Incarto n.
60.2014.65

 

Lugano

11 marzo 2014/ps

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 25/27.02.2014 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere copia dei verbali di polizia di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato;

 

 

premesso che la richiesta datata 25.02.2014 è giunta al Ministero pubblico il 26.02.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 26/27.02.2014, comunicando parimenti che nulla osta all’accesso agli atti da parte dell’imputato;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che a seguito di un controllo avvenuto a __________, il 10.08.2013, in occasione del quale IS 1 è stato trovato in possesso di 9.40 grammi di marijuana (successivamente sequestrata), è stato aperto un procedimento penale a suo carico per l’ipotesi di reato di contravvenzione alla LStup (inc. NLP __________) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 7.01.2014 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni (mediante il quale l’imputato è stato formalmente ammonito con contestuale confisca e distruzione della sostanza stupefacente in questione);

 

 

                                         che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP: il medesimo è dunque passato in giudicato;

 

 

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito, la trasmissione, in copia, dei verbali di polizia di cui al summenzionato procedimento penale, allegando la relativa procura (doc. CRP 1.a e doc. CRP 1.b);

 

 

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

 

 

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi alla base della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (rispettivamente del suo patrocinatore) in virtù della citata disposizione cantonale ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti del 5.11.2013 (in cui è contenuto anche il verbale d’interrogatorio 27.08.2013 dell’imputato, AI 1), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte (imputato);

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che dall’incarto penale in questione emerge che l’avv. PR 1 è stato presente all’interrogatorio dell’imputato dinanzi alla polizia (AI 1 – inc. NLP __________);

 

 

                                         che di conseguenza il predetto rapporto viene trasmesso, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;

 

 

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                           La cancelliera