|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 8.01./10.02.2014 presentata da
|
|
IS 1 |
|
|
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto di polizia inerente al decesso di suo figlio; |
premesso che la richiesta datata 8.01.2014 è giunta al Ministero pubblico il 10.01.2014, che – per il tramite dell’allora procuratore pubblico Amos Pagnamenta – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte l’8/10.02.2014, osservando di non avere obiezioni all’invio della documentazione richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito del decesso di __________ __________ avvenuto il 17.11.2011, a __________, il Ministero pubblico ha aperto, d’ufficio, un procedimento penale (inc. MP __________);
che il summenzionato procedimento è stato archiviato il 22.03.2012 con l’emanazione di un decreto di non luogo a procedere (NLP __________);
che con la presente istanza il padre di ┼__________ __________ chiede di ottenere la trasmissione del rapporto di polizia inerente al decesso di quest’ultimo (doc. 1.a).
che, come esposto in entrata, l’allora procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che a giudizio di questa Corte nella fattispecie in esame è dato certamente un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 a conoscere l’esatta causa del decesso di suo figlio;
che di conseguenza il rapporto di costatazione 28.11.2011 (AI 5), la relazione medico legale sugli accertamenti autoptici eseguiti sulla salma di __________ __________ datata 9.01.2012 (AI 8) e la relazione medico legale sugli accertamenti necroscopici eseguiti sulla salma di __________ __________ datata 14.02.2012 (AI 9) vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che, stante la particolarit della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera