Incarto n.
60.2015.228

 

Lugano

14 settembre 2015/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza di ricusazione 22/30.6.2015 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

nei confronti del procuratore pubblico Nicola Corti in relazione al procedimento penale aperto a carico di __________, __________, per titolo di falsa testimonianza (inc. MP __________);

 

 

richiamati lo scritto 26/30.6.2015 e le osservazioni 22/23.7.2015 del procuratore pubblico;

 

visti le osservazioni 17/20.7.2015 di IS 1, in cui ribadisce la richiesta di ricusazione;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

 

a.Con decreto 26.3.2015 il procuratore pubblico Nicola Corti ha posto in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1, siccome ritenuto colpevole di diffamazione “per avere, a __________, nel mese di __________, comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetta __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla di lei reputazione, e meglio per avere, rivolgendosi a __________, diffamato __________, affermando ‘hai visto __________ quella puttana lì mi ha fatto le corna’”, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) di 10 aliquote giornaliere da CHF 100.-- cadauna, ed alla multa di CHF 300.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni (decreto di accusa 26.3.2015, p. 1, DA __________, inc. MP __________).

 

 

b.    Con scritto 16/17.4.2015 RE 1 ha interposto formale opposizione al decreto di accusa di cui sopra (cfr. inc. MP __________).

 

A seguito di tale opposizione, in data 20.4.2015 il procuratore pubblico ha confermato il decreto d’accusa 26.3.2015 (DA __________), osservando che l’opposizione parrebbe essere tardiva e trasmettendo gli atti del procedimento alla Pretura penale (AI 1, inc. __________).

 

 

c.Nel frattempo IS 1, in data 12/13.5.2015, ha denunciato __________ per il titolo di falsa testimonianza. Il procuratore pubblico Nicola Corti ha aperto il procedimento inc. MP __________, sospendendolo - ex art. 314 cpv. 1 lit. b CPP - e dandone comunicazione alla Pretura penale (cfr. AI 2, inc. __________).

 

 

d.    Nell’ambito dell’inc. __________, relativo al DA __________, con decreto 18.6.2015 il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l’opposizione 16.4.2015 ritenendola tardiva e respinto l’istanza di restituzione per inosservanza del termine per fare opposizione (cfr. AI 6, inc. __________), dopo aver dato la possibilità a IS 1 di esprimersi sulla tardività del proprio atto (cfr. AI 3-5, inc. __________).

 

 

e.    Con scritto 22.6.2015 RE 1 ha presentato ricusa nei confronti del procuratore pubblico Nicola Corti nell’ambito del procedimento inc. MP __________ per falsa testimonianza nei confronti di __________, in quanto sarebbe “stato condannato da lui ingiustamente, avvalendosi solo di aspetti formali senza entrare nel merito dell’accusa, fuggendo dal dibattimento in aula, che mi è stato negato dalla Pretura Penale violando il principio della buona fede” (cfr. AI 7, inc. __________).

 

 

f.     Con gravame 26/30.6.2015 RE 1 ha impugnato il decreto 18.6.2015 del presidente della Pretura penale (inc. __________) dinnanzi a questa Corte, che con sentenza 7.9.2015, l’ha respinto (inc. CRP __________).

 

 

g.    Con scritto 26/30.6.2015 il procuratore pubblico Nicola Corti ha trasmesso, per competenza, l’istanza di ricusazione 22.6.2015 a questa Corte, precisando sostanzialmente che nella fattispecie non vi sarebbero fondati morivi di ricusa nei suoi confronti, né in capo alla lit. b né alla lit. f dell’art. 56 CPP.

 

 

                                  h.   Delle osservazioni del procuratore pubblico e di IS 1 si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 59 cpv. 1 lit. b CPP, la giurisdizione di reclamo è competente a decidere sulla domanda di ricusazione, senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado, se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’art. 56 lit. a o lit. f CPP oppure se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’art. 56 lit. b-e CPP (ZK StPO – A.J. KELLER, 2. ed., art. 59 CPP n. 5).

 

                                         1.2.

                                         La Corte dei reclami penali, giurisdizione di reclamo ai sensi dell’art. 20 CPP, è – in applicazione della suddetta disposizione – l’autorità pacificamente abilitata a pronunciarsi sull’istanza di ricusazione presentata nei confronti del procuratore pubblico.

 

 

                                   2.   2.1.

Ai sensi dell’art. 58 cpv. 1 CPP la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione (decisione TF 1B_357/2013 del 24.1.2014 consid. 5.3.3.); essa deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. Il ricusando si pronuncia sulla domanda (art. 58 cpv. 2 CPP).

 

La decisione è resa per scritto e motivata (art. 59 cpv. 2 CPP). Fino alla decisione, il ricusando continua ad esercitare la sua funzione (art. 59 cpv. 3 CPP).

 

                                         2.2.

                                         L’istanza deve essere inoltrata “senza indugio(“ohne Verzug”, “sans délai”) secondo l’art. 58 cpv. 1 CPP, ossia nei giorni immediatamente seguenti la conoscenza del motivo di ricusazione, pena la perenzione del diritto stesso di ricusazione (decisioni TF 1B_308/2014 del 5.11.2014 consid. 2.2.1. e 1B_499/2012 del 7.11.2012 consid. 2.3.; BSK StPO – M. BOOG, 2. ed., art. 58 CPP n. 5; CR – CPP, J.-M. VERNIORY, art. 58 CPP n. 8).

 

                                         Non fissando il testo di legge un numero di giorni preciso, per determinare la tempestività occorre valutare di volta in volta le circostanze del caso concreto e lo stadio del procedimento, ritenuto che in virtù del principio della buona fede il motivo di ricusazione deve essere fatto valere prima del prossimo atto procedurale onde escludere tatticismi (Commentario CPP – M. MINI, art. 58 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3 s.; PC CPP, art. 58 CPP n. 3).

 

                                         Decisivo, al fine della tempestività della ricusazione, è il momento in cui la parte – che deve comprovare la tempestività dell’istanza e il momento in cui ha scoperto il motivo di parzialità – ha effettivamente conosciuto il motivo di ricusazione o con la dovuta attenzione avrebbe potuto conoscerlo; la parte non è però tenuta, né all’inizio né nel corso del procedimento, ad effettuare indagini per rilevare possibili censure concernenti l’imparzialità e l’indipendenza (BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5).

 

                                         2.3.

                                         Nella fattispecie in esame, il procuratore pubblico ha comunicato – con scritto 19.5.2015 – alla Pretura penale (nell’ambito dell’inc. MP __________ relativo al DA __________), che IS 1 aveva denunciato la teste __________ per titolo di falsa testimonianza, informando nel contempo sia l’autorità giudicante che l’imputato (inviandogli copia dello scritto in questione), che l’incarto aperto a seguito della citata denuncia (inc. MP __________), veniva sospeso giusta l’art. 314 cpv. 1 lit. b CPP, in attesa di giudizio circa la questione relativa alla tempestività dell’opposizione al DA di cui sopra (AI 2, inc. Pretura penale __________).

 

IS 1 è dunque venuto a conoscenza della circostanza secondo cui il titolare dell’incarto MP __________ è il procuratore pubblico Nicola Corti, dunque il medesimo magistrato che è titolare anche dell’inc. MP __________, sfociato nel noto DA __________, al massimo entro la fine del mese di maggio 2015, non essendo noto a questa Corte quanto è stato intimato lo scritto 19.5.2015 di cui sopra.

 

                                         2.4.

                                         IS 1, che non prende posizione circa la tempestività del suo atto, ha inoltrato l’istanza di ricusa in oggetto - al Ministero pubblico - in data 22/24.6.2015, quindi (almeno) oltre venti giorni dopo essere venuto a conoscenza dell’asserito motivo di ricusa.

                                         La questione a sapere se tale termine è ancora da ritenere rispettoso delle esigenze di tempestività poste dall’art. 58 cpv. 1 CPP, può - tuttavia - rimanere aperta, visto l’esito del gravame, da respingere comunque nel merito, per i motivi qui di seguito esposti.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Secondo gli art. 6 cifra 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ogni persona ha il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale (sentenza TF 1B_264/2009 del 18.11.2009; PC CPP, p. 150 e ss.). Il principio dell’indipendenza è ripreso dall’art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali secondo gli art. 12 e 13 CPP.

 

                                         La garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l’influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarla della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte (decisione TF 1B_352/2014 del 26.11.2014 consid. 2.1.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia sottoposto a tali influenze non può in effetti essere un “giusto mediatore” (DTF 135 Ia 14; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2).

 

                                         Sebbene la semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non basta a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione basta infatti la constatazione oggettiva di circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (decisioni TF 1B_352/2014 del 26.11.2014 consid. 2.1. e 1B_452/2013 del 16.4.2014 consid. 5.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 7/10).

 

                                        Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l’accento sull’importanza che possono rivestire le apparenze stesse (decisione TF 6B_192/2013 del 10.12.2013 consid. 2.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 8). Una parte (al procedimento) può personalmente risentire certi atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità ma è decisivo sapere se le sue apprensioni soggettive possano considerarsi oggettivamente giustificate (decisioni TF 6B_192/2013 del 10.12.2013 consid. 2.2. e 1B_307/2013 del 29.10.2013 consid. 2.1.). Un’impressione puramente individuale di una delle parti al procedimento non è infatti decisiva (decisione TF 1B.189/2013 del 18.6.2013 consid. 2.2.; DTF 131 I 24 consid. 1.1.; PC CPP, p. 151-152).

 

                                         La ricusazione riveste un carattere eccezionale (decisione TF 1B_285/2012 del 20.12.2012 consid. 3.2.), per non intralciare l’ordinato e ordinario funzionamento della giustizia: deve dunque essere ammessa unicamente in presenza di motivi gravi, seri ed oggettivi che permettano di dubitare dell’imparzialità del giudice ricusando (decisione TF 1B_357/2013 del 24.1.2014 consid. 4.3.; DTF 138 IV 142; Commentario CPP - M. MINI, art. 56 CPP n. 10).

                                       

                                         3.2.

                                         L’art. 56 CPP dal profilo del contenuto, si applica allo stesso modo sia alle autorità penali giudicanti sia a quelle non giudicanti preposte al procedimento penale.

 

                                         Nell’ipotesi di ricusazione di un procuratore pubblico occorre però tenere conto del suo specifico ruolo nella procedura (decisione TF 1B_352/2014 del 26.11.2014 consid. 2.1.; DTF 138 IV 142 consid. 2.2.).

 

                                         Fino all’abbandono del procedimento penale o fino alla promozione dell’accusa, il procedimento è diretto dal procuratore pubblico (art. 61 CPP), che deve garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge (art. 62 cpv. 1 CPP).

 

                                         Durante l’istruzione il ministero pubblico – responsabile dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato (art. 16 cpv. 1 CPP) – accerta d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, e questo a carico ed a scarico dell’imputato (art. 6 cpv. 2 CPP), e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare (art. 308 cpv. 1 CPP). In questo contesto il magistrato inquirente è tenuto ad una certa imparzialità (decisione TF 1B_370/2013 del 2.4.2014 consid. 4.1.).

 

                                         3.3.

                                         Ai sensi dell’art. 56 CPP chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se: ha un interesse personale nella causa (lit. a.); ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone (lit. b.); è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore (lit. c.); è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso (lit. d.); è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore (lit. e.); per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa (lit. f.).

 

                                         L’istante deve motivare la propria domanda e rendere verosimili i fatti su cui si fonda la stessa. Semplici asserzioni o supposizioni non sono sufficienti; occorre sostanziare la verosimiglianza degli asseriti motivi attraverso indizi o mezzi di prova (BSK StPO - M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 9).

 

                                         3.3.1.

                                         Giusta l’art. 56 lit. b CPP si ricusa chi ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito oppure testimone. Tale disposizione presuppone, come emerge dallo stesso testo, un intervento nella medesima causa in un’altra veste, cioè con una funzione differente.

 

                                         La nozione di “medesima causa” deve essere intesa in senso formale, ossia come la procedura che ha condotto a una determinata decisione o che sfocerà nella decisione attesa. Non comprende invece una procedura distinta o preliminare concernente la stessa controversia in senso lato, riferita cioè al medesimo complesso di fatti e di diritti riguardanti le stesse parti. La citata nozione implica pertanto un’identità di parti, di procedura e di questioni litigiose (decisioni TF 1B_44/2014 del 15.4.2014 consid. 3.1.; 1B_137/2013 del 17.5.2013 consid. 3.2.; 6B_621/2011 del 19.12.2011 consid. 2.3.1.).

 

                                          3.3.2.

La lit. f dell’art. 56 CPP riporta una clausola generale che disciplina la ricusazione per motivi differenti da quelli menzionati alle lit. a-e (decisioni TF 1B_452/2013 del 16.4.2014 consid. 5.1.; 1B_370/2013 del 2.4.2014 consid. 4.1.; 1B_368/2013 del 15.1.2014 consid. 2.).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Come visto, l’art. 56 lit. b CPP concerne il ricusando che ha partecipato alla medesima causa (e) in altra veste.

 

                                         4.1.1.

                                         Il procuratore pubblico Nicola Corti è titolare dei procedimenti inc. MP __________, nell’ambito del quale IS 1 riveste la qualità di imputato, e inc. MP __________, nel quale il qui istante è accusatore privato.

 

                                         Tali procedimenti riguardano (sostanzialmente) il medesimo complesso di fatti. Questa circostanza non è tuttavia sufficiente affinché si possa parlare di medesima causa ai sensi dell’art. 56 lit. b CPP.

Come suesposto, il concetto di medesima causa va infatti inteso in maniera formale. Si deve trattare propriamente della medesima procedura penale. I casi di previa conoscenza dei fatti o dell’incarto, segnatamente in caso di interventi in procedimenti connessi al livello dei fatti, devono giudicarsi non in base all’art. 56 lit. b CPP, bensì per rapporto alla clausola generale di cui all’art. 56 lit. f CPP. (CR – CPP, J.-M. VERNIORY, art. 56 CPP n. 16).

 

                                         4.1.2.

                                         Nel caso concreto, anche a voler prescindere dal fatto che si tratti o meno di medesima causa, è in ogni caso incontestato che il procuratore pubblico Nicola Corti, nell’ambito dei due procedimenti penale, non è intervenuto in altra veste, bensì ricopre la medesima funzione di magistrato inquirente.

                                        

                                         Il motivo di astensione non è dato dunque per un membro di un’autorità che interviene più volte nella causa, ma nella medesima veste (Commentario CPP – M. MINI, art. 56 CPP n. 6).

 

                                         4.2.

                                         4.2.1.

In sede di osservazioni, IS 1 ritiene poi che il procuratore pubblico avrebbe “interessi personali nella causa”, di modo che “nella procedura no. __________ nella quale accuso per falsa testimonianza la Sig. __________, credo che il p. p. decreterà un non luogo a procedere, in modo tale da non smentire il suo DA __________ da lui stesso impugnato (osservazioni 17/20.7.2015).

 

Anche tale argomento non può trovare riscontro in questa sede. Nell’ambito dell’inc. MP __________, il ricusando agisce in veste di magistrato inquirente e non a titolo personale, di modo che non si può concretamente sostenere che il procuratore pubblico Nicola Corti abbia un interesse diretto e personale nell’inchiesta di cui sopra.

 

Il fatto che il medesimo magistrato abbia emanato a carico del qui istante un decreto d’accusa (DA __________) per titolo di diffamazione, peraltro quasi due mesi prima della denuncia inoltrata da IS 1 nei confronti di __________, basandosi sulla testimonianza di quest’ultima, non è motivo sufficiente per dubitare dell’indipendenza del magistrato.

 

Si rileva infine che, qualora l’inchiesta per falsa testimonianza sfociasse in un decreto di non luogo a procedere, come supposto dall’istante, quest’ultimo avrà la possibilità di impugnare la suddetta decisione presso l’autorità di reclamo.

 

4.2.2.

In concreto non emergono infine (ed il qui istante nemmeno lo sostiene) altri motivi a sostegno di un’eventuale prevenzione nella causa da parte del magistrato inquirente (art. 56 lit. f CPP).

 

Non va poi dimenticato che il procuratore pubblico, nello scritto 26/30.6.2015, ha precisato a IS 1 che “qualora la testimonianza della persona da lei denunciata si rivelasse penalmente perseguibile, ciò saprebbe giustificare una revisione del giudizio già emesso nei suoi confronti”.

                                         4.3.

Alla luce di tutto quanto sopra, in concreto, non si ravvedono fondati motivi che possano giustificare la ricusazione del procuratore pubblico Nicola Corti.

 

 

                                   5.   L’istanza viene respinta, con carico della tassa di giustizia e delle spese alla parte istante, soccombente (art. 59 cpv. 4 CPP).

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 56 ss. CPP, 62 cpv. 2 LOG, 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

 

 

                                   1.   L’istanza è respinta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                        

.

 

                                         Per conoscenza:

.

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera