Incarto n.
60.2014.405

 

Lugano

11 dicembre 2014/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 26.11./2.12.2014 presentata dalla

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare l’incarto penale NLP __________, nel frattempo archiviato;

 

 

premesso che la richiesta datata 26.11.2014 è giunta al Ministero pubblico il 28.11.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Moreno Capella – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte l’1/2.12.2014, preavvisandola favorevolmente;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Il __________, verso le ore __________, in territorio di __________, sulle rive del fiume __________, è avvenuto un incidente ai danni di __________ (__________), cittadina __________, che stava partecipando alla colonia "__________" organizzato dalla IS 1 (di seguito IS 1). Quel giorno la ragazza è rimasta schiacciata da un masso sul quale era seduta. Il medico intervenuto in loco non ha potuto fare altro che costatarne il decesso.

 

                                         A seguito di quanto accaduto, è stato aperto d’ufficio un procedimento penale contro ignoti per l’ipotesi di reato di omicidio colposo (art. 117 CP) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 3.07.2014 emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella (NLP __________; ndr. visti gli atti istruttori, il magistrato inquirente avrebbe nondimeno dovuto procedere all’apertura dell’istruzione ed emanare un decreto di abbandono, ma ciò è ininfluente ai fini del giudizio).

 

                                         Il summenzionato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato. Il medesimo, dopo la sua crescita in giudicato, è stato tra l’altro inviato alla IS 1 qui istante (AI 32 e AI 34).

 

 

                                   2.   Con la presente istanza (redatta in lingua francese) – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – la IS 1, per il tramite dell’avv. PR 1 in qualità di segretario generale di quest’ultima, chiede di poter esaminare gli atti istruttori del surriferito procedimento penale.

 

                                         A sostegno della sua richiesta l’avv. PR 1 precisa in particolare che la IS 1 organizza numerosi campi di vacanza per ragazzi svizzeri residenti all’estero. Egli, quale segretario generale dal __________, è intenzionato a migliorare le misure atte a garantire la sicurezza sui bambini che partecipano ai campi. Vorrebbe quindi esaminare l’incarto penale inerente al decesso di __________ per poter riesaminare gli strumenti di sicurezza e la procedura prevista dalla IS 1 in caso di incidenti.

 

                                         Come esposto in entrata, il magistrato inquirente, visti i motivi alla base della presente richiesta, preavvisa favorevolmente la richiesta.

 

                                         Questa Corte ha rinunciato ad interpellare gli eredi della vittima, poiché la IS 1, dopo il passaggio in giudicato del NLP __________, ha ricevuto una copia del predetto decreto.

 

 

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   In casu – visti i motivi apportati nella presente istanza – è, di principio, dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte della IS 1 (rispettivamente dell’avv. PR 1), che prevale sugli interessi personali della vittima e dei suoi eredi, poiché lo scopo della richiesta è quello di voler migliorare le misure di sicurezza nei confronti dei bambini che partecipano ai campi organizzati dalla stessa IS 1.

 

                                         Giova inoltre rilevare che dal NLP __________ risulta che la fattispecie in esame è stata segnalata agli Uffici cantonali competenti per i corsi d’acqua e la geologia cantonale e all’autorità cantonale preposta alla sicurezza dei fiumi. Dall’incontro con il presidente di quest’ultima autorità è emerso che "(…) la presenza di massi e sassi apparentemente stabili e innocui ai margini dei fiumi ticinesi è un effettivo pericolo e questo merita effettivamente di essere considerato già nella campagna 2014 per la sicurezza dei corsi d’acqua del cantone" (decreto di non luogo a procedere 3.07.2014, NLP __________, p. 9, AI 32).

 

                                         Ciò è sufficiente per ammettere un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

 

                                         Di conseguenza, l’avv. PR 1 è autorizzato ad esaminare presso questa Corte tutti gli atti istruttori dell’incarto NLP __________ (composto da un raccoglitore blu), concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni.

 

                                         Il legale è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti utili alle sue incombenze.

 

                                         Va da sé che l’avv. PR 1 è legato al segreto d’ufficio/professionale.

 

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG, sulle spese l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1 __________.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera