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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 27/28.2.2014, emendato il 12/18.3.2014, presentato da
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RE 1
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contro |
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la decisione di assegnazione 18.2.2014 emanata dalla Corte delle assise criminali (inc. TPC __________); |
visto lo scritto 10.3.2014 di PI 2 e PI 3 con il quale si rimettono entrambi al giudizio di questa Corte;
richiamato lo scritto 20.3.2014 del giudice Marco Villa, in qualità di presidente della Corte delle assise criminali, nel quale si riconferma nella decisione impugnata;
richiamate le osservazioni 31.3./1.4.2014 di PI 4 e PI 5 e 31.3./1.4.2014 di PI 7 e PI 8, con le quali postulano la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con atto d’accusa 6.5.2008, l’allora procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi ha posto in stato d’accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali PI 26 e PI 27 per i titoli di reato di truffa, falsità in documenti ed appropriazione indebita (ACC __________).
b.In data 15.2.2013, la Corte delle assise criminali ha condannato gli imputati alle pene di ventiquattro mesi di detenzione per PI 26 e di venti mesi di detenzione per PI 27, siccome ritenuti colpevoli di truffa aggravata, appropriazione indebita e falsità in documenti (sentenza 15.2.2013, p. 17, inc. TPC __________). Entrambi gli imputati sono stati condannati ad un risarcimento equivalente in favore dello Stato di CHF 450'000.-- ciascuno (dispositivo 5.1.2. e 5.2.2.), ed a versare, in solido, ai ventisette accusatori privati importi per complessivi CHF 2'969'191.10. La Corte delle assise criminali ha inoltre confiscato “(…) prestazioni assicurative della polizza d’assicurazione sulla vita (…) presso la __________; conto di libero passaggio (…) presso __________; fr. 146'517.55 depositati presso il Tribunale penale (…)” di spettanza di PI 26 e “(…) fr. 211'700.-- depositati presso il Tribunale penale (…)” di spettanza di PI 27. I risarcimenti compensatori di cui ai dispositivi 5.1.2. e 5.2.2. sono stati assegnati, previo soddisfacimento di tasse e spese di giustizia, “(…) in favore degli accusatori privati proporzionalmente ai crediti loro riconosciuti ai dispositivi 8.3 [PI 24],8.4 [PI 25], 8.12 [__________], 8.25 [RE 1] e 8.26 [__________] (…)” (sentenza 15.2.2013, p. 19, inc. TPC __________).
La sentenza 15.2.2013 è passata in giudicato.
c. Con scritto 16.9.2013 il presidente della Corte delle assise criminali, giudice Marco Villa, ha disposto le assegnazioni a favore di ulteriori cinque accusatori privati oltre quelli già riconosciuti nella sentenza 15.2.2013, che si erano annunciati dopo l’emanazione di quest’ultima (scritto 16.9.2013, inc. TPC __________).
d. Contro tale decisione sono insorti gli accusatori privati che avevano visto riconoscersi le loro pretese nella sentenza di merito, contestando nella sostanza le modalità di assegnamento adottate dal presidente della Corte. A loro dire le assegnazioni disposte nella sentenza di merito del 15.2.2013 avrebbero acquisito forza di cosa giudicata, e sarebbero state, di conseguenza, vincolanti, e non ulteriormente modificabili. Inoltre, nessuna cessione a favore dello Stato sarebbe intervenuta da parte di altri accusatori privati. I reclamanti hanno inoltre censurato una violazione del diritto di essere sentito.
e.Con sentenza 8.10.2013 questa Corte ha accolto i gravami sopraindicati annullando la decisione 16.9.2013 in quanto adottata dal solo presidente della Corte delle assise criminali, e non dalla stessa. Ha inoltre constatato una violazione del diritto di essere sentito in quanto il presidente, prima di prendere la propria decisione, non aveva intimato le richieste di assegnazione e non aveva dato, almeno a chi aveva già avanzato simili richieste precedentemente, la possibilità di esprimersi (sentenza 8.10.2013, inc. CRP __________).
f. Con scritto 25.10.2013 RE 1, per il tramite del suo avvocato, ha chiesto che “(…) gli importi confiscati come al punto N. 11 della sentenza 15 febbraio 2013, le vengano messi a disposizione, come per gli altri accusatori privati, proporzionalmente al suo credito, fino al totale pagamento del suo credito, riservato ogni altro suo diritto” (scritto 25.10.2013, doc. 28).
g. La Corte delle assise criminali ha dunque accordato a tutti gli accusatori privati, tra cui a RE 1, un termine per confermare la cessione allo Stato della quota relativa al loro credito nei confronti di PI 26 e PI 27 (scritto 6.12.2013, doc. 36, inc. TPC __________). Dopo aver ricevuto gli scritti di risposta, tra cui quello della qui reclamante del 13.12.2013 (doc. 46, inc. TPC __________), ha poi emanato la decisione di assegnazione 18.2.2014. La Corte ha affermato che i valori confiscati al momento del passaggio in giudicato della sentenza di merito 15.2.2013 ammontavano a CHF 358'217.55. Ha inoltre informato che “(…) con scritto 23.7.2013 della __________ Assicurazioni, le prestazioni assicurative relative alla polizza vita (…) di pertinenza di PI 26 non sono esigibili e che neppure lo sono attualmente gli averi della previdenza professionale presso Banca __________ (…), sempre di pertinenza di PI 26 (…)” e che “(…) i condannati si sono impegnati a proseguire i versamenti al Tribunale penale cantonale per il risarcimento degli accusatori privati e, facendo fede ai loro impegni, hanno versato ad oggi (…) l’ulteriore importo di fr. 51'200.- (…)” (decisione 18.2.2014, p. 3). La Corte delle assise criminali ha inoltre citato la dottrina e la giurisprudenza in merito all’art. 73 CP (assegnamenti al danneggiato) affermando che “(…) dal momento che né in sede d’istruttoria né in sede dibattimentale vi è stata debita informazione sul contenuto dell’art. 73 CP alle parti lese sprovviste di rappresentante legale, le richieste degli AP (…), con cessione allo Stato della relativa quota del loro credito, vanno accolte e, pertanto, anche a loro va assegnato proporzionalmente al loro credito l’importo disponibile al momento del passaggio in giudicato della sentenza (…)”. Ha tuttavia precisato che “(…) ciò non è invece il caso per l’AP RE 1, in quanto validamente assistita da un avvocato ticinese durante tutto l’iter procedurale e in mancanza della cessione del suo credito allo Stato entro l’emanazione della sentenza 15.2.2013 (…)”. A dire dell’autorità giudicante “(…) al momento del suo passaggio in giudicato la sentenza 15.2.2013 non era in tutti i suoi punti esecutiva, stante l’impegno di versamenti futuri – nel frattempo effettivamente avvenuti – da parte dei condannati e stante la non esigibilità delle prestazioni assicurative relative alla polizza vita e degli averi della previdenza professionale di PI 26 (…)” (decisione 18.2.2014, p. 5 s., inc. TPC __________). La Corte ha dunque proceduto all’assegnazione dell’importo confiscato prima dell’emanazione della sentenza di merito ad ogni singolo accusatore privato, tranne a RE 1, per la quota parte di loro spettanza. Unicamente l’importo supplementare pari a CHF 51'200.-- maturato dopo il 15.2.2013 è stato assegnato a tutti gli accusatori privati, qui reclamante compresa.
h. Contro tale decisione insorge ora, fra gli altri, RE 1. A suo dire la decisione impugnata violerebbe l’art. 73 CP: “(…) è ingiusto che questa assegnazione non sia anzitutto avvenuta contemporaneamente con la decisione di merito della sentenza, avendo la ricorrente già notificato più volte, e quale accusatrice privata, la pretesa. La signora RE 1 non può condividere quanto esposto nella decisione alle pagine N. 4 e 5, e chiede che tutti gli importi confiscati vengano messi anche a sua disposizione e proporzionalmente al suo credito di fr. 374'902.40 (…)”. Essa afferma di essere stata “(…) informata dell’esistenza del sequestro e della possibilità di chiedere la divisione di questi importi, soltanto con la comunicazione 15 ottobre 2013, e vi ha dato seguito il 25 ottobre 2013. Il Giudice doveva informarla della possibilità dell’art. 73 CP, di cedere la relativa quota del suo credito ai sensi dell’art. 73 CP (…)”. Aggiunge inoltre che “(…) la cessione del credito, non è avvenuta entro l’emanazione della sentenza 15 febbraio 2013, perché la ricorrente non poteva essere presente al dibattimento, ne è stata informata dei sequestri (…)” (reclamo 12.3.2014, p. 3).
i. Delle ulteriori argomentazioni, così come delle successive osservazioni, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
in diritto
1. 1.1.
L’art. 73 cpv. 3 CP dispone che i Cantoni debbano prevedere una procedura semplice e rapida per decidere sugli assegnamenti qualora non fosse possibile deciderli nella sentenza penale. Il testo di questo capoverso è sostanzialmente identico a quello del previgente art. 60 cpv. 3 vCP. È più che probabile che l’entrata in vigore del Codice di procedura penale federale (CPP) abbia di fatto reso superfluo detto capoverso. Di modo che, per determinare le norme procedurali applicabili, ci si deve orientare sul CPP.
1.2.
Nella presente fattispecie, questa Corte ritiene applicabili le norme degli art. 363 ss. CPP, relative alle decisioni giudiziarie indipendenti successive (N. Schmid, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 378 CPP n. 2). Caratterizzando in tal modo la procedura, la via d’impugnazione è quella del reclamo a questa Corte (Commentario CPP – M. Mini, art. 393 CPP n. 18).
1.3.
Il gravame, inoltrato il 12.3.2014, è dunque tempestivo e proponibile. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1, quale accusatrice privata, è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio (BSK StPO – M. ZIEGLER, art. 382 CPP n. 4; PC CPP – L. MOREILLON / A. PEREIN–REYMOND, art. 382 CPP n. 5).
Il reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2.2.1.
Giusta l’art. 73 CP se in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione: a. la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato; b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese; c. le pretese di risarcimento; d. l’importo della cauzione preventiva prestata. Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
2.2.
Conformemente al testo di legge, gli assegnamenti sono concessi al danneggiato unicamente a sua richiesta. Quando più danneggiati possono pretendere un risarcimento, è dovere di ciascuno di loro farne domanda al giudice competente. Quest’ultimo dovrà tener conto unicamente dei danneggiati che avranno espressamente formulato la richiesta sulla base dell’art. 73 CP. La dottrina sostiene che il giudice deve rendere attento il danneggiato alla possibilità offerta dall’art. 73 CP, almeno nei casi in cui quest’ultimo non ha delle conoscenze giuridiche sufficienti o non è assistito da un avvocato. Anche la giurisprudenza ammette un dovere di informazione da parte del giudice quando il danneggiato non è pratico nella materia giuridica o non è assistito da un patrocinatore (cfr. decisione TF 6B_659/2012 dell’8.4.2013; sentenza TF 6B_190/2010 del 16.7.2010; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 73 CP n. 20).
In virtù del principio dell’economia processuale l’assegnamento deve essere deciso, di principio, già nella sentenza penale (art. 73 cpv. 3 CP a contrario). I Cantoni devono prevedere una procedura semplice e rapida nel caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale (art. 73 cpv. 3 CP). Una tale procedura è possibile nel caso in cui il danneggiato, che postula l’assegnamento giusta l’art. 73 CP, si annunci posteriormente. Per esempio nel caso in cui la confisca degli oggetti e i beni ai sensi degli artt. 69-72 CP sia già stata ordinata o quando la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato sia già stata acquisita dall’autorità competente. Una decisione ulteriore è tuttavia possibile nel caso in cui i beni in questione non siano già stati oggetto di una decisione di assegnamento, passata in giudicato, in favore di altri danneggiati (decisione TF 6B_53/2009 del 24.8.2009).
3.3.1.
La Corte delle assise criminali al dispositivo 13 della sentenza di merito del 15.2.2013 ha deciso che “(…) i risarcimenti compensatori di cui ai dispositivi 5.1.2 [CHF 450'000.--] e 5.2.2 [CHF 450'000.--] sono assegnati, previo soddisfacimento di tassa e spese di giustizia, in favore degli accusatori privati proporzionalmente ai crediti loro riconosciuti ai dispositivi 8.3 [PI 7],8.4 [PI 8], 8.12 [__________], 8.25 [PI 4] e 8.26 [__________] (…)” (sentenza 15.2.2013, p. 19, inc. TPC __________).
Con scritti 9.3.2013 di PI 17 e PI 18, 20.2.2013 di PI 14, 28.3.2013 di PI 6 e 12.9.2013 di PI 8, gli accusatori privati chiedevano l’assegnazione, a loro favore, dei risarcimenti compensatori di cui ai dispositivi 5.1.2 e 5.2.2 (doc. 1/2/3/6, inc. TPC __________).
A seguito di tali richieste il presidente della Corte delle assise criminali ha deciso di procedere all’assegnazione di quanto confiscato anche agli accusatori privati sopraindicati che avevano fatto richiesta dopo l’emanazione della sentenza di merito (decisione 16.9.2013, doc. 7, inc. TPC __________).
3.2.
A seguito della sentenza 8.10.2013 di questa Corte, che annullava la predetta decisione 16.9.2013, il presidente della Corte delle assise criminali ha invitato tutti gli accusatori privati o i loro rappresentanti a confermare, nel termine di dieci giorni, la cessione allo Stato della quota relativa al loro credito nei confronti di PI 27 e di PI 26 (così come stabilito nella sentenza 15.2.2013 della Corte delle assise criminali), attirando la loro attenzione sul fatto che “(…) in mancanza di una loro dichiarazione di cessione del credito allo Stato l’assegnazione non può essere ordinata (…)” (scritto 6.12.2013, doc. 36, inc. TPC __________).
È così che (oltre ai cinque accusatori privati che si erano annunciati prima dell’emanazione della sentenza di merito della Corte delle assise criminali ed ai cinque del 9.3.2013, 20.2.2013, 28.3.2013 e 12.9.2013) altri dieci accusatori privati hanno fatto richiesta di assegnazione giusta l’art. 73 CP (scritti doc. 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, inc. TPC __________). Tra questi anche la qui reclamante con gli scritti 25.10.2013 e 13.12.2013 (doc. 28 e 46, inc. TPC __________).
Con decisione 18.2.2014 la Corte delle assise criminali ha precisato che “(…) i valori confiscati al momento del passaggio in giudicato della sentenza ammontavano a fr. 358'217.55, di cui fr. 146'517.55, di pertinenza di PI 26 (…) e fr. 211'700.- di pertinenza di PI 27 (…)”; ha evidenziato che “(…) visto lo scritto 23.7.2013 della __________ Assicurazioni, le prestazioni assicurative relative alla polizza vita (…) di pertinenza di PI 26 non sono esigibili e che neppure lo sono attualmente gli averi della previdenza professionale presso Banca __________ (…) sempre di pertinenza di PI 26 (…)”; ha ricordato che “(…) i condannati si sono impegnati a proseguire i versamenti al Tribunale penale cantonale per il risarcimento degli accusatori privati e, facendo fede ai loro impegni, hanno versato ad oggi (…) l’ulteriore importo di fr. 51'200.- di cui fr. 20'000.- PI 26 e fr. 31'200.- PI 27 (…)” (decisione 18.2.2014, p. 3, doc. 60, inc. TPC __________). La Corte ha ribadito che per gli accusatori privati PI 25, PI 24, RE 1 e __________ “(…) le rispettive richieste di assegnazione, ribadite in questa sede, sono già state decise con la sentenza 15.2.2013, passata in giudicato (…)”. Di conseguenza “(…) dal momento che né in sede d’istruttoria né in sede dibattimentale vi è stata debita informazione sul contenuto dell’art. 73 CP alle parti lese sprovviste di rappresentante legale le richieste (…)” degli ulteriori accusatori privati “(…) con cessione allo Stato della relativa quota del loro credito, vanno accolte e, pertanto, anche a loro va assegnato proporzionalmente al loro credito l’importo disponibile al momento del passaggio in giudicato della sentenza (punti 11.1.3 e 11.2.1 del dispositivo) (…)” (decisione 18.2.2014, p. 5 s., doc. 60, inc. TPC __________). Ha tuttavia precisato che tale discorso non poteva essere applicato anche a RE 1 in quanto “(…) validamente assistita da un avvocato ticinese durante tutto l’iter procedurale e in mancanza della cessione del suo credito allo Stato entro l’emanazione della sentenza 15.2.2013 (…)” (decisione 18.2.2014, p. 5, doc. TPC 60, inc. TPC __________).
Alla luce di quanto precede la Corte delle assise criminali ha dunque suddiviso l’importo confiscato al punto 11 del dispositivo della sentenza 15.2.2013 tra i quindici accusatori privati annunciatisi (oltre a RE 1, __________, PI 24 e PI 25), tranne RE 1, per la quota parte di loro spettanza in funzione delle altre indennità riconosciute in sentenza.
4.4.1.
La Corte delle assise criminali ha dunque affermato che non essendovi stata una debita informazione da parte del giudice, né in sede di istruttoria, né in sede dibattimentale, agli accusatori privati sprovvisti di patrocinatore in merito ai loro diritti derivanti dall’art. 73 CP, le loro richieste, avvenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito del 15.2.2013, devono essere accolte. L’importo disponibile al momento del passaggio in giudicato di quest’ultima ammontava a CHF 358'217.55; somma di denaro da suddividere dunque, a mente dell’autorità giudicante, fra diciotto accusatori privati. Al contrario la Corte delle assise criminali non avrebbe avuto un dovere di assistenza nei confronti di RE 1, essendo stata validamente assistita da un avvocato durante tutto l’iter procedurale; la sua richiesta, effettuata dopo il 15.2.2013, non è stata dunque accolta.
4.2.
La Corte delle assise criminali si riferisce al fatto che, giusta la giurisprudenza e la dottrina, il giudice deve rendere attenta la parte lesa in merito alle possibilità offerte dall’art. 73 CP, almeno nel caso in cui quest’ultima non possa fare affidamento sulle sue conoscenze giuridiche o sull’aiuto di un avvocato. Come indicato il Tribunale federale prevede infatti il dovere di assistenza del giudice nel caso di danneggiati inesperti non patrocinati (cfr. sentenza TF 6B_659/2012 dell’8.4.2013). L’assegnazione deve tuttavia essere ordinata contemporaneamente alla decisione di merito giusta l’art. 73 cpv. 3 CP, come è avvenuto nel caso in esame. Un’assegnazione posteriore può infatti essere effettuata unicamente nel caso in cui non sia già avvenuta alcuna assegnazione passata in giudicato in favore di altri danneggiati (sentenza TF 6B_53/2009 del 24.8.2009 consid. 2.6; sentenza TF 6B_659/2012 dell’8.4.2013 consid. 3.1.) o se i beni pervengono dopo. Nel caso in esame nella sentenza 15.2.2013 la Corte delle assise criminali assegnava a PI 24, PI 25, PI 4 e PI 5 i risarcimenti compensatori (punto 13). La sentenza è passata in giudicato. Pertanto, contrariamente a quanto sembra sostenere l’autorità di merito, il fatto che né in sede di istruttoria né in sede dibattimentale vi è stata una debita informazione alle parti lese in merito ai loro diritti, è irrilevante: determinante è il solo carattere definitivo ed esecutivo della decisione di assegnazione ai cinque accusatori privati, ossia la sentenza di merito 15.2.2013 della Corte delle assise criminali. RE 1 non vanta dunque nessun diritto sui beni confiscati. Tale giudizio si impone anche per garantire una certa sicurezza del diritto ed evitare che i danneggiati che hanno fatto valere le proprie pretese durante la procedura si vedano diminuire il loro risarcimento, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, da ulteriori accusatori privati annunciatisi successivamente.
Pertanto, anche per quanto concerne la qui reclamante, è irrilevante il fatto che quest’ultima sia stata patrocinata per tutto l’iter procedurale da un avvocato; quel che conta è che RE 1 non ha presentato, come peraltro gran parte degli altri accusatori privati, una richiesta giusta l’art. 73 CP prima dell’emanazione della sentenza di merito. Il fatto di aver “(…) già notificato più volte, e quale accusatrice privata la pretesa (…)” non è sufficiente: lei stessa afferma peraltro di essere stata informata dell’esistenza del sequestro e della possibilità di chiedere la divisione di questi importi soltanto con scritto 15.10.2013 della Corte delle assise criminali e di non aver provveduto alla cessione del credito allo Stato, come prescritto dall’art. 73 CP, entro il 15.2.2013 “(…) poiché non poteva essere presente al dibattimento, né poteva essere informata dei sequestri” (reclamo 12/18.3.2014, p. 3).
4.3.
Al contrario, come rettamente rilevato dalla Corte delle assise criminali, “(…) gli importi maturati posteriormente al passaggio in giudicato della sentenza ovvero dopo il 15.2.2013 vanno assegnati a tutte le parti istanti proporzionalmente al loro credito nel frattempo ceduto allo Stato (…)” (sentenza 18.2.2014, p. 6). Pertanto i versamenti effettuati posteriormente al 15.2.2013, che ammontano a CHF 51'200.--, devono essere assegnati a tutti gli accusatori privati annunciatisi e di conseguenza anche a RE 1. Al momento del passaggio in giudicato della sentenza di merito 15.2.2013 tale importo non era infatti ancora stato assegnato, anche perché non ancora confiscato.
5.Nella misura delle assegnazioni qui contestate, il gravame è respinto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Le ripetibili sono poste a carico della reclamante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 73 CP, 363 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. RE 1 rifonderà a RE 1, Torricella, PI 7, __________, PI 4, __________ e PI 5, __________, CHF 100.-- (cento) ciascuno a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera