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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 16/21.07.2015 presentata da
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IS 1 IS 2 |
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tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare e a fotocopiare un incarto penale, nel frattempo archiviato, che li concerne personalmente; |
premesso che la richiesta datata 15.07.2015, spedita il 16.07.2015, è giunta al Ministero pubblico il 20.07.2015, che – per il tramite del segretario giudiziario Andrea Rigamonti – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 20/21.07.2015, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito dell’esposto 17/19.12.2013 inoltrato dal Comune di __________, per il tramite del Municipio, nei confronti di IS 1 e di IS 2 in relazione al contenuto della risoluzione municipale no. __________ del __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato, da un lato, nel decreto di accusa 27.02.2014 mediante il quale il procuratore pubblico Moreno Capella ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 2, e dall’altro lato, nel decreto di accusa di medesima data mediante il quale lo stesso magistrato inquirente ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1, siccome ritenuti entrambi colpevoli di disobbedienza a decisioni dell’autorità giusta l’art. 292 CP "(…), per non avere ottemperato all’ordine municipale “Divieto uso abitazione”, risoluzione municipale n. __________ del __________, con il quale veniva vietato l’uso dell’abitazione di cui al mappale n. __________ RFD __________, sotto comminatoria del presente articolo" ed ha proposto la loro condanna alla multa di CHF 100.-- ciascuno e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________ rispettivamente nel DA __________;
che l’11.12.2014 il giudice della Pretura penale Flavio Biaggi – preso in particolare atto del ritiro delle opposizioni datate 5.03.2014 interposte ai suddetti decreti di accusa da entrambi gli imputati durante il dibattimento – ha stralciato dai ruoli i procedimenti e dichiarato esecutivi i due decreti di accusa in questione (decreto di stralcio 11.12.2014, inc. __________);
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 e IS 2 domandano l’autorizzazione ad esaminare e a fotocopiare gli atti istruttori del summenzionato incarto penale, essendo intenzionati a presentare una denuncia nei confronti del Comune di __________ per un’asserita condotta scorretta nei loro confronti;
che, come esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha presentato osservazioni in merito;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il Comune di __________, essendo i qui istanti stati parte (in qualità di imputati) al procedimento penale sfociato nei DA __________ e DA __________ (passati in giudicato);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stati gli istanti parti (in qualità di imputati) nel procedimento nel frattempo terminato, essi devono seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 e di IS 2 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare l’incarto penale __________, nel frattempo archiviato, poiché il procedimento penale sfociato nei due decreti di accusa, passati in giudicato, di cui si è detto poc’anzi, li ha interessati personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che essi necessiterebbero di esaminare l’incarto in questione allo scopo di eventualmente avviare un procedimento penale nei confronti del Comune di __________;
che di conseguenza IS 1 e IS 2 sono autorizzati ad esaminare, per motivi di praticità presso questa Corte, gli atti istruttori dell’incarto __________ (composto da una cartelletta marrone), concordando i tempi e le modalità di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;
che gli stessi sono, se del caso, autorizzati a fotocopiare i documenti utili per le loro incombenze;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo i qui istanti già stati parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera