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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 21.01./12.02.2014 presentata da
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IS 1 patr. da: PR 1 |
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tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di una decisione, passata in giudicato, emanata a suo carico; |
premesso che la richiesta datata 21.01.2014 è giunta al Ministero pubblico il 23.01.2014, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte l’11/12.02.2014, preavvisando favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia/querela 30.04./4.05.2004 sporta da PI 2 nei confronti di IS 1 per varie ipotesi di reato in relazione ad alcuni fatti accaduti, tra l’altro, il 28.04.2004, ai di lei danni e ai danni del figlio __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato dapprima nel decreto di accusa 11.07.2005 mediante il quale l’allora procuratore pubblico Luca Maghetti ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di furto, minaccia e violazione di domicilio ed ha proposto la sua condanna alla pena di cinque giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni a valere quale pena interamente aggiuntiva al DA __________ del 24.05.2004 e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando la parte civile al competente foro per le sue pretese (DA __________);
che avverso il suddetto decreto IS 1 ha interposto tem-pestiva opposizione;
che il 7.07.2006 l’allora giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti ha prosciolto IS 1 dalle imputazioni di furto e di minaccia e lo ha nondimeno dichiarato autore colpevole di violazione di domicilio "per essersi indebitamente introdotto, al fine di appropriarsi di un cancello da lui asserito di sua proprietà, nel fondo in uso e godimento al figlio __________ e alla signora PI 2, contro la di loro volontà", condannandolo alla multa di CHF 150.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (inc. __________);
che la summenzionata sentenza è regolarmente passata in giudicato (inc. __________);
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito IS 1 (cfr., al proposito copia procura del 9.04.2013, doc. 1.a), la trasmissione, in copia, di un decreto di accusa (passato in giudicato), in cui il suo cliente è stato condannato verosimilmente per il reato di violazione di domicilio in relazione a fatti accaduti sei/sette anni fa;
che a sostegno della sua richiesta precisa che dinanzi alla Pretura di __________ sarebbe pendente una vertenza di natura successoria contro __________ e la di lei figlia __________ (doc. CRP 1.a);
che, come esposto in entrata, il procuratore generale ha preavvisato favorevolmente la presente richiesta;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, parte civile ai sensi del CPP TI nel procedimento penale di cui all’incarto __________ nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusato ai sensi del CPP TI) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e il contenuto dell’incarto penale sfociato nella sentenza di condanna 7.07.2006 a carico di IS 1 (passata in giudicato) – appare dato un interesse giuridico legittimo del qui istante giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia della sentenza 7.07.2006 emanata dall’allora giudice Giorgio Bassetti e del relativo verbale del dibattimento (inc. __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che considerato come alcuni atti istruttori del summenzionato procedimento penale potrebbero essere potenzialmente utili per il patrocinatore del qui istante ad avere un quadro più completo dei rapporti che esistevano tra le parti ed eventualmente per la procedura civile pendente presso la Pretura di __________, questa Corte autorizza inoltre l’avv. PR 1 ad esaminare, presso il Ministero pubblico di __________, l’incarto DA __________ (corrispondente all’incarto __________ della Pretura penale), concordando le modalità di accesso con il procuratore generale, compatibilmente con i suoi impegni;
che il patrocinatore è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti istruttori utili alle sue incombenze;
che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al summenzionato procedimento penale, nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera