Incarto n.
60.2015.259

 

Lugano

21 dicembre 2015/mr

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 20/21.7.2015 presentato da

 

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

contro

 

 

la decisione 9.7.2015 del procuratore pubblico Nicola Respini in materia di sequestro nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________ promosso a carico, fra gli altri, di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________);

 

 

richiamate le osservazioni 28/29.7.2015 del magistrato inquirente, 30/31.7.2015 di PI 3 (patr. da: avv. PR 4, __________), 30/31.7.2015 di PI 2 (patr. da: avv. PR 3, __________) e 10/11.8.2015 di PI 1;

 

viste la replica 21.8.2015 di RE 1 e la duplica 27/28.8.2015 di PI 1;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

in fatto

 

a.A seguito dell’estradizione in Svizzera di __________ (alias __________) per titolo di falsità in documenti, falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e infrazione alla legge federale sugli stranieri, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale, nei confronti, fra gli altri, di RE 1 e di suo marito PI 1 (inc. MP __________).

 

Dall’inchiesta sarebbe emerso che __________ si sarebbe stabilito in Ticino utilizzando la falsa identità di __________. Egli avrebbe ottenuto il permesso di dimora presentando alle autorità preposte un contratto di lavoro fittizio sottoscritto con la __________ SA di __________ di cui PI 1 era l’amministratore unico. Ottenuto il permesso egli avrebbe aperto alcune relazioni bancarie, compreso un credito ipotecario per l’acquisto da parte di RE 1 di un’abitazione a __________, e avrebbe acquistato in leasing o a noleggio autovetture di alto livello.

 

Sarebbe inoltre stato accertato che altri membri della famiglia __________ avrebbero agito nello stesso modo, sottoscrivendo contratti di lavoro fittizi con società di cui PI 1 era l’amministratore unico.

 

 

b.    Con esposto 21.3.2012 l’assicurazione PI 3 ha sporto denuncia penale nei confronti di PI 1 ed __________ per appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti e sviamento della giustizia in relazione all’autovettura Mercedes Benz ML 350, presa in leasing dalla società __________ Sagl (di cui PI 1 era socio e gerente) e oggetto di furto il 29.6.2010 a __________. La denunciante ha presentato una richiesta di risarcimento di CHF 95'487.--, oltre interessi (inc. MP __________).

 

 

c.Il procuratore pubblico, in data 16.4.2012, ha dunque aperto l’istruzione nei confronti di PI 1 per titolo di appropriazione indebita, truffa, abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e infrazione alla legge federale sugli stranieri in relazione ad alcuni fatti commessi a partire dal 2008 sia personalmente che per il tramite di società e di terze persone, in correità/complicità con loro; a dire del magistrato inquirente egli avrebbe, con altri, allestito ed utilizzato documenti falsi, per, segnatamente, sottoscrivere contratti di leasing e d’assicurazione di autovetture, denunciandone successivamente la sottrazione per furto o rapina, ottenendo o tentando di ottenere il versamento del relativo indennizzo; egli, sempre in correità/complicità con altri, avrebbe pure favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera di alcuni stranieri a lui vicini ed avrebbe effettuato alcune transazioni con diverse carte di credito risultate poi falsificate. PI 1 è stato arrestato il 19.4.2012 (verbale di interrogatorio 19.4.2012, AI 9). È stato poi rilasciato il giorno seguente (verbale di interrogatorio 20.4.2012, AI 10).

 

Il magistrato inquirente, in data 16.4.2012, ha aperto l’istruzione nei confronti di RE 1 per titolo di appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (decreto di apertura dell’istruzione 16.4.2012, AI 1, inc. MP __________).

 

 

d.    Con ordine di sequestro 17.8.2012 il procuratore pubblico ha ordinato il blocco a registro fondiario della particella __________ RFD di __________ di proprietà di RE 1 affermando che “(…) nel corso del procedimento penale contro PI 1 e altri, (…), è emerso che l’acquisto della summenzionata proprietà intestata alla moglie (…), era stato finanziato con almeno fr. 220'000.- dall’imputato, sia direttamente (con versamenti a contanti) che tramite terzi (…). La provenienza di questo denaro non è mai stata chiarita dall’imputato, (…). Sono inoltre emersi gravi indizi di reato a carico dell’imputato (…), in relazione ad una truffa commessa ai danni della PI 3 per un’autovettura marca Mercedes Benz ML 350, per la quale l’accusatrice privata chiede agli imputati un risarcimento di oltre fr. 95'000.- (…)” (ordine di sequestro 17.8.2012, AI 16, inc. MP __________).

 

Tale proprietà è poi stata venduta in data 24.10.2012 (AI 24, inc. MP __________) e la somma di CHF 220'000.-- è stata posta sotto sequestro (AI 25, inc. MP __________).

 

 

e.Il 4.4.2014 ed il 9.5.2014 la società RE 1 ha formulato una richiesta di risarcimento di complessivi CHF 190'188.80, oltre interessi, a seguito della risoluzione anticipata di quattro contratti leasing sottoscritti con società e/o persone “riconducibili”, a suo dire, a PI 1 (AI 117/119, inc. MP __________).

 

                                    f.   Con numerosi solleciti, sia verbali che scritti, PI 1 ha chiesto il dissequestro, parziale o totale, della somma posta sotto sequestro, affermando di trovarsi, sia lui che la moglie, in una precaria situazione finanziaria (AI 131/132/133, inc. MP __________).

 

 

                                  g.   Con decisione 9.7.2015 il procuratore pubblico ha comunicato a PI 1 “(…) che l’importo tuttora sotto sequestro ammonta a CHF 141'801.- circa. (…). (…) le comunico che è mia intenzione mantenere il sequestro sull’importo di fr. 100'000.-, e questo fino al termine del procedimento penale, per garantire da un lato l’eventuale risarcimento a favore dell’assicurazione PI 3, rispettivamente a copertura delle spese procedurali, di eventuali multe, ecc., conformemente a quanto previsto dall’art. 263 CPP. Per quanto attiene alla richiesta formulata dalla RE 1, (…), rilevo che i contratti leasing in oggetto sono stati sottoscritti da __________ per la società __________ Sagl, __________, rispettivamente da __________, __________ e __________, per cui la pretesa di risarcimento non può essere garantita con il denaro sequestrato al suo assistito e a sua moglie (…)” (decisione 9.7.2015, AI 135, inc. MP __________).

 

 

                                  h.   Con gravame 20/21.7.2015 RE 1 postula l’annullamento della decisione di parziale dissequestro pronunciata dal magistrato inquirente in data 9.7.2015. A suo dire, benché i contratti di leasing siano stati firmati da terze persone, quest’ultime sarebbero solamente dei prestanome, ciò che emergerebbe anche dalle loro stesse testimonianze: “(…) vi sono (…) innumerevoli elementi a sostegno dell’impronta e di un coinvolgimento determinante di PI 1 nei fatti che hanno portato alla stipulazione dei contratti di leasing con RE 1 (…), ciò che ha comportato un danno economico ingente proprio a quest’ultima società (…)” (reclamo 20/21.7.2015, p. 6).

 

 

                                    i.   Delle ulteriori osservazioni, replica e duplica si dirà, se necessario, in seguito in corso di motivazione.

 

 

 

 

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1.).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 20/21.7.2015 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione di dissequestro 9.7.2015, è tempestivo e proponibile. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         La legittimazione di RE 1 ad impugnare la decisione di dissequestro 9.7.2015 non risulta a priori pacifica; detta questione può tuttavia rimanere aperta, viste le motivazioni alla base della presente decisione.

 

                                         L’impugnativa è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1.

                                         A’ sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

 

                                         Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_1/2015 del 19.3.2015 consid. 3.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

 

                                         Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – solo se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisioni TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.; 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF 1B_109/2015 del 3.6.2015 consid. 2.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

 

                                         Spetta al magistrato inquirente di verificare d’ufficio e regolarmente se con il progredire dell’inchiesta le condizioni del mantenimento del sequestro, tra le quali anche la sussistenza di sufficienti indizi di reato, sono (ancora) date e di procedere, se del caso, a dissequestri (totali o parziali) quando i motivi alla base della misura provvisionale vengono meno (art. 267 cpv. 1 CPP) [decisione TF 1B_377/2011 del 13.12.2011 consid. 2.2.; Commentario CPP – E. MELI, art. 267 CPP n. 4].

 

                                          2.2.

                                         Secondo l’art. 267 cpv. 1 CPP, il sequestro deve essere levato non appena le condizioni che hanno giustificato la sua messa in atto non sono più riunite, oppure quando la misura non risulta più essere necessaria. L’autorità penale ha quindi l’obbligo di togliere la misura allorquando: lo scopo per il quale il sequestro è stato ordinato non è più giustificato; il legame di connessione tra l’oggetto sequestrato e l’infrazione non può essere dimostrato durante il corso d’inchiesta; le responsabilità penali ritenute nei confronti del prevenuto si appalesano come infondate e/o gli oggetti o valori patrimoniali non possono essere oggetto di confisca; una misura meno incisiva può essere sostituita; la durata della misura diventa sproporzionata (CR CPP – S. LEMBO / A. V. JULEN BERTHOD, art. 267 CPP n. 1; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3).

 

                                         L’autorità competente per levare il sequestro è quella dinanzi alla quale la procedura è pendente, ossia il pubblico ministero, oppure il tribunale di merito. La decisione di dissequestro deve consistere in una decisione formale e motivata, suscettibile di reclamo (CR CPP – S. LEMBO / A. V. JULEN BERTHOD, art. 267 CPP n. 1).

                                     

                                         2.3.

                                         Giusta l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell’imputato oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle condizioni secondo l’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato oppure erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).

 

                                         La confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.

 

                                         2.4.

                                         Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art. 71 cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente, allo scopo di impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF 1993 III 221; decisioni TF 6B_236/2015 del 30.4.2015 consid. 1.4.1.; 1B_1/2015 del 19.3.2015 consid. 3.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.).

 

                                         L’autorità – in applicazione dell’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (imputato oppure entro certi limiti terzo) “(…), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile del provento del reato. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; decisioni TF 1B_40/2014 del 15.4.2014 consid. 5.1.2.; 1B_300/2013 del 14.4.2014 consid. 5.3.1.; 1B_163/2013 del 4.11.2013 consid. 4.1.4.; 1B_711/2012 del 14.3.2013 consid. 4.1.2.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 2. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 70/71 CP n. 69).

 

                                         Il risarcimento compensativo, quale provvedimento sostitutivo della confisca a’ sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP (decisione TF 1B_40/2014 del 15.4.2014 consid. 5.1.2.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 70/71 CP n. 65) qualora i valori patrimoniali provento di reato non sono più reperibili [“In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi essere pronunciato l’ordine di risarcimento compensativo anche nei confronti di un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai quali egli si è separato” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone che i valori siano pervenuti all’interessato dal sequestro. L’esigenza di detto presupposto – esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale – è attestata dallo scopo del risarcimento, che impedisce che colui che si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati [“il crimine non paga” (decisione TF 6B_236/2015 del 30.4.2015 consid. 1.4.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.)], circostanza che implica necessariamente che essi gli siano pervenuti. L’ottenimento di un valore patrimoniale (che può concretizzarsi parimenti nella diminuzione dei passivi) è dunque indispensabile (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1).

 

 

                                   3.   3.1.

In concreto il procuratore pubblico ha aperto in data 16.4.2012 un procedimento penale nei confronti di PI 1 ed altri per titolo di appropriazione indebita, truffa, abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ed infrazione alla legge federale sugli stranieri in relazione ai fatti “(…) commessi a partire dall’anno 2008, a __________ e in altre località del Cantone Ticino, sia personalmente che per il tramite di società e di terze persone, in correità/complicità con loro, in particolare allestendo e utilizzando documenti falsi o rilasciando attestazioni di comodo a terze persone, per poi compiere atti di rilevanza giuridica, segnatamente sottoscrivendo contratti di leasing e d’assicurazione di autovetture, denunciandone successivamente la sottrazione per furto o rapina, ottenendo o tentando di ottenere il versamento del relativo indennizzo; come pure per aver favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera di __________ (…) e altre persone; nonché per avere, (…), effettuato almeno 45 transazioni con 11 diverse carte di credito risultate falsificate (…)” (decreto di apertura dell’istruzione 16.4.2012, AI 1, inc. MP __________).

 

Dagli atti emergerebbe inoltre che siano stati aperti ulteriori procedimenti penali nei confronti, fra gli altri, di __________, __________ ed __________, sempre in merito allo stesso complesso di fatti.

 

3.2.

In data 4.4.2014 la RE 1 ha inviato al magistrato inquirente uno scritto con la dicitura “insinuazione del credito” in cui chiedeva a quest’ultimo di “(…) inserire il nostro credito all’interno della graduatoria” (scritto 4.4.2014, AI 117, inc. MP __________). La qui reclamante ha allegato quattro contratti di leasing, con i relativi verbali di consegna e conteggi, in merito alle risoluzioni anticipate dei contratti di leasing per un ammontare complessivo di CHF 190’188.80. I quattro contratti in oggetto erano stati stipulati con la __________ Sagl (con firma di __________), __________, __________ ed __________.

 

3.3.

Con scritto 9.5.2014 l’avv. PR 1 ha comunicato al magistrato inquirente di patrocinare la RE 1 ed ha confermato che quest’ultima intendeva notificarsi quale accusatrice privata nell’ambito del procedimento aperto nei confronti di PI 1 (scritto 9.5.2014, AI 119, inc. MP __________). In tale scritto, inoltre, veniva segnalato che “(…) chi ha sottoscritto quei contratti – persona giuridica o persona fisica – risulta essere chiaramente riconducibile al signor PI 1 ed implicato, congiuntamente con altre persone, nei diversi procedimenti in essere (…)” (scritto 9.5.2014, p. 2, AI 119, inc. MP __________).

 

3.4.

Il procuratore pubblico, con decisione di data 9.7.2015, ha deciso di mantenere il sequestro sull’importo di CHF 100'000.-- (sui CHF 141'801.-- ancora sotto sequestro) per garantire la pretesa dalla PI 3 (sequestro risarcitorio) ed a copertura delle spese procedurali. Ha tuttavia dissequestrato l’importo di CHF 41'000.-- in favore dell’imputato PI 1. In merito alla richiesta formulata da RE 1 il magistrato inquirente si è limitato ad affermare che “(…) i contratti leasing in oggetto sono stati sottoscritti da __________ per la società __________ Sagl, __________, rispettivamente da __________, __________ e __________, per cui la pretesa di risarcimento non può essere garantita con il denaro sequestrato (…)” a PI 1 ed a PI 2 (decisione 9.7.2015, p. 2).

 

3.5.

Ora, la qui reclamante sostiene che “(…) tutti i procedimenti penali avviati e in essere nei confronti anche delle sopraccitate persone, sia fisiche, sia giuridiche, che hanno di proprio pugno sottoscritto i contratti di leasing sulla base dei quali la reclamante basa la propria pretesa di risarcimento, sono strettamente correlati – tanto da farne parte – al procedimento principale e di riferimento che trova come attore principale il signor PI 1. Non ci troviamo infatti confrontati con una serie di reati scollegati e indipendenti fra di loro, ma bensì con un unico disegno criminale, nel quale l’attore principale (…) disponeva le proprie pedine con un intento ben preciso e finalizzato all’ottenimento di vantaggi economici, dei quali nel corso degli anni quest’ultimo ha sicuramente beneficiato (…)” (reclamo 20/21.7.2015, p. 3).

 

                                         Il magistrato inquirente si limita ad affermare che i contratti sarebbero stati firmati da altre persone e non dallo stesso PI 1 senza tuttavia chinarsi sulla pretesa sollevata da RE 1. In particolar modo egli non analizza la qualità di accusatrice privata di quest’ultima e neppure l’esistenza (o meno) di un indebito profitto di carattere patrimoniale da parte di PI 1. Peraltro non si comprende nemmeno quale reato sarebbe prospettato all’imputato in merito ai fatti descritti dalla RE 1 (se non il reato di truffa giusta l’art. 146 CP); ma nulla vi è agli atti. Il procuratore pubblico non ha peraltro analizzato le connessioni fra i diversi attori dei procedimenti penali sopraindicati e firmatari dei contratti di leasing oggetto della segnalazione della qui reclamante; persone che peraltro emergono più volte nei molteplici procedimenti aperti nei confronti di PI 1 e che sembrerebbero anch’essi coinvolti nei fatti a quest’ultimo imputati. Tali aspetti, centrali, avrebbero dovuto essere affrontati dal magistrato inquirente nella decisione impugnata, non potendo questa Corte esprimersi, per prima, in quanto autorità di reclamo.

                                     

 

 

                                         La conclusione del procuratore pubblico, che ha disposto il dissequestro, almeno in parte, dei fondi di PI 1 perché i contratti di leasing in oggetto sarebbero stati firmati da terze persone e non dall’imputato è dunque – oggi – senz’altro prematura e non può essere condivisa.

 

                                        

4.La decisione 9.7.2015 del procuratore pubblico Nicola Respini emanata nell’ambito dell’inc. MP __________ è annullata. Gli atti gli sono ritornati per i suoi incombenti.

 

                                         Il gravame è accolto ai sensi dei considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato e Repubblica del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante adeguate ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 263, 267 , 379 ss., 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

1.Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.

 

§      La decisione 9.7.2015 emanata dal procuratore pubblico Nicola Respini è annullata.

 

§§    Gli atti dell’inc. MP __________ sono rinviati al magistrato inquirente per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.   

 

 

2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato e Repubblica del Cantone Ticino rifonderà a, RE 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

                                   4.   Intimazione:

 

-       

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera