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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 9/10.07.2015 presentato da
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RE 1
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contro |
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la decisione 26.06.2015 di collocamento iniziale in sezione chiusa del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC 850.2015.493); |
richiamate le osservazioni 17/20.07.2015 del procuratore pubblico Raffaella Rigamonti, con cui postula la reiezione del gravame, sostenendo l’esistenza di un concreto ed elevato pericolo di recidiva;
richiamate altresì le osservazioni 21/22.07.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante le quali chiede la conferma della propria decisione impugnata e quindi la reiezione del reclamo, evidenziando la prognosi negativa ed il serio e concreto pericolo di recidiva;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 23.02.2015 la Corte delle assise criminali, unitamente a 7 coimputati, ha condannato RE 1 alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, avendolo riconosciuto autore colpevole di ricettazione qualificata (per aver acquistato autovetture ottenute mediante reato contro il patrimonio), truffa qualificata (per avere ingannato con astuzia organi e/o collaboratori di alcune società finanziarie inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio), ripetuta truffa (in parte tentata, per avere ingannato con astuzia i funzionari di alcune assicurazioni per indurli a risarcire un danno), infrazione alla LF sull’assicurazione contro gli infortuni, ripetuta appropriazione indebita, ripetuta falsità in documenti e abuso della licenza o delle targhe (inc. TPC 72.2014.132; 72.2014.74; 72.2014.154; 72.2015.6).
La sentenza è passata in giudicato, non essendo stato interposto appello.
In precedenza, con sentenza 23.11.2006, la Corte delle assise correzionali aveva condannato RE 1 per truffa e falsità in documenti alla pena di 8 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni.
b. Il giudice dei provvedimenti coercitivi in data 26.06.2015, ritenuto che l’esecuzione della pena ha avuto inizio il 23.02.2015, verificato che il qui reclamante non ha interposto appello contro il giudizio dei primi giudici e considerati altresì i periodi di carcerazione preventiva sofferti per complessivi 290 giorni, ha determinato i seguenti termini di esecuzione della pena:
1/3 l’8.07.2015
1/2 l’8.02.2016
2/3 l’8.09.2016
Fine pena l’8.11.2017.
Nel seguito il giudice ha rilevato il precedente penale di RE 1 ed ha evidenziato come, nell’ambito dei fatti per i quali quest’ultimo si trova in carcere, egli “è stato arrestato ben 5 volte, praticamente sempre in quanto accusato/imputato di avere commesso lo stesso tipo di reati”. Ha quindi esposto l’elenco cronologico di detti arresti con una breve descrizione delle cicostanze in cui gli stessi sono avvenuti.
Il magistrato ha poi riportato ampi passaggi della sentenza 23.02.2015 della Corte delle assise criminali in merito alle circostanze dell’ultimo arresto di RE 1 del dicembre 2014 (sentenza 26.06.2015 del GPC, p. 2-3), alla di lui colpa per l’illecito agire valutata grave dalla Corte (sentenza 26.06.2015 del GPC, p. 3-4), al di lui comportamento e la reiterazione dei reati nell’ambito della commisurazione della pena (sentenza 23.02.2015 del GPC, p. 4) e le considerazioni della Corte riguardo la pronuncia di una pena ferma (sentenza 23.02.2015 del GPC, p. 4).
Il giudice, sulla base di ciò, ha quindi concluso per un grave e concreto pericolo di recidiva ed ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, e meglio: “ne discende che, constatato un grave e concreto pericolo di recidiva in capo a RE 1 (che ha commesso reati anche durante il recente periodo di libertà provvisoria in uno con la violazione delle misure sostitutive da lui stesso proposte al GPC) egli deve essere collocato in sezione chiusa” (sentenza 26.06.2015 del GPC, p. 4).
c. Contro tale decisione insorge RE 1 con esposto 9/10.07.2015, postulando che questa Corte, in accoglimento del suo reclamo, ordini il collocamento in sezione aperta.
Dopo avere brevemente esposto i fatti e riassunto la regolamentazione inerente il regime aperto facendo riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina, sostiene, in primo luogo, che il giudice dei provvedimenti coercitivi, nella sentenza qui impugnata, avrebbe violato il suo obbligo di motivazione.
Contesta nel seguito l’esistenza in concreto del pericolo di recidiva, valutato, a suo dire, dal giudice dei provvedimenti coercitivi “solo sulla base di una possibilità astratta”, senza avere proceduto ad “una valutazione globale individualizzata della situazione del richiedente” e ad “un’opportuna ponderazione degli interessi del reclamante” (reclamo 9/10.07.2015, p. 7-8), in violazione del principio della proporzionalità. Il giudice si sarebbe limitato a trascrivere estratti della sentenza di condanna, mettendo in risalto i 5 arresti subiti, ciò che, a suo avviso e a questo stadio dell’esecuzione della pena − ossia dopo quasi 7 mesi di detenzione ininterrotta in sezione chiusa −, non sarebbe “sufficiente per ammettere il grave e concreto rischio di recidiva, che impedirebbe conseguentemente il collocamento in sezione aperta” (reclamo 9/10.07.2015, p. 8).
Evidenzia dipoi che “oggetto della decisione qui impugnata è il collocamento del condannato e non un’eventuale richiesta di libertà per la quale è necessario interrogarsi sul futuro - anche - professionale di RE 1” (reclamo 9/10.07.2015, p. 10). Sostiene quindi che “il collocamento in sezione aperta, a questo stadio dell’esecuzione della pena, in nulla muta la situazione economica del ricorrente, che continua ad essere detenuto e quindi impossibilitato a percorrere quella strada del «guadagno facile»” (reclamo 9/10.07.2015, p. 11), che, secondo le argomentazioni della Corte del merito e riprese nella decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, farebbe passare all’atto (illecito) il qui reclamante.
Assevera altresì che il rischio di recidiva, così come sostenuto dal giudice dei provvedimenti coercitivi, “non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto” (reclamo 9/10.07.2015, p. 12). Come pure detto rischio, a suo avviso − facendo un’analogia alle condizioni della detenzione preventiva −, non può essere giustificato dalla sola gravità delle accuse, stante che secondo giurisprudenza federale il pericolo di recidiva “è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi” (reclamo 9/10.07.2015, p. 12). Infatti “per reati di natura puramente economica, non può giustificare il collocamento in sezione chiusa, se non vi è il concreto rischio di compromettere seriamente la sicurezza altrui attraverso crimini o delitti gravi” (reclamo 9/10.07.2015, p. 13).
Infine, pur nella denegata e contestata ipotesi dell’esistenza di un pericolo di recidiva, contesta che in concreto il collocamento in sezione aperta “e quindi un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, sia atta ad aumentare un rischio per la collettività” (reclamo 9/10.07.2015, p. 14). Nel contempo pone in risalto la seria volontà “di attenersi al quadro normativo istituzionale e di sapersi sottomettere alle regole, oltre che realizzare gli obbiettivi di risocializzazione” (reclamo 9/10.07.2015, p. 15), così come dimostrato nel periodo di carcerazione in sezione chiusa già subito di oltre 14 mesi, di cui quasi 7 mesi ininterrotti. Conclude osservando come il collocamento in sezione aperta, dopo aver già eseguito 1/3 della pena, sarebbe “indubbiamente positivo, oltre che più rispettoso del principio di proporzionalità”, come pure costituirebbe un “periodo di adattamento ad un regime maggiormente flessibile e soprattutto quale periodo di osservazione per un eventuale futuro lavoro esterno, nonché scarcerazione condizionale” (reclamo 9/10.07.2015, p. 15).
d. Nelle proprie osservazioni 17/20.07.2015 il procuratore pubblico PI 1 chiede la reiezione del gravame.
Evidenzia in concreto l’esistenza di un elevato e concreto rischio di recidiva “non fosse altro che egli ha dimostrato in tutti questi anni di non essere capace di attenersi alle regole, né a quelle imposte dalla società, né a quelle che lui stesso ha chiesto gli venissero imposte” e pone altresì in risalto il fatto che il reclamante “è stato rimesso in libertà con l’adozione di norme di condotta da egli stesso suggerite, norme di condotta che egli ha violato praticamente immediatamente dopo la sua scarcerazione e che hanno in seguito portato nuovamente al suo arresto”.
e. Il giudice dei provvedimenti coercitivi, dal canto suo, con osservazioni 21/22.07.2015, postulando la conferma della decisione impugnata, rileva che il serio e concreto pericolo di recidiva valutato nel caso in esame emergerebbe “oltre che dalla sentenza di condanna, dalla storia processuale degli ultimi anni dell’imputato che, nonostante il ripetersi dell’apertura di procedimenti penali nei suoi confronti e di periodi di carcerazione preventiva (anche recenti), ha continuato a reiterare nel commettere reati (crimini). Pertanto sostiene che la prognosi al riguardo è “chiaramente negativa”. Infine ricorda che con il suo agire RE 1 “ha danneggiato diverse persone, anche per importi considerevoli, mettendo a rischio anche la loro libertà di movimento in caso di controlli all’estero, ove l’auto da loro condotta risultava (o forse risulta ancora) ricercata in quanto oggetto di un reato contro il patrimonio”.
f. Delle ulteriori argomentazioni del reclamante e/o delle altre parti, si dirà, laddove necessario, nei considerandi in diritto.
in diritto
1. 1.1.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011. L'art. 10 cpv. 1 lit. h di detta legge conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.
Contro tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.
1.2.
Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.
La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3.
Il gravame, inoltrato il 9/10.07.2015, contro la decisione 26.06.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi notificata il 30.06.2015, è tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e proponibile.
2. 2.1.
RE 1 censura in primo luogo una violazione dell’obbligo di motivazione, così che la sentenza qui impugnata dovrebbe, a suo avviso, essere annullata.
Asserisce al riguardo che il “grave e concreto pericolo di recidiva” su cui il giudice dei provvedimenti coercitivi avrebbe fondato il proprio giudizio (pericolo ritenuto inesistente per la difesa), non sarebbe stato “minimamente circostanziato nella decisione impugnata” (reclamo 9/10.07.2015, p. 6). Quest’ultima in particolare, contrariamente alla giurisprudenza dell’Alta Corte, non sarebbe infatti sgorgata “da una valutazione globale individualizzata della situazione del richiedente” (reclamo 9/10.07.2015, p. 7), bensì riprenderebbe soltanto estratti della sentenza della Corte del merito, in parte, a suo dire, nemmeno pertinenti.
2.2.
Il diritto di essere sentito, sancito dagli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. − la cui violazione, trattandosi di una garanzia di natura formale, comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le erano stati negati (cfr., nondimeno, con riferimento alla giurisdizione di reclamo, decisione TF 1B_604/2011 del 7.2.2012 consid. 2.3.) − comprende, tra l’altro, il diritto di ottenere una decisione motivata.
L’obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (decisioni TF 1B_281/2015 del 15.09.2015 consid. 4.1.; 6B_1237/2014 del 24.03.2015 consid. 3.1. e 6B_1204/2013 del 6.10.2014 consid. 2.1.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, 2. ed., art. 80 CPP n. 2). Esso non implica l’obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocate dalle parti ma può al contrario limitarsi ad esaminare le questioni decisive per l’esito del litigio (decisioni TF 1B_281/2015 del 15.09.2015 consid. 4.1. e 6B_1237/2014 del 24.03.2015 consid. 3.1.).
2.3.
Come esposto nei considerandi in fatto della presente decisione (consid. b.), il giudice dei provvedimenti coercitivi, nella sua decisione del 26.06.2015, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, avendo constatato la sussistenza di un grave e concreto pericolo di recidiva. Conclusione questa a cui è giunto, dopo aver ripreso i precedenti penali del reclamante, la cronologia e le circostanze dei di lui diversi arresti nonché le argomentazioni della Corte del merito − non con un rinvio generale bensì ritrascrivendole interamente − in relazione alla valutazione della sua colpa nel delinquere nell’ambito della commisurazione della pena, ai suoi periodi di carcerazione preventiva e al suo comportamento in pendenza dei procedimenti penali aperti a suo carico e alle conclusioni circa le sue ricadute nel delinquere.
Nelle sue osservazioni del 21/22.07.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ancora precisato che il valutato pericolo di recidiva oltre che dalla sentenza di condanna, sarebbe pure emerso dalla storia processuale degli ultimi anni dell’imputato, ed ha pertanto contestato di aver ritenuto detto pericolo in modo astratto.
Da ciò si ha che il reclamante è stato adeguatamente messo in condizione di capire sulla base di quali punti di questione il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento iniziale di RE 1 in sezione chiusa. In particolare perché il magistrato ha ritenuto realizzato in concreto uno dei due presupposti richiesti dall’art. 76 cpv. 2 CP, ovverossia il pericolo che il detenuto commetta nuovi reati. Pericolo questo che ha considerato grave e concreto dopo aver valutato, sulla base di quanto in atti e delle motivazioni espresse nella sentenza della Corte delle assise criminali, dei precedenti penali del reclamante così come del di lui comportamento nella commissione dei reati e dell’atteggiamento da lui tenuto nelle varie inchieste e al dibattimento davanti ai giudici del merito.
La difesa ha potuto, con cognizione di causa, interporre reclamo davanti a questa Corte, contrapponendo ai motivi esposti nella decisione qui impugnata le proprie argomentazioni − supportandole altresì con riferimenti a contributi giurisprudenziali e dottrinali −, per sostenere una diversa valutazione e conclusione rispetto a quella presa dal giudice dei provvedimenti coercitivi.
Censurare, così come ha fatto la difesa in questa sede, la mancanza e/o l’insufficienza dei presupposti atti a giustificare la conclusione presa dal giudice dei provvedimenti coercitivi (ossia il collocamento in sezione chiusa sulla base di un grave e concreto rischio di recidiva) e/o un’errato modo di valutare la situazione del reclamante, non costituisce, dal punto di vista formale, una carente motivazione della decisione del magistrato, bensì si tratta di argomenti di merito tendenti a sovvertire l’esito del giudizio impugnato (ovvero l’assenza di un rischio di recidiva e pertanto la legittimità del collocamento in sezione aperta).
Ne discende che la censura sollevata dalla difesa in quanto inconsistente deve essere respinta.
3. 3.1.
Punto di contestazione davanti a questa Corte è quindi in buona sostanza l’esistenza o meno di un concreto pericolo di recidiva che giustifichi il collocamento in sezione chiusa, così come ordinato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione qui impugnata.
3.1.1.
Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).
Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).
L’art. 377 cpv. 1 CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.
In precedenza, l’art. 397bis cpv. 3 vCP prevedeva che, il Consiglio federale, su proposta dell’autorità cantonale competente, poteva emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone Ticino.
Una simile norma non è stata adottata nella revisione della parte generale del Codice penale entrata in vigore l’1.1.2007.
Pure è stata abbandonata la distinzione, posta dal precedente art. 37 cifra 2 vCP, tra stabilimenti per condannati primari e quelli per recidivi, per cui le nuove norme del CP impongono ai Cantoni di gestire soltanto due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e quelli aperti, e tra questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti per detenuti in regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP i.c.c. art. 377 cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 2).
A livello cantonale − oltre l’applicazione del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) − l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (REPM, in vigore dal 9.3.2007), relativo al regime ordinario, stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1).
L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).
Il cpv. 3 della medesima norma prevede inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.
L'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.1.2011, precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Naravazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).
La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).
3.1.2.
Il criterio giuridico determinante di distinzione fra i suddetti tipi di stabilimento (chiuso e aperto) è il grado di sicurezza. Nella decisione di collocamento accanto ai cosiddetti motivi di prevenzione speciale acquistano sempre più importanza anche i cosiddettti motivi di prevenzione generale (“Als Einweisungskriterien sind neben sog. spezialpräventiven Überlegungen immer mehr auch sog. generalpräventive Gesichtspunkte für den Platzierungsent-scheid wesentlich”, BSK Strafrecht I − B. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8).
3.1.3.
Interpretato e contrario il testo dell’art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”), a meno che sussita il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati.
In altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8).
In definitiva in un penitenziario chiuso vengono collocati da un lato i delinquenti violenti (“Gewaltdelinquenten”), i delinquenti pericolosi (“gemeingefährliche Delinquenten”) nei confronti della collettività, della popolazione carceraria o di entrambe, e, in mancanza di altre strutture appropriate, i condannati all’internamento (“Verwahrte”), e, dall’altro lato, quei condannati fermamente risoluti a fuggire (BSK Strafrecht I − B. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4; CR Code pénal I − B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 76 CP n. 4).
Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri, come visto più sopra, non sono cumulativi (Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.9.1998, op. cit., p. 1793).
Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).
3.1.4.
La nozione di “pericolosità” (“Gefährlichkeit”), che ricorre in più parti del diritto penale, consiste di regola nel pericolo che vengano commessi nuovi (“erneute”), ripetuti (“wiederholte”), ulteriori (“weitere”) reati (“Straftaten”). A tale pericolo vengono correlate determinate conseguenze, fra cui il collocamento in sezione chiusa ex art. 76 cpv. 2 CP, il rifiuto di concedere aperture al regime d’esecuzione (art. 77a CP e art. 84 cpv. 6 CP) e la non concessione della liberazione condizionale di cui all’art. 86 CP (U. WEBER, Die gefährliche beschuldigte Person und die Wiederholungs- und Asuführungsgefahr, in ZStrR 132/2014, p. 371).
A dipendenza di quale ambito penale ci si trovi, il concetto di pericolosità acquista un diverso significato e i suoi presupposti devono essere esaminati in funzione del campo d’applicazione, della formulazione e del principio di proporzionalità nel singolo caso. Di regola la nozione di pericolosità presuppone la commissione di un qualsiasi reato o per lo meno di un crimine o di un delitto, tuttavia nel caso dell’internamento ex art. 64 CP oppure dell’apertura del regime d’esecuzione giusta l’art. 75a CP oppure ancora del pericolo di reiterazione (“Wiederholungsgefahr”) e del passaggio all’atto (“Ausführungsgefahr) nel caso della carcerazione preventiva o di sicurezza di cui agli art. 221 cpv. 1 lit. c CPP e 221 cpv. 2 CPP, i presupposti di tale concetto si restringono, richiedendo che il reato di cui si teme la perpetrazione sia di un determinato tipo (ad es. di reati atti a pregiudicare gravemente l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona ex art. 64 cpv. 3 CP) e/o vi sia un’alta verosimiglianza che l’atto illecito possa essere perpetrato. Si parla in questo senso di una pericolosità qualificata (U. WEBER, Die gefährliche beschuldigte Person und die Wiederholungs- und Asuführungsgefahr, in ZStrR 132/2014, p. 370-371).
Al di fuori di queste situazioni la nozione di pericolosità a cui determinate norme penali, tra cui, come visto più sopra, anche il collocamento in sezione chiusa regolato dall’art. 76 cpv. 2 CP, fanno riferimento, consiste nel pericolo che l’interessato possa commettere degli altri reati (“irgendwelche weitere Straftaten”; Trechsel/Pieth, Praxiskommentar − TRECHSEL/AEBERSOLD, ed. 2013, ad art. 75a CP, n. 2 in fine); dunque anche reati patrimoniali, purché a livello di crimini o delitti.
La nozione di “pericolosità” non è una caratteristica insita nell’autore, bensì il risultato di un complesso di caratteristiche personali, circostanze di vita e condizioni ambientali che comportano l’attendibilità di determinate concrete violazioni di beni giuridici (Messaggio CF del 21.09.1998 concernente la modifica del CPS e del CPM nonché una LF sul diritto penale minorile, in FF 1999 II p. 1777; U. WEBER, op. cit., in ZStrR 132/2014, p. 370).
Per giudicare tale nozione occorre procedere ad una valutazione dei rischi e formulare una prognosi circa il comportamento futuro (U. WEBER, op. cit., in ZStrR 132/2014, p. 372).
Trattasi di una valutazione complessiva dell’atto e dell’autore (“Gesamtwürdigung vom Tat und Täter”, BSK Strafrecht I − B. BRÄGGER, op. cit., art. 64 CP n. 67).
3.2.
Da quanto in atti, emerge che RE 1 (__________1966) è nato e cresciuto nel __________. Minore di una fratria di tre, il padre, responsabile di un supermercato, è deceduto nel 2006 mentre la madre è casalinga. Dopo le scuole dell’obbligo ha conseguito l’attestato di capacità commerciale ed ha poi iniziato l’apprendistato di meccanico, che però non ha concluso essendosi infortunato. Ha quindi intrapreso un nuovo apprendistato quale verniciatore di carrozzeria per il quale ha ottenuto il relativo diploma. Nel seguito ha lavorato per alcune carrozzerie, anche della Svizzera interna per un paio di anni. Al suo rientro in Ticino egli ha controllato la disoccupazione per all’incirca un anno e mezzo ed in seguito ha iniziato l’attività di venditore di automobili. Dopo un paio di anni ha avviato un’attività da indipendente e ha aperto un proprio garage unitamente ad un socio fino al 1994. Dopodiché si è separato dal socio, mettendosi in proprio e costituendo una nuova ditta individuale fino al 2011. Nel contempo nel 2009 ha avviato l’attività di un’altra officina di carrozzeria e compravendita di veicoli, alla cui gestione lavora a tempo parziale pure la moglie, sposata nel 2006. Dalla loro unione sono nati due figli nel 2006 e nel 2010.
In occasione di una gara su un circuito per macchine da corsa (suo hobby personale) il qui reclamante ha riportato una frattura alla colonna vertebrale, per la quale, al momento del giudizio di merito, percepiva un’indennità d’infortunio del 30 % del proprio stipendio, stipendio che ha dichiarato aggirarsi sui CHF 8'000.-- mensili. Tale infortunio gli avrebbe causato una perdita di udito e frequenti vuoti di memoria.
In data 23.11.2006 egli è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali alla pena di 8 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni, essendo stato riconosciuto colpevole di truffa e falsità in documenti.
Nell’ambito di un procedimento penale aperto da una banca privata di Zurigo per appropriazione indebita di una vettura, RE 1 è stato arrestato una prima volta il 19.05.2009 (rimanendo in carcere sino all’8.06.2009) e, nel corso delle indagini, una seconda volta il 31.07.2009 (restando in detenzione sino al 27.08.2009) a motivo del suo comportamento collusivo. Le indagini si sono concretizzate nei reati di ripetuta truffa qualificata per avere egli, in correità con terzi, fraudolentemente ottenuto da varie compagnie di finanziamento delle somme di denaro a favore di terze persone per l’acquisto, in realtà fasullo, di vetture sulla base di documentazione falsa, nel periodo tra il febbraio 2007 e il giugno 2008, quindi a meno di una anno dopo la sua prima condanna.
A seguito di una nuova segnalazione fatta in Polizia in relazione ad una vettura oggetto di reato patrimoniale in Italia riconducibile a RE 1, nei suoi confronti il 10.10.2013 è stato aperto un ulteriore procedimento penale. Il 7.11.2013 è giunta poi una seconda segnalazione relativa alla presenza in Ticino di un’ulteriore autovettura oggetto di reato patrimoniale all’estero, che era risultata essere stata importata nel nostro paese dal qui reclamante. Nel corso delle verifiche effettuate dagli inquirenti sono per finire emerse altre vetture oggetto di reato all’estero. Vetture immatricolate a nome di una società riconducibile a RE 1, così che in data 13.11.2013, dopo perquisizione, egli è stato arrestato per la terza volta. Soltanto il 18.02.2014 è stato rilasciato, alla condizione di rispettare delle norme di condotta − a valere quali misure sostitutive della carcerazione − e segnatamente l’obbligo di restare a disposizione degli inquirenti e il divieto di avere contatti con le persone coinvolte nella fattispecie.
In esito ad una laboriosa inchiesta è infine emerso che il qui reclamante ha concorso nell’importare nel nostro cantone illecitamente sulla base di documentazione falsa diverse vetture oggetto di reati contro il patrimonio, così che contro di lui sono stati concretizzati i reati di ripetuta ricettazione qualificata (siccome commessa per mestiere) nel periodo tra l’ottobre 2012 e il novembre 2013, di ripetuta falsità in documenti nel periodo tra il luglio 2013 e il novembre 2013 e di abuso della licenza o delle targhe.
Il 21.05.2014 sulla base di una nuova segnalazione da parte dell’Amministrazione federale delle dogane, sezione antifrode doganale, è stato aperto un ulteriore procedimento penale che ha nuovamente coinvolto il qui reclamante. L’inchiesta ha permesso di accertare che RE 1 nel periodo fra il maggio 2014 e l’inizio del luglio 2014 − e dunque a distanza di pochi mesi dal suo ultimo rilascio avvenuto il 18.02.2014 − ha ricommesso fatti analoghi, segnatamente in correità con un terzo ha realizzato i reati di ricettazione qualificata (per mestiere), per avere acquistato 4 veicoli che sapeva o doveva presumere essere stati ottenuti da un terzo mediante un reato contro il patrimonio. Sulla base di tali risultanze il 9.07.2014 RE 1 è incorso nel suo quarto arresto. In data 19.09.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi lo ha nuovamente posto in libertà, adottando nei suoi confronti una misura sostitutiva proposta dallo stesso reclamante, ovverossia il divieto di esercitare attività di qualsiasi genere, sia a titolo personale che presso un garage o terzi, sia direttamente che per il tramite di terze persone, nell’ambito del commercio e della compravendita di autoveicoli in Svizzera e all’estero.
Tuttavia nell’ottobre 2014 il qui reclamante ha inoltrato alla Cassa malati CSS una richiesta di indennità malattia, per inabilità al lavoro, a far tempo dal 22.09.2014, ossia dopo 3 giorni dalla sua ultima scarcerazione, sulla base di certificati medici e di salario dei mesi di settembre e ottobre 2014 di una società a lui riconducibile, e ha nondimeno continuato la sua attività professionale, almeno parzialmente, nell’ambito della compravendita di autovetture, contravvenendo altresì alla misura sostitutiva che gli era stata imposta al suo rilascio il 19.09.2014. Nel dicembre 2014 è pertanto stato aperto un nuovo procedimento penale nei suoi confronti, nell’ambito del quale il 15.12.2014 è stato arrestato per la quinta volta, per giungere poi in stato di detenzione al processo di merito. Dalle indagini è altresì emerso che RE 1 nel novembre 2014 ha cercato di ingannare due compagnie d’assicurazione annunciando loro incidenti della circolazione in realtà mai avvenuti al fine di ottenere il denaro corrispondente ai danni per la riparazione dei veicoli effettuata, contrariamente al vero, dalla sua ditta individuale. Tutto ciò si è concretizzato nei reati di ripetuta tentata truffa.
Per tutti questi reati conseguenti all’apertura dei suddetti diversi procedimenti penali il qui reclamante sta attualmente espiando, in carcere chiuso, la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi (dedotti i vari periodi di carcere preventivo sofferti), inflittagli il 23.02.2015 dalla Corte delle assise criminali.
Corte quest’ultima che ha valutato la colpa di RE 1 oggettivamente e soggettivamente grave, sia in considerazione della gravità oggettiva dei reati patrimoniali commessi, della loro reiterazione e numero, e sia perché con il suo agire, pur essendo, con la sua attività di vendita di auto usate, garante del mercato, ha danneggiato molti acquirenti di buona fede, che si sono ritrovati con un’auto di cui non possono pienamente disporre e con la quale non possono recarsi all’estero.
Malgrado la precedente condanna del 2006 per reati analoghi e il susseguirsi dei diversi arresti e periodi di carcerazione, conseguenti alle svariate inchieste aperte a suo carico, il qui reclamante ha continuato a percorrere, come hanno accertato i giudici del merito, “la strada del facile guadagno, la strada dell’affare di auto «appetitose», la strada del delinquere e della reiterazione di comportamenti illeciti che lo avevano già portato in carcere, con una spregiudicatezza ed assenza di scrupoli impressionante” (sentenza 23.02.2015 della Corte delle assise criminali, p. 262, inc. TPC 72.2014.132/74/154/72.2015.6). Ciò che dimostra con la commissione delle 3 tentate truffe nell’ottobre/novembre 2014, oggetto dell’atto d’accusa aggiuntivo pervenuto alla Corte del merito poco tempo prima della celebrazione del processo, “che per RE 1 è difficile abbandonare questa strada che ha percorso e continato a percorrere accecato dall’affare, obnubilato dal danaro, perché è questa la molla che fa scattare RE 1, è il denaro al quale è particolarmente sensibile e legato, denaro che tuttavia - va detto - non è dettato dal bisogno o dalla necessità, bensì solo dall’averne sempre a disposizione per il superfluo, per viaggi, vacanze, auto e quant’altro” (sentenza 23.02.2015 della Corte delle assise criminali, p. 262, inc. TPC 72.2014.132/74/154/ 72.2015.6).
Al dibattimento pubblico davanti alla Corte del merito RE 1 ha acconsentito alla restituzione delle auto sequestrate, ha riconosciuto il principio del risarcimento in favore degli accusatori privati, si è scusato e si è detto dispiaciuto per quanto commesso, dichiarandosi fermamente convinto di voler abbandonare la strada finora percorsa.
Questi suoi buoni propositi, ribaditi anche in sede di reclamo, vanno tuttavia a scontrarsi con la pervicacia ed audacia del suo reiterato illecito agire commesso sull’arco di all’incirca 8 anni, malgrado una prima condanna all’età di 40 anni ed il susseguirsi dei diversi arresti con i relativi periodi di detenzione preventiva anche per svariate settimane, oltre all’aver trasgredito senza remore alle norme di condotta da lui stesso proposte dopo aver già subito 4 arresti conseguenti a diversi procedimenti penali aperti nei suoi confronti.
La sua prontezza e determinazione nel ricadere nel delinquere è ancor più dimostrata, allorquando RE 1 dopo il suo quarto rilascio del 19.09.2014, come ha appurato la Corte di prime cure, “ha lavorato ancora con le auto malgrado il divieto impostogli dal GPC e pensando bene - per non essere scoperto - di ricorrere all’utilizzo di tre schede telefoniche germaniche per farla agli inquirenti; inoltre, sempre in spregio alle norme di condotta che gli erano state ordinate, RE 1 si è incontrato con __________ (un coimputato, ndr) poco fuori dal confine per discutere di auto che questi gli aveva ancora offerto, ha poi avuto contatti con __________ (un altro coimputato, ndr) sempre per questioni legate alle auto e sempre con __________ ha cercato di concretizzare il tentativo di collusione relativamente alle dichiarazioni da questi rilasciate in merito ai prezzi che pagava per l’acquisto delle diverse vetture” (sentenza 23.02.2015 della Corte delle assise criminali, p. 261, inc. TPC 72.2014.132/74/154/ 72.2015.6).
A ogni suo rilascio è dunque sempre conseguita una ricaduta nell’illecito agire per reati analoghi contro il patrimonio ritenuti gravi, facendone mestiere, coinvolgendo terzi e danneggiando diverse persone di buona fede per alcune decine di migliaia di franchi. È la detenzione che ha interrotto il suo delinquere.
A fronte di tutto ciò la decisione qui impugnata del giudice dei provvedimenti coercitivi − in cui è stato ordinato il collocamento in sezione chiusa − intervenuta a distanza di all’incirca 4 mesi dal giudizio di condanna ad una pena ferma, non poteva che fondarsi su una prognosi sfavorevole circa il pericolo di recidiva in forza all’art. 76 cpv. 2 CP. E ciò malgrado i buoni propositi espressi in aula dal qui reclamante e il buon comportamento da lui tenuto in carcere sino a quel momento.
L’alleggerimento del grado di sicurezza previsto con il collocamento in sezione aperta, nel caso in esame, a fronte della caparbietà e spregiudicatezza nel reiterare reati (gravi) contro il patrimonio a danno di numerosi terzi di buona fede, dimostrata dal qui reclamante negli ultimi 8 anni, non è atto a contenere la sua pericolosità e a mitigare il concreto e alto rischio di recidiva, valutato dalla Corte del merito e, nel seguito, dal giudice dei provvedimenti coercitivi, così che la decisione qui impugnata merita tutela.
4. Il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., 74ss, 76, 377 CP, 3 cpv. 2 lit. c, 80 cpv. 2, 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta) sono poste a carico di RE 1, c/o Strutture carcerarie, Lugano.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera