Incarto n.
60.2015.10

 

Lugano

12 febbraio 2015/asp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 9/13.01.2015 presentata da

 

 

 

RE 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare e a fotocopiare gli atti istruttori di un incarto penale, nel frattempo archiviato, che lo concerne personalmente;

 

 

premesso che la richiesta datata 9.01.2015 è stata consegnata brevi manu al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Marisa Alfier – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 9/13.01.2013 senza formulare particolari osservazioni in merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che a seguito della denuncia/querela sporta da __________ nei confronti, tra l’altro, di RE 1 per le ipotesi di reato di furto e violazione di domicilio in relazione ai fatti accaduti a __________ nel periodo compreso tra il 7.10.2013 e il 9.10.2013, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 11.10.2013 mediante il quale il procuratore pubblico Marisa Alfier ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1, in carcerazione preventiva dal 9.10.2013 all’11.10.2013, siccome ritenuto colpevole di furto (ripetuto), violazione di domicilio, infrazione alla LStup, contravvenzione alla LStup, ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di trenta aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 900.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 100.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________;

 

 

                                         che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato;

 

 

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – RE 1 chiede di poter visionare il summenzionato incarto penale con la facoltà di estrarne delle copie, per la richiesta di un permesso di lavoro G (doc. CRP 1.a);

 

 

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha formulato particolari osservazioni in merito;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

 

 

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di RE 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti istruttori dell’incarto penale sfociato nel DA __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che egli necessiterebbe della summenzionata documentazione nell’ambito di una richiesta di ottenimento di un permesso di lavoro;

 

 

                                         che di conseguenza RE 1 è autorizzato a visionare presso questa Corte l’incarto DA __________, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;

 

 

                                         che egli è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle sue incombenze;

 

 

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

                                         per conoscenza:

                                     -

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera