Incarto n.
60.2015.150

 

Lugano

8 giugno 2015/jf

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 24/27.04.2015 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione di alcuni atti dell’incarto penale CRP __________, nel frattempo archiviato, che lo concerne personalmente;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   In data 11.06.2013 questa Corte ha respinto il reclamo 19/24.09.2013 presentato da IS 1, qui istante, contro la decisione 18.09.2013 emanata dal procuratore pubblico Paolo Bordoli mediante la quale ha rifiutato la sua richiesta di sostituzione del difensore d’ufficio (avv. __________) nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ (inc. CRP __________).

 

                                         La predetta decisione è regolarmente passata in giudicato, non essendo stata impugnata.

 

                                   2.   Con sentenza 14.04.2015 questa Corte ha – per quanto interessa la fattispecie qui in esame – accolto, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, la richiesta del qui istante di ottenere la trasmissione, in copia, delle osservazioni del procuratore pubblico Paolo Bordoli e dell’avv. __________, nonché della decisione del summenzionato incarto penale, nel frattempo archiviato, trasmettendogli la relativa documentazione (inc. CRP __________).

 

 

                                   3.   Con la presente istanza IS 1, con riferimento alla predetta decisione, postula di ottenere copia "(…) delle mie istanze", precisando di aver dimenticato di chiederne una copia (istanza 24/27.04.2015, doc. CRP 1).

 

 

                                   4.   Questa Corte ha rinunciato ad interpellare il procuratore pubblico Paolo Bordoli e l’allora difensore d’ufficio del qui istante (avv. __________) per presentare eventuali osservazioni in merito alla presente istanza, essendo stato IS 1 legittimato a reclamare in veste di imputato con difesa d’ufficio nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto CRP __________.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

                                         5.2.

                                         Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di reclamante) nel procedimento penale nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

 

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

 

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

 

 

                                   6.   Nella fattispecie in esame – stante la precedente decisione di cui all’incarto __________ di questa Corte, il cui contenuto viene qui richiamato integralmente – è dato un interesse giuridico legittimo di IS 1, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ad ottenere copia della documentazione richiesta inerente all’incarto CRP __________.

 

                                         Di conseguenza, questa Corte trasmette all’istante copia dello scritto datato 18.09.2013 e pervenuto a questa Corte il 23.09.2013, dell’ulteriore scritto datato 18.09.2013 e pervenuto a questa Corte il 23.09.2013, dello scritto datato 21.09.2013 e pervenuto a questa Corte il 24.09.2013 (tutti doc. CRP 1), dello scritto datato 26.09.2013 e pervenuto a questa Corte il 2.10.2013 (doc. CRP 3), dello scritto datato 4.10.2013 e pervenuto a questa Corte il 9.10.2013 (doc. CRP 9), nonché del verbale di udienza 17.06.2013, inc. __________, ivi annesso (doc. CRP 9.a), dello scritto datato 9.10.2013 e pervenuto a questa Corte l’11.10.2013 (doc. CRP 10), dello scritto datato 9.10.2013 e pervenuto a questa Corte il 14.10.2013 (doc. CRP 12), dello scritto datato 10.10.2013 e pervenuto a questa Corte il 15.10.2013 (doc. CRP 13), dello scritto datato 21.10.2013 e pervenuto a questa Corte il 23.10.2013 (doc. CRP 16), dello scritto datato 25.10.2013 e pervenuto a questa Corte il 29.10.2013 (doc. CRP 17), dello scritto datato 29.10.2013 e pervenuto a questa Corte il 30.10.2013 (doc. CRP 18) e dello scritto datato 25.10.2013 e pervenuto a questa Corte il 4.11.2013 (doc. CRP 19), come postulato, unitamente alla presente decisione.

 

 

                                   7.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al summenzionato procedimento penale nel frattempo archiviato.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera