Incarto n.
60.2014.420

 

Lugano

1 aprile 2015/asp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 9/10.12.2014 presentato da

 

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

la decisione di assegnazione 26.11.2014 emanata dalla Corte delle assise criminali (inc. TPC __________);

 

 

richiamate le osservazioni 8.1.2015 del presidente della Corte delle assise criminali Marco Villa con le quali si rimette al giudizio di questa Corte;

 

visti gli scritti 12/14.1.2015 di PI 15 e PI 16, 14/20.1.2015 di PI 13, 18/20.1.2015 di PI 5 e 20/23.1.2015 di PI 9, con i quali postulano tutti l’accoglimento del gravame;

 

viste le osservazioni 23.1.2015 di PI 27 e PI 28 e 22/26.1.2015 di PI 23 e PI 24 con le quali tutti chiedono la reiezione del reclamo;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

in fatto

 

                                   a.   Con atto d’accusa 6.5.2008, l’allora procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi ha posto in stato d’accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali PI 26 e PI 27 per i titoli di reato di truffa, falsità in documenti ed appropriazione indebita (ACC __________).

 

 

b.In data 15.2.2013, la Corte delle assise criminali ha condannato gli imputati alle pene di ventiquattro mesi di detenzione per PI 26 e di venti mesi di detenzione per PI 27, siccome ritenuti colpevoli di truffa aggravata, appropriazione indebita e falsità in documenti (sentenza 15.2.2013, p. 17, inc. TPC __________). Entrambi gli imputati sono stati condannati ad un risarcimento equivalente in favore dello Stato di CHF 450'000.-- ciascuno (dispositivo 5.1.2. e 5.2.2.), ed a versare, in solido, ai ventisette accusatori privati importi per complessivi CHF 2'969'191.10. La Corte delle assise criminali ha inoltre confiscato “(…) prestazioni assicurative della polizza d’assicurazione sulla vita (…) presso la __________; conto di libero passaggio (…) presso __________; fr. 146'517.55 depositati presso il Tribunale penale (…)” di spettanza di PI 26 e “(…) fr. 211'700.-- depositati presso il Tribunale penale (…)” di spettanza di PI 27. I risarcimenti compensatori di cui ai dispositivi 5.1.2. e 5.2.2. sono stati assegnati, previo soddisfacimento di tasse e spese di giustizia, “(…) in favore degli accusatori privati proporzionalmente ai crediti loro riconosciuti ai dispositivi 8.3 [PI 24], 8.4 [PI 25], 8.12 [__________], 8.25 [RE 1] e 8.26 [RE 1] (…)” (sentenza 15.2.2013, p. 19, inc. TPC __________).

 

La sentenza 15.2.2013 è passata in giudicato.

 

                                        

                                   c.   Con scritto 16.9.2013 il presidente della Corte delle assise criminali, giudice Marco Villa, ha disposto le assegnazioni a favore di ulteriori cinque accusatori privati oltre quelli già riconosciuti nella sentenza 15.2.2013, che si erano annunciati dopo l’emanazione di quest’ultima (scritto 16.9.2013, inc. TPC __________).

 

 

                                  d.   Contro tale decisione sono insorti i primi accusatori privati a cui erano stati assegnati i risarcimenti compensatori nella sentenza 15.2.2013, contestando nella sostanza le modalità di assegnamento adottate dal presidente della Corte. A loro dire le assegnazioni disposte nella sentenza di merito del 15.2.2013 avrebbero acquisito forza di cosa giudicata, e sarebbero state, di conseguenza, vincolanti, e non ulteriormente modificabili. Inoltre, nessuna cessione a favore dello Stato sarebbe intervenuta da parte di altri accusatori privati. I reclamanti hanno oltre a ciò censurato una violazione del diritto di essere sentito.

 

 

                                   e.   Con sentenza 8.10.2013 questa Corte ha accolto i gravami sopraindicati annullando la decisione 16.9.2013 in quanto adottata dal solo presidente della Corte delle assise criminali, e non dalla stessa. Ha inoltre constatato una violazione del diritto di essere sentito in quanto il presidente, prima di prendere la propria decisione, non aveva intimato le richieste di assegnazione e non aveva dato, almeno a chi aveva già avanzato simili richieste precedentemente, la possibilità di esprimersi (sentenza 8.10.2013, inc. CRP __________).

 

 

                                    f.   Dopo aver accordato a tutti gli accusatori privati un termine per confermare la cessione allo Stato della quota relativa al loro credito nei confronti di PI 26 e PI 27 (scritto 6.12.2013, doc. 36, inc. TPC __________), e dopo aver ricevuto gli scritti di risposta, la Corte delle assise criminali ha emanato la decisione di assegnazione 18.2.2014. La Corte ha affermato che i valori confiscati al momento del passaggio in giudicato della sentenza di merito 15.2.2013 ammontavano a CHF 358'217.55. Ha inoltre informato che “(…) con scritto 23.7.2013 della __________ Assicurazioni, le prestazioni assicurative relative alla polizza vita (…) di pertinenza di PI 26 non sono esigibili e che neppure lo sono attualmente gli averi della previdenza professionale presso Banca __________ (…), sempre di pertinenza di PI 26 (…)” e che “(…) i condannati si sono impegnati a proseguire i versamenti al Tribunale penale cantonale per il risarcimento degli accusatori privati e, facendo fede ai loro impegni, hanno versato ad oggi (…) l’ulteriore importo di fr. 51'200.- (…)” (decisione 18.2.2014, p. 3). La Corte delle assise criminali ha inoltre citato la dottrina e la giurisprudenza in merito all’art. 73 CP (assegnamenti al danneggiato) affermando che “(…) dal momento che né in sede d’istruttoria né in sede dibattimentale vi è stata debita informazione sul contenuto dell’art. 73 CP alle parti lese sprovviste di rappresentante legale, le richieste degli AP (…), con cessione allo Stato della relativa quota del loro credito, vanno accolte e, pertanto, anche a loro va assegnato proporzionalmente al loro credito l’importo disponibile al momento del passaggio in giudicato della sentenza (…). (…) al momento del suo passaggio in giudicato la sentenza 15.2.2013 non era in tutti i suoi punti esecutiva, stante l’impegno di versamenti futuri – nel frattempo effettivamente avvenuti – da parte dei condannati e stante la non esigibilità delle prestazioni assicurative relative alla polizza vita e degli averi della previdenza professionale di PI 26 (…)” (decisione 18.2.2014, p. 5 s., inc. TPC __________). La Corte ha dunque proceduto all’assegnazione dell’importo confiscato ad ogni singolo accusatore privato per la quota parte di sua spettanza.

 

 

                                  g.   Contro tale decisione sono nuovamente insorti i primi accusatori privati a cui erano stati assegnati i risarcimenti compensatori nella sentenza 15.2.2013. A loro dire la decisione impugnata avrebbe violato l’art. 73 CP, nella misura in cui, la sentenza di merito del 15.2.2013 sarebbe regolarmente passata in giudicato e sarebbe diventata esecutiva. In particolare sarebbe diventato esecutivo il dispositivo che attribuiva i risarcimenti equivalenti agli unici cinque accusatori privati che avrebbero validamente e tempestivamente formulato istanza di assegnazione.

 

 

h.    Con sentenze 6.8.2014 questa Corte ha accolto i gravami sopraindicati annullando la decisione 18.2.2014. Essa ha, in particolare, constatato che la sentenza 15.2.2013 era passata in giudicato; pertanto le assegnazioni avvenute posteriormente non potevano essere considerate (sentenza 6.8.2014, inc. CRP __________; inc. CRP __________).

 

 

                                    i.   La Corte delle assise criminali ha dunque emanato la decisione di assegnazione 26.11.2014. In concreto essa ha stabilito che per i cinque accusatori privati sopraindicati “(…) le rispettive richieste di assegnazione sono già state decise con la sentenza 15.2.2013 passata in giudicato e, per quanto concerne l’importo di fr. 358'217.55 di cui ai punti 11.1.3 e 11.2.1 del dispositivo, a ciascuno di loro va dunque assegnata la quota parte di sua spettanza in funzione delle indennità riconosciute in sentenza ai punti 8.3, 8.4, 8.12, 8.26 del dispositivo, mentre che l’importo di fr. 70'200.- pervenuto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, nella misura in cui non è ancora intervenuta alcuna assegnazione, va assegnato anche agli altri AP istanti (…) in funzione delle indennità riconosciute in sentenza (…)” (sentenza 26.11.2014, p. 5 s., inc. TPC __________).

 

                                    l.   Contro tale decisione insorge ora il qui reclamante. Egli afferma che: “(…) In qualità di accusatore privato per i danni inflittimi dagli imputati, giunti in tribunale dopo più di dieci anni dai fatti, giudicati finalmente colpevoli e condannati a risarcire le parti danneggiate, mi aspettavo che la sentenza venisse applicata e che ogni accusatore venisse risarcito totalmente della cifra subita come danno secondo la ripartizione proporzionale comunicata il 15 febbraio 2013. (…). Dopo l’intervento del Procuratore Pubblico che chiese “…la confisca e l’assegnazione ai danneggiati delle liquidità poste sotto sequestro…” nel verbale delle Assise Criminali al punto 8 si legge la condanna degli imputati al versamento delle indennità a tutti gli AP elencati in seguito tra cui al punto 8.19 fr. 67'125.- al sottoscritto. Ora, avendo ricevuto una nuova ripartizione dei risarcimenti che smentisce ciò che venne stabilito dalla sentenza del 15.02.13 firmata ancora dalla stessa Corte e dalle medesime persone (…) mi chiedo che valore abbia avuto tutto lo svolgimento del processo se poi le conclusioni vengono smentite dalle stesse persone. Chiedo pertanto che tutto quanto stabilito dalla sentenza del 15.02.13, compreso il risarcimento agli accusatori privati, sia riconsiderato e che l’assegnazione stabilita il 26 novembre 2014 venga annullata e che si proceda secondo le assegnazioni del 18 febbraio 2014 (…)” (reclamo 9/10.12.2014).

 

 

m.  Delle ulteriori argomentazioni, così come delle successive osservazioni, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         L’art. 73 cpv. 3 CP dispone che i Cantoni debbano prevedere una procedura semplice e rapida per decidere sugli assegnamenti qualora non fosse possibile deciderli nella sentenza penale. Il testo di questo capoverso è sostanzialmente identico a quello del previgente art. 60 cpv. 3 vCP. È più che probabile che l’entrata in vigore del Codice di procedura penale federale (CPP) abbia di fatto reso superfluo detto capoverso. Di modo che, per determinare le norme procedurali applicabili, ci si deve orientare sul CPP.

 

 

 

 

 

                                         1.2.

                                         Nella presente fattispecie, questa Corte ritiene applicabili le norme degli art. 363 ss. CPP, relative alle decisioni giudiziarie indipendenti successive (N. Schmid, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 378 CPP n. 2). Caratterizzando in tal modo la procedura, la via d’impugnazione è quella del reclamo a questa Corte (Commentario CPP – M. Mini, art. 393 CPP n. 18).

 

                                         1.3.

                                         Il gravame, inoltrato il 9/10.12.2014 contro la decisione di assegnazione 26.11.2014, è dunque tempestivo e proponibile. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1, quale accusatore privato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio (BSK StPO – M. ZIEGLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 4; PC CPP – L. MOREILLON / A. PEREIN–REYMOND, art. 382 CPP n. 5).

