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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 26/27.11.2014 presentata da
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IS 1 |
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tendente ad ottenere, in copia, due sentenze, passate in giudicato, che lo riguardano personalmente; |
premesso che la richiesta è stata inviata via fax il 26.11.2014 al Tribunale penale cantonale, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 27.11.2014, allegando copia delle due sentenze richieste;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 5.09.2011 la Corte delle assise criminali ha emanato una sentenza di condanna a carico di IS 1 e lo ha in particolare riconosciuto autore colpevole di ripetuta coazione (in parte tentata), ripetuta sottrazione di minorenne, ripetuta minaccia, lesioni semplici, ripetute vie di fatto, ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, ingiuria, ripetuta guida senza l'assicurazione di responsabilità civile e inosservanza dei doveri in caso di infortunio (inc. TPC __________);
che con giudizio 2.02.2012 la Corte di appello e di revisione penale ha parzialmente accolto l’appello presentato dall’imputato, riducendo a ventiquattro mesi la pena detentiva, confermando in sostanza la condanna dei summenzionati reati;
che con sentenza __________ il Tribunale federale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato dall’imputato (decisione TF __________ del __________);
che il 16.12.2013 la Corte delle assise correzionali di __________ ha ritenuto IS 1 autore colpevole di coazione, ingiuria, minaccia, vie di fatto, disobbedienza a decisioni dell’autorità e, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, lo ha in particolare condannato alla pena detentiva di dodici mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto) (inc. TPC __________);
che con sentenza 16.04.2014 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, in parziale accoglimento dell'appello dell’imputato, lo ha dichiarato autore colpevole di coazione, ingiuria, minaccia, vie di fatto e disobbedienza a decisioni dell'autorità; riconoscendogli di aver agito in stato di lieve scemata imputabilità, gli ha in particolare inflitto una pena detentiva di dieci mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto);
che il __________ il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’imputato (decisione TF __________ del 5.06.2014);
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Tribunale penale cantonale a questa Corte – IS 1 postula, urgentemente, la trasmissione, in copia delle sentenze di cui agli incarti TPC __________ e __________, senza però indicare i motivi alla base della sua richiesta (doc. CRP 1.a);
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti ai due summenzionati procedimenti penali nel frattempo archiviati, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) ai medesimi;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nei due procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di indicare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, delle due sentenze richieste, poiché i procedimenti penali, nel frattempo archiviati, l’hanno interessato personalmente in veste di parte;
che di conseguenza le due sentenze richieste vengono trasmessa, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte ai suddetti procedimenti penali nel frattempo archiviati.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera