Incarto n.
60.2015.184

 

Lugano

24 giugno 2015/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sulle istanze 20/21.05.2015 e 26/27.05.2015 presentate dal

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere ad una sentenza, nel frattempo passata in giudicato,

 

 

premesso che la richiesta 20.05.2015 è stata inviata, via e-mail, al Tribunale penale cantonale il medesimo giorno, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 20/21.05.2015 (unitamente alla sentenza 29.08.2013 e all’errata corrige 25.11.2013), senza formulare osservazioni in merito;

 

 

premesso inoltre che la medesima richiesta datata 26.05.2015 è stata inviata alla Corte di appello e di revisione penale, cui è giunta lo stesso giorno, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 26/27.05.2015, senza formulare particolari osservazioni in merito;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Il __________ la Corte delle assise criminali ha emanato una sentenza di condanna a carico di diversi imputati in relazione a numerose fattispecie (inc. TPC __________ / __________ / __________ / __________; ndr. la sentenza non è stata pubblicata sull’apposito sito del Cantone).

 

                                         Per quanto interessa la fattispecie qui in esame, __________ è stato ritenuto autore colpevole di lesioni semplici ("per avere, a __________, il __________, afferandola con violenza per le mani, strattonandola fino a farla cadere a terra piangente, intenzionalmente cagionato un trauma contusivo alla mano destra di PI 2, nata nel __________", dispositivo 2.5.1.) e di ingiuria ("per avere, a __________ e in altre località del Canton Ticino, nel periodo __________, in 9 occasioni, sputando in faccia o utilizzando epiteti, intenzionalmente offeso l’onore di terze persone", dispositivo 2.8.) ed è stato, tra l’altro, condannato a versare a PI 2, a titolo di risarcimento per torto morale, l’importo di CHF 5'000.-- (dispositivo 7.3.). Per il rimanente delle loro pretese gli accusatori privati sono stati rinviati al competente foro civile (dispositivo 11.) [inc. TPC __________].

 

                                         I predetti dispositivi, in assenza d’impugnazione, sono passati in giudicato (sentenza __________ della Corte di appello e di revisione penale, p. 43, inc. CARP __________, __________, pubblicata anche sull’apposito sito del Cantone).

 

 

                                   2.   Con le presenti (identiche) istanze – trasmesse, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal Tribunale penale cantonale rispettivamente dalla Corte di appello e di revisione penale a questa Corte – il IS 1 (di seguito IS 1) quale autorità competente giusta l’art. 1 RLACLAV (RL 3.3.3.5.1) chiede di poter accedere alla summenzionata sentenza. A sostegno della sua richiesta il IS 1 precisa di avere a disposizione soltanto il dispositivo della sentenza 29.08.2013 in relazione alla fattispecie di cui è stata vittima PI 2, la quale non è però più patrocinata dall’avv. __________ che aveva presentato un’istanza (ndr. d’indennizzo e riparazione morale ai sensi della LAV) in nome e per conto della sua assistita. Postula pertanto di poter accedere alla "sentenza completa in oggetto" per la sua evasione.

 

                                         Come esposto in entrata, il Tribunale penale cantonale e la Corte di appello e di revisione penale non hanno presentato osservazioni in merito alla presente domanda.

 

 

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   4.   Il IS 1 applica la Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (di seguito LAV) e la Legge cantonale di applicazione e complemento (RL 3.3.3.5, di seguito LACLAV). Esso è in particolare competente a decidere il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi ai sensi dell’art. 16 LAV, a decidere sulle richieste d’indennizzo e riparazione morale presentate ai sensi dell’art. 5 LACLAV, a stabilire l’acconto ai sensi dell’art. 21 LAV e deciderne il rimborso ai sensi dell’art. 7 OAVI e ad emanare le direttive relative all’entità delle prestazioni riconosciute di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi (art. 1 cpv. 2 lit. a - lit. d RLACLAV).

 

                                         Le norme sull’indennizzo e sulla riparazione morale per il danno subito da parte del Cantone sono in particolare sancite dagli art. 19 ss. LAV (indennizzo), dagli art. 22-23 LAV (riparazione morale) e dagli art. 24 ss. LAV (disposizioni comuni).

                                         La domanda di indennizzo e/o riparazione morale va presentata dalla vittima all’autorità competente nei termini e alle condizioni previsti dagli art. 24 ss. LAV; il Consiglio di Stato stabilisce una procedura semplice, rapida e gratuita (art. 5 cpv. 1 e 2 LACLAV).

 

 

                                   5.   Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti dall’autorità istante nella presente richiesta nonché la sua finalità e considerati in particolare gli art. 19 ss. LAV (indennizzo e riparazione morale da parte del Cantone), l’art. 29 cpv. 2 LAV (secondo cui l’autorità cantonale competente accerta d’ufficio i fatti), nonché le competenze previste dall’art. 5 LACLAV e dall’art. 1 cpv. 2 lit. b RLACLAV – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG da parte del IS 1 che prevale sugli interessi personali di __________ ad esaminare la sentenza in questione, passata in giudicato, tuttavia limitatamente alla fattispecie che riguarda la vittima PI 2. Tali passaggi sono effettivamente potenzialmente utili al IS 1 per esaminare la domanda d’indennizzo e riparazione morale presentata da quest’ultima.

 

                                         Di conseguenza, nel rispetto del diritto di essere sentito e della sfera privata/personale delle persone coinvolte nel procedimento penale in questione che riguarda altre fattispecie che esulano dalla presente, la sentenza __________ (inc. TPC __________) viene trasmessa, in copia, all’autorità istante unitamente alla presente decisione unicamente con i passaggi relativi alla fattispecie che concerne PI 2.

 

                                         Va da sé che i collaboratori del IS 1 sono tenuti al segreto d’ufficio.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della natura dell’istante e della particolare procedura prevista dalla LAV.

 

 

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LAV, la LACLAV, il RLACLAV ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera