Incarto n.
60.2015.11

 

Lugano

12 febbraio 2015/asp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 12/13.01.2015 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti istruttori di un incarto penale nel frattempo archiviato;

 

 

premesso che la richiesta priva di data è giunta al Ministero pubblico il 12.01.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 13.01.2015, senza formulare osservazioni in merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito del decesso di __________, avvenuto il __________, è stato aperto d’ufficio un procedimento penale per stabilirne l’esatta causa della sua morte. I periti incaricati dall’allora procuratore pubblico Luca Maghetti sono giunti alla conclusione che la causa sia da attribuire ad un’intossicazione acuta da alcol etilico e che trattasi di una morte di natura suicidaria. L’incarto penale è stato quindi archiviato (inc. MP __________).

                                   2.   Con la presente istanza IS 1, marito della vittima, chiede di ottenere l’autorizzazione ad accedere al summenzionato incarto penale.

 

                                         Come esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha formulato osservazioni in merito alla richiesta.

 

 

                                   3.   Nella fattispecie in esame – nonostante l’istante non abbia precisato i motivi che stanno alla base della sua richiesta – a giudizio di questa Corte è dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte del marito di ┼__________, il quale verosimilmente vorrebbe conoscere l’esatta causa del decesso di sua moglie.

 

Di conseguenza IS 1 viene autorizzato da questa Corte ad esaminare gli atti istruttori dell’incarto MP __________ presso il Ministero pubblico, concordando le modalità e i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni, senza la facoltà di estrarne delle copie.

 

 

                                   4.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e e spese.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

pronuncia

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera