Incarto n.
60.2015.201

 

Lugano

13 luglio 2015/jf

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 9/12.06.2015 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione del rapporto di polizia allestito nell’ambito di un procedimento penale, nel frattempo archiviato, che lo concerne personalmente;

 

 

premesso che la richiesta datata 9.06.2015 è giunta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte l’11/12.06.2015, preavvisandola favorevolmente;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che a seguito della denuncia/querela sporta dinanzi alla polizia da IS 1 contro ignoti in relazione ad un presunto furto della sua carta __________ no. __________ con addebito diretto sul conto presso __________ di __________ a lui intestato, essendo stata apparentemente clonata e utilizzata abusivamente undici volte a __________ il __________ (pagamenti/prelevamenti) per un importo complessivo di CHF 4'978.63, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. NLP __________) – nell’ambito del quale è stato allestito un rapporto datato 18.12.2014 – sfociato nel decreto di non luogo a procedere 22.12.2014 per incompetenza territoriale (NLP __________);

 

 

che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte;

 

 

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto di polizia allestito nell’ambito del surriferito procedimento penale, dovendolo inoltrare all’istituto bancario coinvolto nella vicenda e all’assicu-razione (doc. CRP 1.a);

 

 

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

 

 

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.12.2014, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che egli deve trasmettere il citato rapporto all’istituto bancario coinvolto e alla sua assicurazione per ottenere un possibile rimborso;

 

 

                                         che di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;

 

 

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al summenzionato procedimento penale nel frattempo archiviato.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera