coinvolte ammonterebbe all’incirca a CHF 15'000'000.--, circostanza che necessita di una verifica approfondita di tutti gli elementi utili allo scopo di ricostruire in maniera precisa i fatti.

                                         Rileva di aver presentato diverse istanze di ispezione degli atti al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali in merito, sostenendo tra l’altro che alcune affermazioni emerse dall’inchiesta condotta dalla IS 1 sarebbero apparentemente in contrasto con quanto emerso in sede penale e che le informazioni in suo possesso non sarebbero, ad oggi, complete.

 

 

                                   4.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

 

                                   5.   5.1.

                                         ll capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare l’Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere un’inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d’assistenza o d’istigazione a tali atti (art. 190 cpv. 1 LIFD).

 

                                         Sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d’imposta (art. 175 e 176 LIFD) e i delitti fiscali [art. 186 LIFD (frode fiscale) e art. 187 LIFD (appropriazione indebita d’imposte alla fonte)] (art. 190 cpv. 2 LIFD).

 

                                         Le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell’esecuzione della LIFD, ogni informazione necessaria per la sua applicazione (art. 195 LIFD in relazione all’art. 112 cpv. 1 frase 1 LIFD).

 

                                         L’art. 112 cpv. 1 LIFD si prefigge di favorire la collaborazione più ampia possibile tra le autorità (decisione TF 2C_806/2011 del 20.03.2012 consid. 3; DTF 134 II 318 consid. 6.1.).

 

                                          5.2.

                                         L’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), con riferimento a istanze di ispezione degli atti presentate dalla __________, __________, e in base al previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del Tribunale federale, aveva stabilito quanto segue:

 

                                         "Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).

                                                      Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):

                                                      "D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II 407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).

                                                      Come già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE 1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).

                                                                                 La giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale. In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver motivo di supporre che la legge non sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)".

 

                                         Gli stessi principi valgono oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

 

 

                                   6.   Nella fattispecie in esame – tenuto conto di quanto sopra esposto – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte della IS 1 che prevale sugli interessi personali dell’imputato (__________), peraltro prosciolto, ad esaminare gli atti istruttori dell’incarto penale __________, in cui è contenuto anche l’incarto DA __________, nel frattempo archiviato. Alcuni documenti ivi contenuti potrebbero essere, in effetti, potenzialmente utili all’autorità istante ai fini delle sue incombenze.

 

                                         A ciò aggiungasi che con le decisioni emanate il 14.06.2012 (inc. CRP __________, __________, __________, __________ e __________) e il 24.09.2014 (inc. __________) la Corte dei reclami penali aveva accolto ai sensi dei considerandi le richieste ex art. 62 cpv. 4 LOG presentante dall’autorità qui istante con lo scopo di esaminare alcuni incarti penali archiviati, alla cui base vi era sempre l’inchiesta fiscale speciale (ex art. 190 ss. LIFD) avviata a carico di __________ e di __________, successivamente estesa anche a __________ e a PI 2.

 

                                         In siffatte circostanze, questa Corte autorizza un funzionario della IS 1, il quale è evidentemente legato al segreto d’ufficio, ad esaminare, presso questa Corte, gli atti istruttori dell’incarto __________ della Pretura penale (contenente anche l’incarto DA __________ del Ministero pubblico), nel frattempo archiviato, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni.

 

 

                                   7.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura e la finalità della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LIFD ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera