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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza datata 18.03.2015, spedita il 24.03.2015 e giunta presso questa Corte il 25.03.2015, presentata dalla
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con sentenza 2.10.2013 la Corte delle assise criminali ha dichiarato __________ autore colpevole di tentato omicidio intenzionale "per avere, in data __________, verso le ore __________, a __________, a mano di un’arma da taglio, tentato intenzionalmente di uccidere PI 3 (…)", approvando l’atto di accusa 9.08.2013 (ACC __________) con le relative proposte (inc. TPC __________).
2. Con la presente istanza la IS 1 chiede di autorizzare la psicoterapeuta __________, __________, ad esaminare il summenzionato incarto penale, essendo stata nominata il 18.03.2015 quale perito giudiziario nell’ambito della causa di divorzio con domanda unilaterale promossa il 6.06.2011 da PI 2, __________ (patr. da: avv. __________, __________) contro PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________).
A sostegno della sua richiesta il pretore ha prodotto la decisione di nomina del perito, da cui emerge in particolare che quest’ultimo ha ritenuto opportuno "(…) svolgere degli accertamenti peritali, per la regolamentazione dei rapporti personali dei genitori con il figlio, rispettivamente con __________ (__________) a seguito dei congedi di cui beneficia, rispettivamente al momento della semilibertà e della successiva scarcerazione", che "tale circostanza solleva non indifferenti problematiche per una corretta messa in atto dei rapporti personali tra le parti e il figlio __________, rispettivamente __________, sentimentalmente legato all’attrice, dalla quale ha avuto pure una figlia", che "risultando importante riuscire a verificare le capacità di esercizio della funzione genitoriale soprattutto della madre, alla quale incomberà il maggior onere di gestione delle difficili implicazioni personali dei rapporti tra __________, i suoi figli e in definitiva il convenuto (PI 3)", "si impone la necessità di ordinare lo svolgimento di una perizia, da parte di uno specialista che sappia adeguatamente verificare e giudicare le complesse implicazioni psicologiche ed emotive della gestione dei rapporti tra i diversi attori della presente fattispecie" e "l’approfondimento peritale dovrà consentire di valutare la capacità genitoriale in specie di PI 2, chiamata ad affrontare il plurimo ruolo di madre del figlio della vittima, compagna dell’autore e madre della figlia di questo" (nomina perito 18.03.2015, p. 1 e 2, doc. CRP 1.a).
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
4. Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte del perito giudiziario (nominato nell’ambito del procedimento di cui all’incarto __________) ad esaminare l’incarto penale TPC __________ prevalente sui diritti personali delle parti coinvolte (PI 3 e __________).
In effetti alcuni atti istruttori dell’incarto penale richiamato potrebbero essere potenzialmente utili al perito giudiziario per avere un quadro più completo della (complessa) situazione personale/famigliare creatasi tra le parti coinvolte e quindi per l’allestimento della perizia.
Di conseguenza il perito giudiziario __________ è autorizzata ad esaminare tutti gli atti istruttori dell’incarto TPC __________, senza estrarne copia, concordando i tempi e le modalità di accesso con i collaboratori del Tribunale penale cantonale, compatibilmente con i loro impegni.
Va da sé che il perito giudiziario è tenuto al segreto d’ufficio/professionale, e ciò anche nel rispetto del diritto di essere sentito delle parti coinvolte.
5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera