Incarto n.
60.2015.172

 

Lugano

19 giugno 2015/asp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 12/20.05.2015 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione degli estratti del casellario giudiziale esteri inerenti ad una persona nei confronti della quale è stata emanata una sentenza di condanna passata in giudicato (inc. TPC __________);

 

 

premesso che la richiesta è giunta, via e-mail, al Tribunale penale cantonale il 12.05.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 19/20.05.2015, unitamente alla sentenza 18.03.2015 (inc. TPC __________), alla copia dell’estratto del casellario giudiziale svizzero (stato 11.12.2014) e di quello __________ (stato 15.12.2014) riguardanti la persona di PI 2, senza formulare osservazioni in merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   In data __________ la Corte delle assise correzionali di __________ ha ritenuto – tra gli altri – PI 2 (__________), cittadino __________, in carcerazione preventiva dall’__________ al __________ e posto in regime di esecuzione anticipata della pena dal __________, autore colpevole di ripetuto furto aggravato, consumato e tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuta guida senza autorizzazione e ripetuto furto d’uso ed è stato condannato alla pena detentiva di sedici mesi (ndr. da espiare), da dedursi il carcere preventivo sofferto (inc. TPC __________).

 

                                         Le parti non hanno chiesto la motivazione scritta della sentenza (art. 82 cpv. 1 lit. a e lit. b CPP). La stessa, rimasta impugnata, è dunque passata in giudicato il medesimo giorno della sua emanazione (art. 437 CPP).

 

 

                                   2.   Con la presente richiesta – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte – il IS 1 (di seguito IS 1) postula la trasmissione degli estratti del casellario giudiziale esteri riguardanti la persona di PI 2 a disposizione del Tribunale penale cantonale (__________, __________ ed eventualmente altri) per "(…) statuire in completa cognizione di causa" (istanza 12/20.05.2015, doc. CRP 1.a).

 

                                         A sostegno della sua istanza la IS 1, richiamando in particolare la summenzionata sentenza di condanna a carico di PI 2, precisa che le competenti autorità migratorie ticinesi le avrebbero proposto l’emanazione di una decisione di divieto di entrata in Svizzera nei confronti di quest’ultimo.

 

 

                                   3.   Come esposto in entrata, il Tribunale penale cantonale ha trasmesso, unitamente alla presente istanza, la sentenza di condanna emanata (tra l’altro) a carico di PI 2 nonché copia degli estratti del casellario giudiziale svizzero e __________, senza formulare osservazioni in merito alla presente richiesta.

 

                                         Questa Corte ha rinunciato ad interpellare PI 2 per presentare eventuali osservazioni in merito alla presente richiesta stante l’esito della presente decisione.

 

 

                                   4.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   5.   5.1.

                                         5.1.1.

                                         Dall’1°.01.2015 la IS 1 (IS 1), già Ufficio federale della migrazione (UFM), è l’autorità competente della Confederazione in materia di immigrazione ed emigrazione, di diritto degli stranieri, di diritto d’asilo e dei rifugiati nonché di cittadinanza svizzera [art. 12 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 17.11.1999, RS 172.213.1, di seguito Org-DFGP]. Essa persegue diversi obiettivi, tra cui garantire una politica degli stranieri coerente (segnatamente per quanto concerne l’ammissione e la dimora di stranieri in esecuzione degli obblighi di diritto internazionale pubblico e tenuto conto di motivi umanitari e del ricongiungimento familiare; per quanto concerne l’ammissione di manodopera straniera, tenuto conto degli interessi globali dell’economia, delle possibilità di integrazione professionale e sociale a lungo termine e delle esigenze scientifiche e culturali della Svizzera), attuare la politica svizzera in materia di asilo e di rifugiati secondo i principi definiti dalle Camere federali e dal Consiglio federale e garantire in particolare una politica coerente in materia di ammissione e di ritorno e creare condizioni quadro favorevoli all’integrazione della popolazione straniera residente in Svizzera e ad uno sviluppo demografico e sociale equilibrato (art. 12 cpv. 1 lit. a - lit. c Org-DFGP).

 

                                         Per conseguire i summenzionati obiettivi e con riferimento al diritto degli stranieri e alla cittadinanza svizzera, la IS 1, in collaborazione con il DFAE e altri servizi federali interessati, elabora le basi della politica svizzera in materia di visti, sviluppa strategie di lotta contro gli abusi nel settore del diritto degli stranieri tenendo conto della situazione internazionale e attua tali strategie; in collaborazione con il DEFR, valuta gli interessi globali dell’economia nel settore della politica degli stranieri; esegue le misure in materia di diritto degli stranieri e pianifica il controllo degli stranieri ai valichi di frontiera; esercita la vigilanza sull’esecuzione del diritto degli stranieri nei Cantoni e tratta tutte le questioni concernenti la cittadinanza svizzera (art. 12 cpv. 2 lit. a - lit. e Org-DFGP).

 

                                         La IS 1, sempre per conseguire gli obiettivi elencati sopra e in ambito di diritto d’asilo e dei rifugiati, decide in merito alla concessione o al rifiuto dell’asilo, alla concessione di protezione, all’ammissione provvisoria e all’allontanamento dalla Svizzera; assicura la coordinazione in seno all'Amministrazione federale e con i Cantoni e le organizzazioni svizzere e internazionali in questioni concernenti l’asilo e i rifugiati; d’intesa con il DFAE, partecipa all’armonizzazione e all’attuazione della politica internazionale in materia di asilo e di rifugiati; applica le disposizioni concernenti il finanziamento delle spese amministrative e di assistenza, versa i sussidi corrispondenti e ne controlla l’utilizzazione; in collaborazione con il DFAE, prepara la definizione della politica in materia di ritorno, fornisce aiuto al ritorno e al reinserimento e sostiene i Cantoni nel finanziamento di progetti di aiuto al ritorno e di programmi occupazionali di utilità pubblica e sostiene i Cantoni nell’esecuzione di allontanamenti (art. 12 cpv. 3 lit. a - lit. f Org-DFGP).

 

                                         La IS 1, congiuntamente con il DFAE, analizza l’evoluzione migratoria sul piano nazionale e internazionale ed elabora le basi decisionali per la politica del Consiglio federale in materia di migrazione (art. 12 cpv. 4 Org-DFGP).

 

                                         5.1.2.

                                         Alla IS 1 sono state inoltre assegnate delle mansioni speciali, e meglio istruisce i ricorsi interposti al Consiglio federale per violazione di trattati internazionali concernenti la libera circolazione delle persone e il domicilio; prepara, d’intesa con il DFAE, trattati internazionali sulla riammissione e il transito nonché su partenariati in materia di migrazione e li esegue; rilascia documenti di legittimazione per rifugiati, persone sprovviste di documenti e apolidi e gestisce un servizio d’informazione e di consulenza per le persone che intendono emigrare e per il collocamento di praticanti (art. 13 cpv. 1 - cpv. 4 Org-DFGP).

 

                                         La IS 1 è altresì autorizzata a sbrigare autonomamente tutti gli affari concernenti la cittadinanza svizzera e ad interporre ricorso presso il Tribunale federale contro decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto degli stranieri e di cittadinanza (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 Org-DFGP).

                                         È infine competente in materia di riconoscimento di apolidi (art. 14 cpv. 3 Org-DFGP).

 

                                         5.2.

                                         Per quanto interessa la fattispecie in esame va in particolare evidenziato che la LStr [Legge federale che disciplina l’entrata, la partenza, il soggiorno e il ricongiungimento familiare degli stranieri in Svizzera nonché la promozione della loro integrazione (art. 1 LStr)] all’art. 67 sancisce il divieto di entrata in Svizzera. Tale divieto mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico; trattasi di una misura a carattere preventivo (Messaggio relativo alla Legge federale sugli stranieri dell’8.03.2002, FF 2002 3428).

                                         Secondo questa disposizione la IS 1 vieta l’entrata in Svizzera, fatto salvo il suo cpv. 5 (secondo cui l’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente), ad uno straniero allontanato se l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d cpv. 2 lit. a - lit. c LStr (cpv. 1 lit. a); se lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lit. b).

                                         La IS 1 può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lit. a LStr); ha causato spese d’aiuto sociale (art. 67 cpv. 2 lit. b LStr); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa [art. 75-78 LStr] (art. 67 cpv. 2 lit. c LStr).

 

                                         5.3.

                                         In casu – tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e considerati in particolare i motivi posti alla base della presente richiesta e la sua finalità, il contenuto della sentenza di condanna emanata a carico di PI 2 nonché la LStr – appare, di principio, dato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG della IS 1 che prevale sui diritti personali del condannato, cittadino __________, già residente presso un campo nomadi in __________, attualmente in carcere in espiazione della pena (cfr. sentenza __________, inc. TPC __________), ad ottenere la trasmissione in copia di eventuali estratti del casellario giudiziale esteri di cui all’incarto TPC __________, nel frattempo archiviato.

                                         La IS 1, deve, in effetti, stabilire se emanare o meno una decisione di divieto di entrata in Svizzera a carico di PI 2 ai sensi della LStr. Questi eventuali estratti sono dunque potenzialmente utili all’autorità istante per avere un quadro più completo della situazione personale del condannato, in particolare del suo comportamento assunto in passato (cfr., ad esempio, decisione TAF C-256/2013 del 16.04.2015, consid. 3.2 e rif.).

 

                                         Da informazioni assunte presso il Tribunale penale cantonale l’unico estratto del casellario giudiziale estero riguardante PI 2 presente nell’incarto penale in questione è soltanto quello __________ (AI 40). Non vi è alcun altro estratto del casellario giudiziale estero (in particolare quello __________) agli atti.

 

                                         In siffatte circostanze l’estratto del casellario giudiziale __________ datato 15.12.2014 inerente a PI 2, con lo scritto 16.12.2014 dell’UFG (AI 40), vengono trasmessi, in copia, alla __________ unitamente alla presente decisione.

 

                                         Va da sé che i collaboratori della IS 1 sono tenuti al segreto d’ufficio.

 

 

                                   6.   Alla luce di quanto sopra esposto, richiamate in particolare le competenze conferite alla IS 1 nell’ambito dell’emanazione di una decisione di divieto di entrata in Svizzera nei confronti di uno straniero, questa Corte ritiene di dover emanare una decisione di principio.

 

                                         La Corte dei reclami penali riconosce, di principio, alla IS 1 – quale autorità competente ad emanare una decisione di divieto di entrata in Svizzera a carico di uno straniero ai sensi dell’art. 67 LStr nei confronti del quale è stata emanata una decisione di condanna, passata in giudicato – un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG per poter richiedere, su richiesta scritta e motivata, direttamente al Tribunale penale cantonale, gli estratti del casellario giudiziale esteri che sono stati eventualmente assunti nel relativo incarto penale concluso (archiviato), senza dover ricorrere di volta in volta alla presente procedura.

 

 

                                   7.   L’istanza è accolta ai sensi dei precedenti considerandi. Stante la natura e la finalità della richiesta, nonché l’art. 5 cpv. 1 della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell’8.06.1998, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LStr ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera