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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliere: |
Carlo Iazeolla, vicecancelliere |
sedente per statuire sul reclamo 24/25.6.2015 presentato da
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RE 1 RE 2 entrambi patr. da: PR 1 |
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contro |
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l’ordine di sequestro 15.6.2015 emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini nell’ambito del procedimento penale a carico di RE 1 per titolo di infrazione grave alle norme della circolazione (inc. MP __________); |
richiamate le osservazioni 30.6/1°.7.2015 e 10/13.7.2015 (duplica) del procuratore pubblico, entrambe concludenti per la reiezione del gravame, nonché la replica 7/8.7.2015 mediante la quale i reclamanti si riconfermano nelle loro allegazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Alla 01:58 del 14.6.2015 RE 1 ‒ a bordo di una __________ targata __________ intestata alla moglie RE 2 ‒ stava circolando a __________ in __________, dove vige il limite di velocità di 50 km/h, in direzione di __________, quando un apparecchio della polizia comunale ha rilevato la sua velocità effettiva in 117 km/h e la sua velocità punibile, dedotti 6 km/h di tolleranza, in 111 km/h (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 15.6.2015, p. 1, AI 7, inc. MP __________).
b. RE 1 è stato prontamente fermato. Nell’immediato gli sono state trattenute la licenza di condurre e la vettura, mentre alle 13:30 del 15.6.2015 è stato interrogato presso la sede di polizia di Lugano. Ha ammesso di aver superato di molto il limite di velocità prescritto su quel tratto di strada, spiegando che “giunto in __________, avendo davanti un veicolo che continuava a frenare ed accelerare a bassa velocità, ho eseguito il sorpasso subito dopo la rotonda __________ posta su __________. Proseguendo su questa arteria, circa 150 metri dopo venivo rilevato dal radar” (verbale d’interrogatorio 15.6.2015, p. 2-3, allegato ad AI 7).
c. Il 15.6.2015 il procuratore pubblico ha ordinato il sequestro dell’automobile. Ha addotto che, in conseguenza della grave infrazione alle norme della circolazione, si giustificava il sequestro del veicolo quale mezzo di prova, a garanzia della copertura dei costi e perché soggetto a confisca (AI 2).
d. Con reclamo 24/25.6.2015 RE 1 e RE 2 postulano l’annullamento dell’ordine di sequestro impugnato.
Essendo l’infrazione grave alle norme della circolazione integralmente ammessa dall’imputato, non sarebbe necessario che la vettura resti a diposizione degli inquirenti quale mezzo di prova (reclamo 24/25.6.2015, p. 2).
In quanto proprietà di RE 2, totalmente estranea ai fatti, il veicolo “non può quindi essere trattenuto a titolo di garanzia per la copertura dei costi del procedimento penale, che dovranno essere semmai accollati all'autore del reato, non a terzi” (reclamo 24/25.6.2015, p. 3).
L’automobile, poi, non costituirebbe un oggetto pericoloso a’ sensi dell’art. 69 cpv. 2 CP, per cui non sarebbe soggetta a confisca (reclamo 24/25.6.2015, p. 3).
Infine, RE 2 necessiterebbe urgentemente la restituzione della vettura, dotata di cambio automatico, in quanto il suo stato di salute non le permetterebbe di condurre un’automobile con cambio manuale. I reclamanti chiedono pertanto che al reclamo venga concesso effetto sospensivo (reclamo 24/25.6.2015, p. 4).
e. Delle osservazioni, della replica e della duplica si dirà, se necessario, in corso di motivazione nei considerandi successivi.
in diritto
1. 1.1.
Con scritto 25.6.2015 questa Corte ha comunicato alle parti che al reclamo non è concesso effetto sospensivo.
1.2.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1.).
1.3.
Il gravame, inoltrato il 24/25.6.2015 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l’ordine di sequestro 15.6.2015 (inc. MP __________), è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale imputato nel procedimento e destinatario della decisione impugnata, e RE 2, quale proprietaria del veicolo sequestrato, sono pacificamente legittimati a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2. Giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_198/2012 del 14.8.2012 consid. 2.].
Il sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all’art. 197 CPP – unicamente se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF 1B_127/2013 dell’1.5.2013 consid. 3.1.; CR CPP – S. LEMBO / A.V. JULEN BERTHOD, art. 263 CPP n. 16 ss.; BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
La decisione in merito agli oggetti ed ai valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.
3. 3.1.
Per l’art. 90 cpv. 2 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
Secondo il cpv. 3 è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore.
Il cpv. 3 è in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h (cpv. 4 lit. b).
3.2.
I cpv. 3 e 4 dell’art. 90 LCStr, entrati in vigore il 1°.1.2013, fanno parte del programma d’intervento della Confederazione denominato “Via sicura”, volto ad aumentare la sicurezza stradale (messaggio concernente Via sicura del 20.10.2010, in FF 2010 p. 7455 ss.; di seguito: messaggio).
Nel medesimo ambito, il 1°.1.2013 è pure entrato in vigore l’art. 90a LCStr, inerente alla confisca e realizzazione di veicoli a motore. Per il cpv. 1 di quest’ultimo disposto di legge, il giudice può ordinare la confisca di un veicolo a motore se con tale veicolo è stata commessa una violazione grave e senza scrupoli delle norme della circolazione (lit. a); e con questa misura si può impedire all'autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della circolazione (lit. b).
Il giudice può ordinare la realizzazione del veicolo a motore confiscato e stabilire l'utilizzo dei ricavi dedotte le spese di realizzazione e procedurali (art. 90a cpv. 2 LCStr).
L’art. 90a LCStr disciplina in maniera unitaria la confisca dei veicoli e la loro realizzazione, che in alcuni Cantoni avveniva già, nell’ambito della circolazione stradale, sulla base dell’art. 69 cpv. 1 CP (secondo cui il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che sono serviti o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico).
La confisca di un veicolo a motore rappresenta un intervento nella garanzia della proprietà tutelata dall’articolo 26 Cost. Un intervento del genere deve rispettare il principio della proporzionalità. La confisca del veicolo a motore è quindi proporzionata e giustificata solo in casi eccezionali, a seconda delle circostanze specifiche. La proposta di consentire ai tribunali di confiscare veicoli a motore tiene conto dei principi sanciti dalla Costituzione. Non significa quindi che ogni grave violazione delle norme della circolazione debba portare automaticamente alla confisca del veicolo a motore utilizzato. È possibile avvalersi della possibilità di confisca solo se la violazione delle norme della circolazione è stata commessa senza scrupoli e se la confisca è indicata a impedire all’autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della circolazione. Il tribunale giudicante deve formulare una previsione (messaggio, FF 2010 p. 7492 s.; sentenze TF 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.3.1.; 1B_275/2013 del 28.10.2013 consid. 2.3.3.; DTF 139 IV 250 consid. 2.3.3.; con riferimento alla confisca di un veicolo a motore in base all’art. 69 CP: DTF 137 IV 249 consid. 4.4.; sentenza TF 1B_168/2012 dell’8.5.2012 consid. 2).
La confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.
3.2.1.
Una violazione senza scrupoli delle norme della circolazione “si manifesta in una condotta di guida particolarmente spregiudicata e sconsiderata come ad esempio un superamento eccessivo dei limiti di velocità oppure brusche frenate in autostrada. Tutti questi comportamenti rientrano di regola nella categoria dei reati che mettono in pericolo la vita altrui (art. 129 CP)” (messaggio, FF 2010 p. 7520). L’elenco di cui all’art. 90 cpv. 3 LCStr (“segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore”) non è esaustivo.
3.2.2.
Nella procedura istruttoria, il giudice del sequestro non deve esaminare in maniera definitiva se le condizioni di confisca dell'art. 90a cpv. 1 lit. a e b LCStr sono adempiute. Per un sequestro è sufficiente che in quel momento del procedimento non appaia escluso che il giudice penale possa ritenere adempiute le condizioni sostanziali di confisca. Qualora sussista il sospetto di un'infrazione grave qualificata alle norme della circolazione (ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr), le condizioni dell'art. 90a cpv. 1 lit. a LCStr di massima sono adempiute. In questo caso, nella procedura di sequestro, la condizione cumulativa dell'assenza di scrupoli può rimanere aperta. Sotto il profilo dell'art. 90a cpv. 1 lit. b LCStr, il giudice del sequestro esamina se in futuro il conducente con il veicolo utilizzato potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del traffico, rispettivamente se il sequestro confiscatorio del veicolo potrebbe essere idoneo a impedirgli di commettere altre infrazioni gravi alle norme della circolazione (sentenza TF 1B_406/2013 del 16.5.2014, parzialmente pubblicata in DTF 140 IV 133, consid. 3 e 4).
Pertanto, sarà compito dei tribunali valutare se il comportamento concreto dell’autore dell’infrazione sia da considerare senza scrupoli, perlomeno nei casi in cui non torni applicabile l’art. 90 cpv. 4 LCStr per via di una grave inosservanza di un limite di velocità (C. MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, in: AJP 2013 p. 189 ss., p. 192; J. KRUMM, Die Sicherungseinziehung von Motorfahrzeugen, in: AJP 2013 p. 375 ss., p. 384; P. WEISSENBERGER, Reformpaket «Via sicura»: Wichtigste Neuerungen und Anwendungsprobleme, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2012, p. 417 ss.).
3.2.3.
Un sequestro confiscatorio di veicoli a motore di proprietà di terzi è di massima ammissibile, se il veicolo utilizzato rimane ancora a disposizione del conducente e la misura è idonea a impedire ulteriori infrazioni gravi alle norme della circolazione, rispettivamente per lo meno a ritardarle o a renderle più difficili (sentenza TF 1B_406/2013 del 16.5.2014, parzialmente pubblicata in DTF 140 IV 133, consid. 3.5. e 4.3.). Se il veicolo è stato ottenuto in leasing o è noleggiato, già la sola confisca e restituzione del veicolo al proprietario potrà impedire all’autore di commettere ulteriori violazioni gravi delle norme della circolazione. Sarà dunque compito del tribunale verificare, caso per caso, se siano date le condizioni per la confisca e la realizzazione (messaggio, FF 2010 p. 7493, 7520).
È possibile confiscare solamente il veicolo con cui è stata commessa l’infrazione grave e senza scrupoli delle norme della circolazione. Non è invece prevista dalla legge la confisca di un altro veicolo di proprietà o in possesso dell’autore (J. KRUMM, op. cit., AJP 2013 p. 384; P. WEISSENBERGER, op. cit., p. 425).
4. 4.1.
In concreto risulta incontestato che alla 01:58 del 14.6.2015 RE 1 è circolato a __________ in __________, vigente il limite di 50 km/h, alla velocità ‒ dedotto il margine di tolleranza ‒ di 111 km/h. Trattasi di un caso di applicazione dell’art. 90 cpv. 4 lit. b LCStr e, di riflesso, dell’art. 90 cpv. 3 LCStr.
4.2.
I reclamanti contestano la liceità del sequestro confiscatorio.
4.2.1.
Un’infrazione grave delle norme della circolazione giusta l’art. 90 cpv. 3 e cpv. 4 lit. b LCStr, come quella di cui alla presente fattispecie, configura una “violazione grave e senza scrupoli delle norme della circolazione” in applicazione dell’art. 90a cpv. 1 lit. a LCStr. Bastano poche parole per constatare che in concreto RE 1, con la propria manovra, ha oggettivamente messo gravemente in pericolo la sicurezza della circolazione stradale, e soggettivamente, già solo in considerazione del motivo per cui ha compiuto un’accelerazione tanto accentuata per la circolazione cittadina (“avendo davanti un veicolo che continuava a frenare ed accelerare a bassa velocità, ho eseguito il sorpasso”) ha compiuto senza scrupoli detta infrazione, del tutto incurante ‒ oltre che della necessità della moglie RE 2 di far capo a quell’automobile ‒ anche dell’incolumità non solo propria e degli altri utenti della strada, ma anche del proprio figlio e di due amiche di quest’ultimo che pure si trovavano a bordo della vettura.
4.2.2.
Anche il presupposto di cui all’art. 90a cpv. 1 lit. b LCStr, per il quale con la confisca “si può impedire all'autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della circolazione”, trova applicazione al caso concreto. L’imputato ha a suo carico già due decreti d’accusa per infrazioni gravi alle norme della circolazione, in entrambe le circostanze per velocità eccessiva (in data 11.3.2008: 56 km/h punibili sul limite di 30 km/h, DA __________; il giorno 25.8.2009: 83 km/h punibili sul limite di 50 km/h, DA __________). Nonostante queste precedenti condanne, RE 1 ha nuovamente ignorato, stavolta ancor più gravemente, le norme della circolazione. Se ne deve dedurre che, a questo stadio del procedimento, l’eventualità di una futura confisca della __________ da parte del giudice di merito non appare affatto esclusa.
4.3.
4.3.1.
Dal profilo del requisito di proporzionalità, sempre considerando l’attuale stadio di procedura, con i fatti rilevanti documentati ed ammessi dall’imputato, il sequestro del veicolo in questione è anche adatto in quanto mezzo di prova, in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP, e a garanzia di copertura delle spese procedurali, così come di un’eventuale multa, conformemente all’art. 263 cpv. 1 lit. b CPP.
4.3.2.
Il sequestro qui in discussione appare anche necessario poiché, ritenuta l’infrazione alla base dell’ordine di sequestro 15.6.2015 e viste le due precedenti infrazioni gravi delle norme della circolazione commesse da RE 1, vi è seriamente da temere che l’imputato, se nuovamente in possesso della vettura sequestrata, possa nuovamente mettere in grave pericolo la sicurezza della circolazione stradale; per evitare che ciò accada perlomeno nel corso del procedimento penale che qui interessa, il sequestro dell’automobile risulta necessario ed anche in tal senso rispettoso del principio di proporzionalità.
5. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 90 s. LCStr, 263 ss., 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'000.-- (mille), sono poste, in solido, a carico di RE 1 e RE 2,.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il cancelliere