 

                                         Il reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

 

 

2.2.1.

                                        In data 15.2.2013, la Corte delle assise criminali ha condannato gli imputati alle pene di ventiquattro mesi di detenzione per PI 25 e di venti mesi di detenzione per PI 26, siccome ritenuti colpevoli di truffa aggravata, appropriazione indebita e falsità in documenti (sentenza 15.2.2013, p. 17, inc. TPC __________). Entrambi gli imputati sono stati condannati ad un risarcimento equivalente in favore dello Stato di CHF 450'000.-- ciascuno (dispositivo 5.1.2. e 5.2.2.), ed a versare, in solido, ai ventisette accusatori privati importi per complessivi CHF 2'969'191.10 (dispositivo 8.). Tra questi accusatori privati risulta anche RE 1, con un credito di CHF 67'125.-- (dispositivo 8.19.).

 

                                         2.2.

I risarcimenti compensatori di cui ai dispositivi 5.1.2. e 5.2.2. (CHF 450'000.--) sono stati assegnati, previo soddisfacimento di tasse e spese di giustizia, “(…) in favore degli accusatori privati proporzionalmente ai crediti loro riconosciuti ai dispositivi 8.3 [PI 23], 8.4 [PI 24], 8.12 [__________], 8.25 [PI 27] e 8.26 [PI 28] (…)” (dispositivo 13.).

 

 

 

                                         2.3.

                                        Al momento del passaggio in giudicato della sentenza 15.2.2013, i valori confiscati ammontavano a CHF 358'217.55 (dispositivo 11.1.3. e 11.2.1.) (sentenza 15.2.2013, p. 19, inc. TPC __________).

 

 

3.3.1.

Giusta l’art. 73 CP se in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione: a. la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato; b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese; c. le pretese di risarcimento; d. l’importo della cauzione preventiva prestata. Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.

 

3.2.

Conformemente al testo di legge, gli assegnamenti sono concessi al danneggiato unicamente a sua richiesta. Quando più danneggiati possono pretendere un risarcimento, è dovere di ciascuno di loro farne domanda al giudice competente. Quest’ultimo dovrà tener conto unicamente dei danneggiati che avranno espressamente formulato la richiesta sulla base dell’art. 73 CP. La dottrina sostiene che il giudice deve rendere attento il danneggiato alla possibilità offerta dall’art. 73 CP, almeno nei casi in cui quest’ultimo non ha delle conoscenze giuridiche sufficienti o non è assistito da un avvocato. Anche la giurisprudenza ammette un dovere di informazione da parte del giudice quando il danneggiato non è pratico nella materia giuridica o non è assistito da un patrocinatore (cfr. decisione TF 6B_659/2012 dell’8.4.2013; sentenza TF 6B_190/2010 del 16.7.2010; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 73 CP n. 20).

 

In virtù del principio dell’economia processuale l’assegnamento deve essere deciso, di principio, già nella sentenza penale (art. 73 cpv. 3 CP a contrario). I Cantoni devono prevedere una procedura semplice e rapida nel caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale (art. 73 cpv. 3 CP). Una tale procedura è possibile nel caso in cui il danneggiato, che postula l’assegnamento giusta l’art. 73 CP, si annunci posteriormente. Per esempio nel caso in cui la confisca degli oggetti e i beni ai sensi degli artt. 69-72 CP sia già stata ordinata o quando la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato sia già stata acquisita dall’autorità competente. Una decisione ulteriore è tuttavia possibile nel caso in cui i beni in questione non siano già stati oggetto di una decisione di assegnamento, cresciuta in giudicato, in favore di altri danneggiati (decisione TF 6B_53/2009 del 24.8.2009).

 

 

4.4.1.

Considerate la dottrina e la giurisprudenza sopraindicate, e le sentenze di questa Corte del 6.8.2014 (inc. CRP __________; inc. CRP __________), la Corte delle assise criminali, con decisione di assegnazione 26.11.2014, ha così deciso di assegnare l’importo di CHF 358'217.55 disponibile al momento del passaggio in giudicato della sentenza 15.2.2013 (previa deduzione di tassa e spese di giustizia) agli accusatori privati PI 23, PI 24, __________, PI 27 e PI 28, proporzionalmente alle loro indennità riconosciute in sentenza (decisione 26.11.2014, p. 6, inc. TPC __________).

 

4.2.

Questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi in merito con sentenze 6.8.2014 (inc. CRP __________; inc. CRP __________). Essa in tale circostanza ha infatti affermato che l’assegnazione deve essere ordinata contemporaneamente alla decisione di merito giusta l’art. 73 cpv. 3 CP, come è avvenuto nel caso in esame. Un’assegnazione posteriore può infatti essere effettuata unicamente nel caso in cui non sia già avvenuta alcuna assegnazione passata in giudicato in favore di altri danneggiati (sentenza TF 6B_53/2009 del 24.8.2009 consid. 2.6; sentenza TF 6B_659/2012 dell’8.4.2013 consid. 3.1.) o se i beni pervengono dopo. Nel caso in esame nella sentenza 15.2.2013 la Corte delle assise criminali ha assegnato a PI 24, PI 25, RE 1, RE 1 e alla __________ i risarcimenti compensatori (dispositivo 13.). La sentenza è passata in giudicato. Determinante è il solo carattere definitivo ed esecutivo della decisione di assegnazione ai cinque accusatori privati, ossia la sentenza di merito 15.2.2013 della Corte delle assise criminali. L’Autorità ha dunque deciso di assegnare l’importo di CHF 358'217.55 disponibile al momento del passaggio in giudicato della sentenza 15.2.2013 (previa deduzione di tassa e spese di giustizia) agli accusatori privati sopraindicati.

 

Ciò è dunque già stato stabilito nelle sentenze 16.8.2014 di questa Corte, contro le quali peraltro RE 1 non ha posto reclamo.

 

4.3.

La Corte delle assise criminali, con decisione di assegnazione 26.11.2014, ha inoltre assegnato l’importo supplementare di CHF 70'200.--, pervenuto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza 15.2.2013, a tutti gli accusatori privati, in funzione delle indennità riconosciute in sentenza; fra questi anche a RE 1 per un importo di CHF 1'861.05 (decisione di assegnazione 26.11.2014, p. 6 s., inc. TPC __________).

 

4.4.

Il qui reclamante afferma che questa “(…) nuova ripartizione dei risarcimenti (...) smentisce ciò che avvenne stabilito dalla sentenza del 15.02.13 (…)” (reclamo 9/10.12.2014). Tuttavia si rileva come la decisione di assegnazione 26.11.2014 non muta (e pertanto non smentisce) in alcun modo l’ammontare delle indennità dovute dai condannati agli accusatori privati e riconosciute nella sentenza 15.2.2013. A RE 1 sono in particolare stati riconosciuti CHF 67'125.-- (dispositivo 8.19., sentenza 15.2.2013, inc. TPC 72.2008.55). Quest’ultimo avrà dunque diritto a tutti gli ulteriori importi/averi che diverranno esigibili e a tutti gli ulteriori versamenti effettuati dai condannati al Tribunale penale cantonale, sempre in proporzione al suo credito, fino a concorrenza di CHF 67'125.--.

 

4.5.

In queste circostanze, la decisione di assegnazione 26.11.2014 della Corte delle assise criminali è meritevole di tutela ed il reclamo deve essere quindi respinto.

 

 

5.Il gravame è respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 73 CP e 363 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è respinto

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese do CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________, il quale rifonderà a PI 27, __________, e a PI 28, __________, complessivamente CHF 200.-- (duecento), e a PI 23, __________, e a PI 24, __________, complessivamente CHF 200.--(duecento), a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-        

 

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera