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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 9/12.06.2015 presentata da
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IS 1 |
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tendente ad ottenere la trasmissione del rapporto di polizia allestito nell’ambito di un procedimento penale, nel frattempo archiviato, che lo concerne personalmente; |
premesso che la richiesta datata 9.06.2015 è giunta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte l’11/12.06.2015, preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia/querela sporta dinanzi alla polizia da IS 1 contro ignoti in relazione ad un presunto furto della sua carta __________ no. __________ con addebito diretto sul conto presso __________ di __________ a lui intestato, essendo stata apparentemente clonata e utilizzata abusivamente undici volte a __________ il __________ (pagamenti/prelevamenti) per un importo complessivo di CHF 4'978.63, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. NLP __________) – nell’ambito del quale è stato allestito un rapporto datato 18.12.2014 – sfociato nel decreto di non luogo a procedere 22.12.2014 per incompetenza territoriale (NLP __________);
che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto di polizia allestito nell’ambito del surriferito procedimento penale, dovendolo inoltrare all’istituto bancario coinvolto nella vicenda e all’assicu-razione (doc. CRP 1.a);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.12.2014, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli deve trasmettere il citato rapporto all’istituto bancario coinvolto e alla sua assicurazione per ottenere un possibile rimborso;
che di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al summenzionato procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera