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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 13/15.01.2015 presentata dalla
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IS 1 |
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tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto MP __________ e dell’incarto MP __________ (corrispondente all’incarto __________ della Pretura penale), nel frattempo archiviati, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________; |
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Con esposto 11/12.09.2002 PI 1 ha sporto denuncia penale nei confronti dello zio PI 2 per l’ipotesi di reato di denuncia mendace in relazione alla denuncia 6/8.05.2002 presentata da quest'ultimo a suo carico per titolo di falsità in documenti, con la quale lo accusava di aver modificato la cedola della matrice di un assegno della __________ indicando a torto l'avvenuta consegna nelle sue mani, l'8.08.2001, della somma di Lit. 135'000'000.-- in contanti, procedimento sfociato nel decreto di non luogo a procedere 2.07.2002 emanato dall’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer, passato in giudicato (NLP __________ – inc. MP __________).
Con decisione 23.10.2002 il procuratore pubblico Nicola Respini ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia, ritenendo sostanzialmente che "(…) gli indizi documentali versati agli atti della decisione di non luogo a procedere 2 luglio 2002 sconfessano la tesi accusatoria del denunciante" (decreto di non luogo a procedere 23.10.2002, p. 2, NLP __________).
A seguito del giudizio 25.10.2004 della (allora) Camera dei ricorsi penali, adita con istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI 31.10/4.11.2002 da PI 1 (inc. __________), l’incarto penale NLP __________ (già inc. MP __________) è stato archiviato.
1.2.
Nell’ambito della causa civile di cui all’incarto __________ che oppone PI 1 a PI 2, il 30.01.2003 __________, consulente finanziario, è stato chiamato a testimoniare di fronte al pretore in relazione ad una telefonata avente quale oggetto l'ordine di trasferire un titolo obbligazionario da un conto di pertinenza di PI 2 ad un altro conto.
Il 28/30.07.2004 PI 2, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 2, ha sporto denuncia penale nei confronti di __________ per l’ipotesi di reato di falsa testimonianza in relazione alla deposizione resa dinanzi alla IS 1 sfociata dapprima nel decreto di accusa 1.03.2010 emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella mediante il quale l’imputato è stato posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di falsa testimonianza, e meglio come ivi descritto (DA __________ – AI 122 dell’incarto DA __________).
A seguito dell’opposizione interposta il 16/17.03.2010, con sentenza 5.03.2012 il giudice della Pretura penale Siro Quadri ha riconosciuto __________ autore colpevole di falsa testimonianza ex art. 307 cpv. 1 CP e lo ha conseguentemente condannato. Il giudice ha parimenti rinviato la parte civile (recte: l’accusatore privato) PI 2 al foro civile per la sua pretesa di risarcimento (inc. __________).
Statuendo sull'appello dell’imputato, con sentenza 14.12.2012 la Corte di appello e di revisione penale lo ha prosciolto dall'accusa di falsa testimonianza, non avendo potuto giungere con sufficiente certezza alla conclusione che __________ abbia dichiarato il falso (inc. __________).
Il 23.08.2013 il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato dal procuratore pubblico (decisione TF __________ del 23.08.2013).
2. Con la presente istanza la IS 1 domanda la trasmissione degli incarti MP __________ e MP __________ del Ministero pubblico, essendo stato ammesso il loro richiamo dal pretore con ordinanza sulle prove 24.10.2002 ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa in data 5.04.2002 da PI 1, __________ (patr. da: Studio legale PR 1, __________), contro PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), mediante la quale la parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dell’importo di CHF 114'266.10, oltre interessi, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF di __________. Le richieste sono state integralmente avversate dalla parte convenuta con risposta 16.05.2002.
A mente del pretore i presupposti di legge nonché i principi giurisprudenziali di questa Corte riguardo a istanze di ispezione degli atti da parte di autorità giudiziarie sarebbero realizzati.
A sostegno della presente richiesta è stato allegato copia dello scritto 9.01.2015 dello Studio legale PR 1 (da cui emerge che il richiamo è stato attuato per verificare se i testi interrogati in sede penale sarebbero da risentire dinanzi alla Pretura civile e se vi sono atti istruttori utili per la causa civile) nonché copia del verbale di udienza 24.10.2002 dell’incarto __________ (cfr. doc. CRP 1.a e doc. CRP 1.b).
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
4. Nella fattispecie in esame sono adempiute le surriferite condizioni ed è data anzitutto una connessione tra la causa civile pendente presso la Pretura istante (inc. __________) ed il procedimento penale di cui all’incarto __________ della Pretura penale di __________, nel frattempo archiviato, contenente l’incarto MP __________ richiamato, nell’ambito del quale sono stati anche acquisiti agli atti copia degli incarti MP __________, __________, __________ e __________ inerenti a PI 1 e PI 2 quali denuncianti/denunciati (AI 116 – inc. DA __________).
__________, sentito in qualità di teste nell’ambito del procedimento civile pendente presso la Pretura qui istante, è stato denunciato dalla parte convenuta PI 2 per l’ipotesi di reato di falsa testimonianza proprio in relazione alla sua deposizione resa in sede civile. Gli atti istruttori e l’esito del procedimento penale sono indubbiamente rilevanti ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. È quindi, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
A tutela della sfera privata/personale di __________ e nel rispetto del diritto di essere sentito, dall’incarto penale __________ potranno essere nondimeno estrapolati e fotocopiati unicamente gli atti istruttori necessari ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile (cfr., in particolare, AI 31 dell’incarto __________ della Pretura penale contenente informazioni/dati sensibili che esulano dalla causa civile).
Anche per quanto concerne l’incarto MP __________ (corrispondente all’incarto NLP __________) è data una connessione tra il procedimento penale e quello civile: entrambi i procedimenti traggono le loro origini dalla medesima fattispecie (l’avvenuta consegna o meno di Lit. 135'000'000.--) e le parti coinvolte sono sempre le stesse (PI 1 e PI 2). Per questi motivi è pacifico un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza l’incarto __________ della Pretura penale (con la riserva dell’obbligo del rispetto del diritto di essere sentito e della tutela della sfera personale/privata di __________) e l’incarto NLP __________ (già incarto MP __________) del Ministero pubblico vengono trasmessi, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirli direttamente alle predette autorità, al più tardi, a procedimento civile concluso.
5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera