Incarto n.
60.2015.186

 

Lugano

20 luglio 2015/asp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 26/28.05.2015 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione del rapporto di polizia allestito nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________, nel frattempo archiviato, ai fini della causa di cui all’incarto __________ concernente il rilascio di un certificato ereditario;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di quanto accaduto la mattina del __________, in territorio di __________, ove sono stati rinvenuti due cadaveri all’interno di un’autovettura distrutta dalle fiamme, è stato aperto d’ufficio un procedimento penale (inc. MP __________). I due corpi carbonizzati sono stati poi identificati nei coniugi __________ (__________) e __________ (__________).

                                         Il procuratore pubblico Margherita Lanzillo – effettuate le dovute indagini – in data 30.01.2015 ha emanato un decreto di non luogo a procedere (NLP __________). Circa la dinamica dei fatti accaduti ha esposto in particolare quanto segue: "(…). La mattina del __________ la moglie __________ prende il treno __________ delle __________ per andare a lavorare; raggiunge la stazione di __________ e poi con l’autopostale giunge alla fermata del bus, presente proprio nei pressi del __________ di __________; luogo dove si è consumato l’omicidio ad opera del marito, giunto sul posto. Quest’ultimo, dopo aver __________ più volte la donna, la carica in auto, sul sedile posteriore e si dirige a __________, dove da (recte: dà) fuoco alla stessa, salendo anche lui sulla vettura" (decreto di non luogo a procedere 30.01.2015, p. 2, NLP __________).

                                         Il magistrato inquirente è giunto alla conclusione che si tratta di un caso di omicidio-suicidio, ove l’unico responsabile, sia dell’omicidio della moglie, sia dell’incendio, è __________, suicidatosi nell’immediatezza di questi fatti.

 

                                         Il predetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza la IS 1 chiede la trasmissione del rapporto di polizia allestito nell’ambito del summenzionato procedimento penale, nel frattempo archiviato, ai fini della causa di cui all’incarto __________ promossa in data 4.02.2015 da PI 2 e da PI 3 (entrambi patr. da: avv. PR 1, __________) nella successione relitta della defunta __________, deceduta a __________ il __________, volta al rilascio di un certificato ereditario in loro favore.

 

                                         A sostegno della presente richiesta il pretore ha prodotto due scritti datati 4.02.2015 e 22.05.2015 dell’avv. PR 1. Dagli stessi emerge in particolare che in data 4.02.2015 i fratelli della defunta __________ (PI 2 e PI 3), per il tramite del loro patrocinatore, hanno domandato il rilascio del certificato ereditario in loro favore, sostenendo parimenti che a favore degli eredi del marito non può essere rilasciato alcun certificato in applicazione dell’art. 540 CC, avendo il marito stesso cagionato la morte della consorte.

                                         In data 22.05.2015 il legale ha postulato il richiamo dal Ministero pubblico dell’incarto penale in questione, in particolare del rapporto di polizia atto a comprovare che il decesso di __________ sarebbe avvenuto per mano del marito. Il pretore necessiterebbe dunque tale documento per stabilire se la morte di quest’ultima è avvenuta per mano del marito o meno. In caso affermativo la fattispecie sarebbe sussumibile agli art. 540 ss. CC (causa di indegnità) [cfr., nel dettaglio, istanza 26/28.05.2015 e gli scritti 4.02.2015 e 22.05.2015 dell’avv. PR 1 ivi annessi].

 

 

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

                                         Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         (i)  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         (iii)                                  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

 

 

                                   4.   Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta, il contenuto e l’esito del procedimento penale sfociato nel NLP __________, nonché l’oggetto dell’incarto pendente presso la Pretura istante – appare certamente data una connessione tra il procedimento penale e quello civile.

 

                                         In effetti il pretore necessita di sapere se il decesso della moglie è avvenuto per mano del marito o meno in applicazione degli art. 540 ss. CC per il rilascio del certificato ereditario a favore degli istanti. In casu è quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

 

                                         Di conseguenza, per motivi di praticità, questa Corte autorizza il pretore della IS 1 ad esaminare tutti gli atti istruttori dell’incarto NLP __________ (già incarto MP __________). Egli è nondimeno autorizzato a fotocopiare e ad assumere agli atti del procedimento di cui all’incarto __________ soltanto i documenti strettamente necessari per il rilascio del certificato ereditario nell’ottica dell’applicazione degli art. 540 ss. CC.

 

                                         L’incarto NLP __________ viene quindi trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, alle surriferite condizioni e con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà agli istanti in base alle norme del CPC.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, che le addosserà agli istanti in base alle norme del CPC.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera